Tributaria

Nulla la decisione di secondo grado carente dell’illustrazione delle critiche dell’appellante

240-spongeÈ nulla la decisione di secondo grado carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione tributaria regionale a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa.
È quanto precisato Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 242 del 12 gennaio 2015.
I fatti di causa
La vicenda giudiziaria riguarda l’impugnazione, da parte di una società in nome collettivo, di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate rettificava il reddito d’impresa, per l’anno 2005, a seguito di una verifica fiscale da cui erano emersi maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati e sosteneva l’indeducibilità dell’imposta sul valore aggiunto relativa ad alcune fatture.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso con sentenza che veniva integralmente confermata in sede di appello.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate per contestare la mancanza di un’adeguata giustificazione della decisione che aveva integralmente riprodotto quella di primo grado. Resisteva con controricorso il contribuente.

Nel frattempo, in relazione al medesimo anno d’imposta, l’ufficio finanziario notificava ai soci dell’impresa altri avvisi concernenti il maggior reddito di partecipazione, scaturente dall’accertamento concernente la società. Tali avvisi venivano impugnati dai soci, che risultavano vittoriosi sia in primo sia in secondo grado.
Anche avverso tali sentenze proponeva distinti ricorsi per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sempre al fine di censurare l’inadeguatezza della relativa motivazione.

La normativa di riferimento
L’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 546/1992, stabilisce che la sentenza emessa nell’ambito di un processo tributario – oltre a contenere l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori (se vi sono), la concisa esposizione dello svolgimento del processo, le richieste delle parti, il dispositivo e la data della deliberazione – deve prevedere la “4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.

Il predetto articolo 36 riproduce, in buona sostanza, il contenuto dell’articolo 132, secondo comma, del codice di procedura civile, secondo il quale la sentenza deve contenere “4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, nonché dell’articolo 118, primo comma, delle disposizione di attuazione del codice di procedura civile, il quale prevede che “La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
I predetti articoli costituiscono espressione dell’articolo 111, sesto comma, della Costituzione, secondo il quale “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.

L’ordinanza della Cassazione
Con l’ordinanza 242/2015, la Cassazione, nell’accogliere i ricorsi dell’Agenzia delle Entrate dopo averli riuniti, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla motivazione delle sentenze.
A tal proposito, la Corte suprema ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, nel processo tributario, “è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem, alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa”; ciò in quanto in questo modo “resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (cfr per la giurisprudenza più recente, Cassazione 27182/2014, 27141/2014 e 28113/2013).

Considerato che, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha provato sia la completa coincidenza del testo delle sentenze d’appello, attraverso la trascrizione delle sentenze di primo grado, sia la proposizione di specifiche censure avverso le sentenze di primo grado del tutto trascurate da quelle di secondo grado, attraverso la trascrizione dei punti più rilevanti degli atti di appello, la Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi del Fisco.
Conseguentemente, la Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado, rinviando la decisione, anche in ordine alle spese di lite, a un’altra sezione della Commissione tributaria regionale.

Osservazioni
Con l’ordinanza 242/2015, la Cassazione torna ancora una volta a occuparsi del tema della motivazione della sentenze emesse dal giudice tributario, muovendo dal presupposto che la motivazione, che risponde all’esigenza democratica di dar conto delle ragioni per cui un potere dello Stato viene esercitato in un certo modo, costituisce un requisito di validità delle decisioni giurisdizionali, in quanto consente sia di dimostrare che è stato rispettato il diritto di difesa delle parti processuali, sia di valutare la ratio decidendi delle pronuncia e, eventualmente, di impugnarla ove si rinvengano vizi in ordine alla ricostruzione logica seguita.

La sentenza è, quindi, nulla qualora i motivi esposti non siano in alcun modo idonei a far individuare gli elementi di fatto considerati e a far comprendere le ragioni del convincimento del giudice tributario. E ciò può avvenire, ad esempio, nelle ipotesi in cui la motivazione:

  • non tiene conto delle critiche mosse dall’appellante in sede di impugnazione alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto il giudice tributario a disattenderle. La sentenza di appello deve infatti dar conto degli argomenti spesi dalla pronuncia di primo grado e della inidoneità a confutarli delle eccezioni proposte dall’appellante, ma deve anche chiarire più nello specifico la portata degli argomenti che considera dirimenti, nonché le ragioni dell’inidoneità degli argomenti proposti per confutarli (in tal senso, cfr Cassazione, 22315/2014)
  • si sia limitata a motivare per relationem, alla sentenza impugnata mediante la mera e acritica adesione a essa. Al riguardo, la Cassazione ha chiarito che “il generico richiamo alla soluzione adottata dal giudice di primo grado costituisce puro e semplice recepimento acritico della stessa e non è idoneo ad assolvere alla funzione di ‘revisio prioris instantiae’ propria della sentenza di secondo grado, la quale deve esaminare in modo specifico le censure formulate dalle parti contro la decisione impugnata (Cass. 5 dicembre 1997 n. 12379)” (Cassazione, sentenza 196/2003).

Si tratta, infatti, di ipotesi in cui risulta impossibile per le parti comprendere la ratio decidendi della sentenza e, quindi, l’iter motivazionale seguito dal giudice per elaborare le proprie conclusioni.

Michela Grisini, Fiscooggi.it

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