AmministrativaGiurisprudenza

Controinteressati nelle procedura di concorso per arruolamento volontari in ferma breve – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3620/2011

Devono considerarsi controinteressati all’impugnazione i soggetti che potrebbero subire un eventuale pregiudizio in caso di accoglimento del proposto gravame e di conseguente annullamento degli atti impugnati e, per quanto riguarda in particolare le procedure concorsuali, devono qualificarsi come controinteressati i soggetti sulla cui posizione in graduatoria l’accoglimento del ricorso sia in grado di incidere negativamente. Tuttavia, non possono essere qualificati come controinteressati i candidati compresi nella graduatoria del concorso per arruolamento volontari in ferma breve ai fini del successivo transito al termine della ferma nella carriera iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, laddove sia impugnato da un candidato il giudizio di inidoneità, che attiene non alla nomina dei vincitori di detta graduatoria, quanto piuttosto alla verifica, effettuata al termine della ferma breve sui vincitori di quell’arruolamento, del mantenimento dei requisiti psico/fisici e di quelli attitudinali di cui al D.M. n. 78/2008, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 332/1997 recante norme per l’immissione dei volontari nelle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana.

(© Litis.it, 7 Luglio 2011 – Riproduzione riservata)

Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 3620 del 14/06/2011

FATTO e DIRITTO

1. – Con l’appello all’esame, notificato il 19 gennaio 2011 e depositato il successivo 12 febbraio, è impugnata la decisione indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, ha dichiarato inammissibile il gravame dall’odierno appellante proposto avverso il provvedimento prot. n. 0002224 in data 26.1.2010, notificato il 2 febbraio 2010, del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per le Risorse Umane – Area III, con cui il ricorrente è stato dichiarato non idoneo all’arruolamento nei Vigili del Fuoco.

A sostegno della richiesta riforma della sentenza di primo grado l’appellante deduce l’erroneità della statuizione di inammissibilità del ricorso introduttivo, non essendo a suo avviso “individuabile … alcuno che potesse avere interesse alla conservazione dell’atto” impugnato.

Nel mérito, egli ripropone la censura, secondo cui l’esclusione della sua assunzione nel Corpo Nazionale VV. FF. per un presunto deficit dell’acutezza visiva sarebbe frutto di un errore diagnostico commesso dalla preposta Commissione Medica, come del resto risulterebbe confermato dagli ésiti dell’apposita verificazione disposta dal Giudice di prime cure.

Per resistere al giudizio si è costituita l’Amministrazione dell’Interno, senza peraltro formulare difese.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 13 maggio 2011.

2. – Vengono, anzitutto, in rilievo le censùre rivolte dall’appellante avverso la statuizione del T.A.R., che ha ritenuto l’inammissibilità del ricorso in primo grado per la sua omessa notifica ad almeno uno dei soggetti, dal Giudice di primo grado individuati come controinteressati, inseriti nella graduatoria di merito per l’arruolamento di 174 volontari in ferma breve nelle Forze Armate, con successiva ammissione nella carriera iniziale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con Decreto Dirigenziale del 26 maggio 1999.

Le doglianze sono fondate.

Infatti, se è vero che devono considerarsi controinteressati all’impugnazione i soggetti che potrebbero subire un eventuale pregiudizio in caso di accoglimento del proposto gravame e di conseguente annullamento degli atti impugnati ( v. Cons. St., VI, 11 gennaio 2010, n. 15 ) e che per quanto riguarda in particolare le procedure concorsuali devono qualificarsi come controinteressati i soggetti sulla cui posizione in graduatoria l’accoglimento del ricorso sia in grado di incidere negativamente (Cons. St., VI, 13 maggio 2010, n. 2936), ha errato il Giudice di primo grado laddove ha ritenuto nella particolare fattispecie all’esame di poter qualificare come controinteressati i candidati compresi nella graduatoria del concorso ( a suo tempo sostenuto dall’odierno appellante ) per arruolamento volontari in ferma breve ai fini del successivo transito al termine della ferma nella carriera iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, giacché il giudizio di inidoneità contro il quale lo stesso è insorto con il ricorso di primo grado attiene non alla nomina dei vincitori di detta graduatoria, quanto piuttosto alla verifica, effettuata al termine della ferma breve sui vincitori di quell’arruolamento, del mantenimento dei requisiti psico/fisici e di quelli attitudinali di cui al D.M. n. 78/2008, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 332/1997 recante norme per l’immissione dei volontari nelle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana.

