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Sospensione patente di guida – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3546/2011

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 3546 del 13/06/2011

FATTO

La sentenza appellata ha annullato l’atto del direttore dell’ufficio provinciale di Torino prot. n. 1628/P, con cui fu sospesa la patente di guida n. TO2963085G cat. C rilasciata il 13 maggio 1987 dall’ufficio provinciale della M.C.T.C. di Torino (e ogni altra patente posseduta), di cui era titolare [OMISSIS], (…) fin quando l’interessato non avesse prodotto certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.

Il giudice di primo grado osservava che il ricorrente aveva proposto tempestivo ricorso al Ministro dei trasporti avverso il giudizio della commissione medica provinciale A.S.L. 1 di Torino, che lo aveva reputato non idoneo alla guida per sei mesi, ricorso previsto dall’art. 119 d.lgs. n. 285 del 1992 e non ancora deciso; pertanto, in pendenza di tale ricorso, era illegittimo il provvedimento impugnato, che sospendeva la patente di guida senza valutare le censure proposte dall’interessato e decidere in merito, sentita la commissione medica centrale.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone appello sostenendo che l’amministrazione non aveva alcun obbligo di pronunciarsi sul ricorso gerarchico prima di adottare i provvedimenti di sospensione per perdita dei requisiti fisici e psichici, di cui all’art. 119 del codice della strada, di cui all’art. 129 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

All’udienza del 10 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

La tesi dell’amministrazione di non essere obbligata ad adottare una pronuncia sul ricorso gerarchico, prima di emanare un provvedimento di sospensione della patente, è smentita dalla modifica legislativa apportata all’articolo 119 del codice della strada.

Il testo in vigore alla data di produzione del ricorso gerarchico (5 agosto 2005) prevedeva, al comma 5, primo alinea, che: “Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti”.

Tale comma è stato radicalmente modificato dall’art. 23, comma 1, lettera e), della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale non prevede più la possibilità di esperire un ricorso gerarchico, ma solo un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o un ricorso giurisdizionale.

Il primo alinea del novellato comma 5 prevede che: “Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice”.

Dall’esame sinottico delle norme, prima e dopo le modifiche, emerge che, per consentire l’immediata adozione di provvedimenti di sospensione, il legislatore ha dovuto sopprimere il rimedio del ricorso gerarchico, che andava deciso (in forma esplicita o con formazione di silenzio rigetto) prima di sospendere la patente.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente FF
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/06/2011

 

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