Norme & Prassi

Negoziazione nei divorzi con il sì del Pm in 4 giorni

downloadSolo quattro giorni a Roma per la firma del pm sugli accordi di negoziazione assistita in tema di famiglia. Con l’avviso al pubblico, emesso dall’ufficio del pubblico ministero, può partire nella capitale la degiurisdizionalizzazione delle separazioni e dei divorzi consensuali, con e senza figli, introdotta con la legge 162/2014. Il tallone di Achille della norma sta nel silenzio su un tema importante: la tempistica con cui si sarebbe esaurito l’iter della funzione delegata, dalla legge, all’ufficio Affari civili del pubblico ministero presso il Tribunale civile. Di qui l’importanza dell’avviso al pubblico emesso a Roma, che stabilisce che il nulla osta (per gli accordi tra chi non ha figli) e l’autorizzazione (se ci sono figli) vanno rilasciati entro i quattro giorni successivi a quello della presentazione (e registrazione) dell’istanza.


Si può così affermare che gli accordi che le parti hanno in animo di raggiungere potranno essere, finalmente, consigliati e sottoscritti, perché l’ultimo tassello mancante è stato completato. Viene poi regolato anche l’aspetto della documentazione da allegare all’atto di accordo, necessaria per il passaggio e la valutazione della domanda davanti all’ufficio del pm, che ha predisposto il facsimile della relativa domanda, prevedendo espressamente la possibilità di indicare – una volta rubricata l’istanza nel Registro – la data di ricezione e quella del ritiro della richiesta, con l’emissione del nulla osta o dell’autorizzazione. Così si formalizza il dies a quo del successivo decorrere dei 10 giorni entro cui uno dei due avvocati che hanno assistito le parti nella negoziazione assistita dovrà trasmettere l’originale dell’accordo, indicando l’avvenuto rilascio del placet del pm, all’ufficiale di stato civile del Comune nel quale il matrimonio fu trascritto.

Quanto ai documenti da allegare all’istanza, non espressamente indicati dalla norma ma indispensabili al pm per adempiere al nuovo compito impostogli dalla riforma sulla degiurisdizionalizzazione, questi sono quelli già previsti oggi dal Tribunale civile di Roma, nel caso del deposito di una istanza giurisdizionale in tema. In particolare, si osserva come l’ufficio del pm, abbia previsto la centralità della dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi per gli ultimi tre anni, così da poter valutare, a ragion veduta, come gli accordi economici presi dai coniugi relativamente ai figli comuni siano effettivamente rispondenti all’interesse della prole.
Infine v’è da segnalare che «almeno nel primo periodo» è stato disposto il deposito dell’istanza a mano e nel formato cartaceo. Ciò presuppone la possibilità di una successiva modifica delle modalità di deposito della richiesta di placet relativa all’accordo di negoziazione e degli allegati, in formato elettronico, con una velocizzazione dell’intero sistema che non sarà di poco conto.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Giorgio Vaccaro

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