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Edilizia e urbanistica: gli atti coi quali l’Amministrazione comunale determina o ridetermina il contributo per il rilascio del permesso di costruire hanno natura privatistica

In tema di edilizia e urbanistica: a) il contributo per il rilascio del permesso di costruire ha natura di obbligazione non tributaria e ha carattere generale, poiché prescinde del tutto dalle singole opere di urbanizzazione che devono in concreto eseguirsi ed è determinato indipendentemente sia dall’utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare dette opere; di qui, l’assenza di qualsivoglia rapporto di sinallagmaticità fra la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dell’Amministrazione comunale ed il pagamento degli oneri concessori da parte del richiedente il titolo edilizio; b) gli atti coi quali l’Amministrazione comunale determina o ridetermina il contributo di costruzione rivestono natura privatistica, e non già pubblicistica; c) l’obbligo di corrispondere il contributo nasce nel momento del rilascio del titolo, ed è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione dell’entità di tale contributo; d) l’atto di imposizione e di liquidazione dello stesso è puramente ricognitivo e contabile, attesa l’esistenza di rigidi e prestabiliti parametri regolamentari e tabellari; e) trattandosi della mera liquidazione di un’obbligazione ex lege [art. 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»] a carico del richiedente il titolo autorizzatorio, il quale versa in una posizione giuridica soggettiva di obbligo a fronte del diritto soggettivo di credito della P.A., quest’ultima, qualora si sia discostata dai summenzionati parametri (aventi natura cogente, con esclusione di qualunque discrezionalità applicativa), ha il potere-dovere di apportare modifiche alle proprie determinazioni, anche in senso sfavorevole al privato, ferma restando la prescrizione decennale del relativo diritto di credito (conferma TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. n. 1446/2012).

Consiglio di Stato, sezione IV, 1° giugno 2020, n. 3405 (Eius.it)

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