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EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNITARI – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3548/2011

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 3548 del 13/06/2011

FATTO

Con la sentenza gravata il primo giudice ha accolto il ricorso con cui la società odierna appellata ha impugnato la nota dirigenziale dell’AGEA prot. n. DVAU. 2004.0004138 del 27.10.2004 recante sospensione dell’erogazione di contributi comunitari a favore della stessa società fino alla concorrenza di € 950.585,23 corrispondenti agli importi contestati come indebitamente erogati ed indebitamente richiesti per presunti acquisti fittizi di uva per la campagna vitivinicola 1999/2000.

Nel dettaglio, alla società VINORTE veniva riconosciuto dall’A.G.E.A., in riferimento alla indicata campagna, il complessivo contributo di € 950.585,23 di cui: € 695.946,32 per arricchimento vino ed € 254.638,91 per magazzinaggio.

Il procedimento di erogazione è stato tuttavia sospeso con l’atto impugnato in primo grado, adottato ai sensi dall’art. 33, commi 1 e 2, D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, fino all’ammontare di € 950.858,23, pari alla somma ritenuta indebitante percepita per la campagna 1999/2000.

Il provvedimento è stato adottato sulla base del rapporto n. 15443/GFR/3/l del 10 luglio 2004 del Comando Nucleo Polizia Tributaria Puglia, conseguente al verbale di constatazione del 29 marzo 2004, nel quale la Guardia di Finanza, all’esito di indagini su frodi perpetrate a danno dell’Unione Europea nel comparto vitivinicolo, individuava sospette fittizie operazioni commerciali riferite agli acquisiti di uva da vino nel corso della campagna vendemmiale 1999/2000.

In particolare, come ricostruito in fatto dal primo giudice, gli organi accertatori avrebbero contestato alla appellata l’effettiva lavorazione dei 215.196 quintali di uva, in riferimento ai quali era stato chiesto il contributo comunitario.

In specie, hanno sostenuto che 6.883,20 quintali, pari al 3% circa delle uve da vino dichiarate, fossero riconducibili ad operazioni inesistenti: esito cui gli organi accertatori sono pervenuti sostenendo, sulla base di accertamenti compiuti presso la società AGRI Europa ed altre aziende, che la stessa AGRI Europa (che risulta aver ceduto uva all’appellata) abbia concluso talune false transazioni commerciali con sue ditte fornitrici.

Con la sentenza gravata, il primo giudice ha accolto il ricorso sostenendone l’illegittimità laddove, assuntamente tradendo le finalità cautelari indicate dall’art. 33, D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, ha sospeso sine die, in attesa dell’esito del procedimento penale, l’erogazione, peraltro per un importo (pari all’intera somma di cui era stata disposta l’erogazione) irragionevolmente eccessivo e sproporzionato rispetto all’effettiva consistenza dei volumi di uva lavorata contestati come eccedenti rispetto a quelli dichiarati.

Propone gravame l’Amministrazione ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento.

All’udienza del 10 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso va respinto.

Ritiene il Collegio al riguardo decisiva -in uno alla circostanza dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione in sede penale del’amministratore della società appellata- la circostanza della difficile armonizzabilità del provvedimento impugnato in primo grado con le finalità cautelari perseguite dall’art. 33, D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, laddove dispone che “I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati”.

Non vi è dubbio, invero, che la finalità in questione può dirsi sussistente a condizione che sussista una ragionevole proporzione tra i possibili esiti dell’accertamento in corso e la effettiva portata della misura cautelare disposta.

Il che non può sostenersi nel caso di specie se solo si considera che gli organi accertatori avrebbero contestato alla società appellata l’effettiva lavorazione dei 215.196 quintali di uva (in riferimento ai quali era stato chiesto il contributo comunitario) sostenendo tuttavia che solo 6.883,20, quintali, pari al 3% circa delle uve da vino dichiarate, fossero riconducibili ad operazioni inesistenti.

A ciò si aggiunga, peraltro, che, nella stessa vendemmiale 1999/2000, la società appellata, pur chiedendo finanziamenti con riguardo ai dichiarati 215.196 quintali di uva, ha tuttavia atteso ad una produzione complessiva di 400.000 quintali di uva, sicché, anche ad ammettere la fittizietà dei citati 6.883,20 quintali, appare non agevole comunque dubitare dell’effettiva lavorazione dei dichiarati 215.196 quintali di uva.

Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto respinto l’appello.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente FF
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/06/2011

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