Penale

Condomini molesti? Niente condanna se i rumori non escono all’esterno – Cassazione Penale, Sezione Prima, Sentenza 25225/2012

Nemmeno la giustizia può fermare un vicino rumoroso. Solo se i rumori molesti arrivano a disturbare la quiete pubblica di «un numero indeterminato di persone» al di fuori del palazzo, allora si può ricorrere al giudice penale per imporre un po’di tranquillità. Fare rumore in condominio, insomma, non è reato.

Al massimo si può agire in sede civile per ottenere una sanzione nei confronti dei condomini molesti. A spiegarlo è la Corte di Cassazione che ha annullato una condanna del Tribunale di Belluno a tre persone, una famiglia bellunese denunciate dall’amministratore di condominio e da cinque condomini per aver provocato rumori eccessivi «sbattendo con violenza le porte dell’appartamento e d’ingresso condominiale, urlando immotivatamente sulle scale del condominio, nonchè sbattendo tavoli e sedie sul pavimento dell’appartamento da essi occupato».

Ma tutto questo non è reato, dice la Cassazione. Scrive in fatti la Prima Sezione Penale nella sentenza n.25225: «la contravvenzione prevista dall’art.659 primo comma cp, contestata agli odierni ricorrenti, persegue la finalità di preservare la quiete e la tranquillità pubblica ed i correlati diritti alle persone all’occupazione ed al riposo; e la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che elemento essenziale di detta contravvenzione sia l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone». In questo caso, invece, «non risulta la sussistenza di tale essenziale elemento – scrivono i giudici – essendo emerso dagli atti di causa che gli unici soggetti danneggiati dai rumori molesti causati dagli odierni ricorrenti sono stati i cinque condomini occupanti la palazzina e che detti rumori sono rimasti circoscritti all’interno di detto stabile senza essersi mai propagati all’esterno. Va pertanto ritenuto che i fatti denunciati siano privi di rilevanza penale e tali da poter trovare tutela solo in sede civile con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata».

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