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Fisco: il professionista non paga l’IRAP solo se i dipendenti svolgono mansioni di segreteria o meramente esecutive

In tema di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il requisito dell’«autonoma organizzazione» – previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 («Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali») – ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. L’accertamento della sussistenza di tale requisito spetta al giudice di merito e, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. un., sent. n. 9451/2016, in questa Rivista).

Corte di cassazione, sezione tributaria, 28 maggio 2020, n. 10127 (Eius.it)

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