Norme & Prassi

Cosa cambia con il Jobs Act? Guida per imprese e precari

jibsactIl Jobs Act è in dirittura d’arrivo. Cosa cambia per il mondo del lavoro? La nuova legge delega il governo ad emanare uno o più decreti legislativi che di qui ai prossimi mesi produrranno una riscrittura molto ampia di molti dei regolamenti e dei meccanismi che fanno funzionare il nostro mercato del lavoro. In dettaglio sono 5 le deleghe attribuite all’esecutivo: 1) riordino degli ammortizzatori sociali, 2) servizi per il lavoro e politiche attive, 3) semplificazione degli adempimenti, 4) riordino delle forme contrattuali e dell’attività ispettiva, 5) tutela della maternità e conciliazione dei tempi vita/lavoro.

Che tempi sono previsti ?

Dopo il via libera della Camera arrivato martedì, la legge è ritornata al Senato per la terza lettura. Sarà in aula il 2 dicembre con l’obiettivo di approvarla entro il 4 senza altre modifiche, anche se i senatori hanno già presentato 76 emendamenti e 46 differenti ordini del giorno. Una volta ottenuto l’ok anche da Palazzo Madama il governo avrà 6 mesi di tempo per presentare i vari decreti attuativi che come la legge delega entreranno in vigore il giorno successivo la loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Quali saranno i primi provvedimenti concreti? L’impegno del governo è quello di presentare subito il digs che introduce il nuovo contratto a tutele crescenti (e quindi le modifiche aH’art.18) e subito dopo quello che riforma ed estende gli ammortizzatori sociali in maniera tale da renderli operativi a partire dal 1 gennaio 2015 e poter associare il nuovo modello contrattuale al bonus assunzioni che scatta sempre col 2015.

A chi spetta scrivere i decreti attuativi? Spetta al ministero del Lavoro. Ed il ministro Poletti ha già assicurato la sua disponibilità a confrontarsi con le Commissioni lavoro per la messa a punto dei vari decreti legislativi. Spetta infatti al Parlamento esprimere un parere (non vincolante) sui singoli digs prima del varo definitivo da parte del Consiglio dei ministri.

Quali sono state le principali novità introdotte alla Camera? Le modifiche più significative apportante dalla Commissione lavoro hanno riguardato i criteri di delega in materia di ammortizzatori sociali e politiche attive, le forme contrattuali flessibili ed il contratto a tutele crescenti.

Cosa cambia per la Cig? In primo luogo la cassa integrazione non sarà applicata nel caso in cui la cessazione dell’attività aziendale (o di un ramo di essa) è definitiva. Inoltre è stato specificato che i meccanismi standardizzati per la concessione di ammortizzatori saranno definiti a livello nazionale.

Come è stata modificata la parte relativa al riordino delle forme contrattuali ?La modifica di maggiore rilievo ha riguardato la disciplina dei licenziamenti illegittimi nell’ambito del nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. In particolare la possibilità di reintegro del lavoratore nel posto di lavoro (ferma restando la disciplina vigente per i licenziamenti nulli e discriminatori, a fronte dei quali la reintegra è sempre ammessa) è stata esclusa per i licenziamenti economici, mentre per quelli disciplinari ingiustificati è stata limitata a «specifiche fattispecie». Per quanto concerne le forme contrattuali flessibili col riordino è stato di fatto previsto il superamento delle collaborazioni coordinate e continuative.

Come verranno quantificati gli indennizzi nel contratto a tutele crescenti? Questo è il punto più delicato da risolvere. I tecnici starebbero valutando la possibilità di abbassare il tetto delle 36 mensilità di indennizzo, ipotizzato in un primo momento e ritenuto troppo oneroso dalle imprese oltre che superiore a quello fissato negli altri Paesi europei. Si potrebbe scendere a quota 24 mensilità, calcolando 1,5 mesi di stipendio ogni anno di anzianità aziendale Per le piccole imprese, inoltre, sembra venga confermato l’attuale regime di indennizzo che va da un minimo di 2,5 mensilità ad un massimo di sei.

Fonte: La Stampa

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