Orbene, rispetto a tale provvedimento nessuna situazione di controinteresse è rinvenibile nei candidati che seguivano l’odierno appellante nella originaria graduatoria formulata per l’arruolamento in ferma breve, giacché l’opposto giudizio di inidoneità ( con conseguente impossibilità di assunzione del ricorrente nel Corpo Nazionale VV. FF. ) non è in grado di determinare né il transito di alcuno di essi in detto Corpo in luogo del ricorrente ( non avendo essi espletato la ferma breve propedeutica nel disegno della procedura concorsuale de qua a tale transito ), né la possibilità di effettuazione della ferma breve medesima, ormai preclusa dall’intangibile e cristallizzata loro posizione deteriore nella inoppugnata graduatoria a suo tempo predisposta dall’Amministrazione della Difesa ai fini del detto arruolamento, l’esclusione dalla quale del ricorrente il provvedimento oggetto del giudizio non è certo in grado di determinare.

Né, a fronte di ciò, possono rinvenirsi controinteressati attuali, cui a pena di inammissibilità dovesse notificarsi il ricorso di primo grado, nei diversi soggetti collocati nella graduatoria finale relativa a detto transito ( decreto n. 85 in data 19 aprile 2004 del Ministero della Difesa ), atteso che, come risulta dagli atti di causa, con provvedimento n. 1156/04 in data 23 giugno 2004 del Ministero dell’Interno, si è proceduto all’assunzione di tutti i vincitori ed idonei inseriti in detta graduatoria; né in qualche modo risulta che detti soggetti possano nutrire un interesse uguale e contrario a quello che l’odierno appellante coltiva ai fini dell’accertamento della sussistenza dei presupposti per la sua assunzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ( per anni preclusagli da precedenti determinazioni dell’Amministrazione, che lo ritenevano non in possesso delle prescritte qualità morali e di condotta ), dal momento che non risulta dagli stessi atti che l’accoglimento della pretesa del ricorrente comporterebbe il suo inserimento, ora per allora, in detta graduatoria in posizione tale da poter essere lesiva dei soggetti in essa a suo tempo collocati ed ormai già da tempo assunti.

Rispetto, in definitiva, al giudizio di inidoneità oggetto della presente controversia, non si ravvisa l’esistenza di soggetti, che possano essere ritenuti portatori di un interesse giuridicamente rilevante a quello dell’odierno appellante, ai quali, pertanto, il ricorso di primo grado dovesse essere notificato a pena di inammissibilità.

3. – Accertata, sulla base di quanto sopra considerato, l’erroneità della declaratòria di inammissibilità, da parte del Giudice di prime cure, del ricorso di primo grado, occorre procedere all’esame dei motivi di illegittimità degli impugnati atti, già dedotti con il ricorso stesso e riproposti in appello.

Alla luce degli stessi detto ricorso si appalesa fondato.

3.1 – Invero, il ricorrente è stato, all’ésito della visita medica effettuata dalla Commissione Sanitaria preposta alla verifica dell’idoneità psicofisica ed attitudinale al lavoro di Vigile nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dichiarato non idoneo per: “Deficit della acutezza visiva naturale ( visus naturale da lontano occhio destro 4/10, occhio sinistro 10/10 ), Astigmatismo miopico dell’occhio destro”.

Tuttavia, poi, sottoposto dalla stessa Amministrazione ad un nuovo accertamento sanitario in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 587c/2010 del T.A.R. Lazio, è risultato idoneo per l’accesso nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, essendo, si legge nel relativo verbale, dotato di “Visus Naturale OD: 8/10; Visus Naturale OS: 10/10”.

Ciò posto, osserva il Collegio che, nonostante la validità del principio secondo cui in sede di giudizio di idoneità di un soggetto a prestare servizio nelle FF.AA., l’unico momento accertativo dell’idoneità dei candidati è quello contestuale all’effettuazione delle fasi concorsuali ad opera della competente Commissione per gli accertamenti psico-fisici, il cui giudizio è definitivo per legge ed è riferito ad un preciso evento temporale ( giorno della visita concorsuale ) e che le valutazioni compiute, avendo carattere eminentemente tecnico – discrezionale, non sono sindacabili nel merito se non per macroscopici vizii attinenti alla logica ed alla razionalità delle determinazioni assunte ( cfr. Sez. III, 4 maggio 1999, n. 31; Sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1465 e 12 aprile 2001, n. 2254 ), tali assunti non precludono peraltro al giudice, in presenza di elementi che possano far dubitare della correttezza, nei limiti indicati, della verifica di idoneità effettuata dall’Amministrazione in sede di visita medica, di tenere adeguatamente conto delle risultanze degli accertamenti nel complesso effettuati, anche in tempi diversi rispetto alle prove medesime ( qualora, come nella fattispecie, non sussista irripetibilità della valutazione ) ed anche in ragione della natura del requisito ( o della patologia ) oggetto di accertamento ( v. Cons. St., IV, 27 ottobre 2003, n. 6669 ). A ciò va aggiunto che non può parlarsi di discrezionalità tecnica laddove il provvedimento da adottare non sia una valutazione dei fatti suscettibili di vario apprezzamento alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche e specialistiche, ma semplicemente un accertamento tecnico ( peraltro nella fattispecie all’esame non condizionato né condizionabile da contingenti condizioni psicofisiche ), ossia l’accertamento di un fatto verificabile in modo non opinabile in base a conoscenze e strumenti tecnici di sicura acquisizione ( in tali casi, fra cui rientra il giudizio sull’idoneità fisica dei partecipanti ai pubblici concorsi, mancando, dunque, qualsiasi possibilità di discrezionalità di giudizio, con conseguente sindacabilità piena dell’accertamento, in particolare sotto il profilo del travisamento: Cons. St., IV, 30 giugno 2004, n. 4811 ).

