Amministrativa

Caratteristiche dell’errore revocatorio – Consiglio di Stato sentenza 14/05/2013

L’istituto della revocazione è rimedio eccezionale che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio.L’errore revocatorio ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, comma 4, c.p.c., che consente di rimettere in discussione il contenuto di una sentenza, deve essere caratterizzato:
a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;

b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;

c) dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
L’errore deve inoltre apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazione induttive o indagini ermeneutiche.

In base a tali criteri, l’errore di fatto revocatorio si sostanzia, quindi in una svista o abbaglio dei sensi che ha provocato l’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio ritualmente acquisiti agli atti di causa, determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’uno emergente dalla sentenza e l’altro risultante dagli atti e documenti di causa che non può e non deve confondersi con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice.

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Consiglio di Stato Sezione Quinta Sentenza 14/05/2013
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