Va allora rilevato che l’odierno appellante è stato sottoposto dall’Amministrazione ad una prima visita in data 20 e 21 gennaio 2010, facendo ivi registrare un giudizio di “non idoneo” – “Deficit della acutezza visiva naturale ( visus naturale da lontano occhio destro 4/10, occhio sinistro 10/10 ), Astigmatismo miopico dell’occhio destro”.

Se anche si voglia prescindere dagli accertamenti di segno opposto effettuati dall’interessato presso struttura pubblica nemmeno due mesi dopo detta visita, indicativo della incongruità e della non attendibilità della prima verifica dell’Amministrazione è il fatto che la stessa Amministrazione lo sottoponeva il 12 maggio 2010, su ordine del Giudice di primo grado, ad una nuova visita, effettuata a cura della Commissione medica istituita con D.M. n. 197 del 12 ottobre 2009, che, come s’ visto, ha portato ad un giudizio di idoneità, in quanto dotato di “Visus Naturale OD: 8/10; Visus Naturale OS: 10/10”.

In conclusione, la rinnovata valutazione effettuata dall’organo tecnico dalla stessa Amministrazione preposto alla procedura di accertamento dei requisiti psico-attitudinali ai fini dell’assunzione di cui si tratta, tenuto anche conto del fatto che l’accertamento del “visus” non comporta particolari valutazioni di carattere sanitario, portano a concludere per la inattendibilità del primo esame effettuato dall’ufficio sanitario e dunque per l’illegittimità del provvedimento di non idoneità e di declaratoria dell’insussistenza sotto tale profilo dei presupposti per l’assunzione.

4. – In definitiva, in forza delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata, in accoglimento dell’appello, va annullata ed il ricorso originario deve essere dichiarato ammissibile ed accolto nel mérito. Pertanto va annullato il provvedimento di non idoneità e di declaratoria dell’insussistenza sotto tale profilo dei presupposti per l’assunzione.

Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda vòlta ad ottenere il riconoscimento del diritto del ricorrente all’arruolamento nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in quanto per la prima volta formulata in grado di appello.

Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio, le stesse, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono, come di régola, la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e, accertata l’ammissibilità del ricorso di primo grado, lo accoglie.

Condanna l’Amministrazione dell’Interno alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese di entrambi i gradi, che liquida in Euro 6.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 13 maggio 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell’Utri, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/06/2011

Un pensiero su “Controinteressati nelle procedura di concorso per arruolamento volontari in ferma breve – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3620/2011

  • Vorrei mettervi al corrente della mia situazione nei confronti dell’amministrazione dei vigili del fuoco causa licenziamento malattia, invece mentre mi trovavo fermo per infortunio e mi sono rivolto da n°2 avvocati i quali mi hanno consigliato di non impugnare detto licenziamento perché non vi era nessuna causa di servizio e quindi vigeva la malattia , dopo 12 mesi mi veniva riconosciuta la causa di servizio con decreto ministeriale ma purtroppo detto licenziamento non mi veniva sospeso ,mi sono rivolto ad un altro avvocato il quale mi ha detto che andava impugnato, rivolti al tar lazio mi rispondeva che era inammissibile il consiglio di stato mi respinge l’istanza cautelare, ho chiamato il mio avvocato e mi ha detto che è tutto finito allora vi chiedo se è cosi oppure devo aspettare la sentenza finale,come mi è stato riferito dal c,d,s stesso se per voi si può fare qualche cosa se gentilmente mi fate sapere grazie .

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *