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Facebook può essere costretta a rimuovere i commenti identici a quello diffamatorio di cui sia stata accertata l’illiceità

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-18/18
Eva Glawischnig-Piesczek / Facebook Ireland Limited

Secondo l’avvocato generale Szpunar, Facebook può essere costretta a ricercare e ad individuare tutti i commenti identici a un commento diffamatorio di cui sia stata accertata l’illiceità, nonché commenti equivalenti se provenienti dallo stesso utente Nel caso di specie, il diritto dell’Unione invocato non disciplina la questione se Facebook possa essere costretta a rimuovere i commenti di cui trattasi a livello mondiale.

La sig.ra Eva Glawischnig-Piesczek, che era deputata al Nationalrat (Camera dei rappresentanti del Parlamento austriaco), presidente del gruppo parlamentare die Grünen («i Verdi») e portavoce nazionale di tale partito, ha chiesto ai giudici austriaci di emettere un’ordinanza cautelare nei confronti di Facebook per porre fine alla pubblicazione di un commento diffamatorio.

Un utente di Facebook aveva infatti condiviso, sulla sua pagina personale, un articolo della rivista di informazione austriaca online oe24.at intitolato «I Verdi: a favore del mantenimento di un reddito minimo per i rifugiati». Tale pubblicazione ha avuto come effetto di creare su Facebook un «riquadro anteprima» del sito oe24.at, contenente il titolo e un breve riassunto dell’articolo, nonché una fotografia della sig.ra Glawischnig-Piesczek Tale utente ha inoltre pubblicato, a proposito del suddetto articolo, un commento degradante nei confronti della signora Glawischnig-Piesczek.

Siffatti contenuti potevano essere consultati da qualsiasi utente di Facebook. Poiché Facebook non ha reagito alla sua richiesta di cancellare il suddetto commento, la sig.ra Glawischnig-Piesczek ha chiesto che venisse ordinato a Facebook di cessare la pubblicazione e/o diffusione di foto che la ritraggono qualora il messaggio di accompagnamento diffonda affermazioni identiche al commento di cui trattasi e/o dal «contenuto equivalente».

Poiché il giudice di primo grado ha emesso l’ordinanza cautelare richiesta, Facebook ha disabilitato in Austria l’accesso al contenuto inizialmente pubblicato.

L’Oberster Gerichtshof (Corte Suprema, Austria), infine investito della controversia, ritiene che le dichiarazioni di cui trattasi mirassero a ledere l’onore della sig.ra Glawischnig-Piesczek, a ingiuriarla e a diffamarla.

Chiamato a statuire sulla questione se il provvedimento inibitorio possa anche essere esteso, a livello mondiale, alle dichiarazioni testualmente identiche e/o dal contenuto equivalente di cui Facebook non è a conoscenza, l’Oberster Gerichtshof ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare in tale contesto la direttiva sul commercio elettronico.

In base a tale direttiva, un host provider (e dunque un gestore di una piattaforma di social network quale Facebook), in linea di principio, non è responsabile delle informazioni memorizzate da terzi sui suoi server qualora non sia a conoscenza della loro illiceità. Tuttavia, una volta avvertito della loro illiceità, egli deve cancellarle o bloccarne l’accesso. Inoltre, la direttiva prevede che a un host provider non possa essere imposto un obbligo generale di sorvegliare le informazioni da esso memorizzate o un obbligo generale di ricercare attivamente i fatti o le circostanze che rivelano attività illecite.

Nelle sue conclusioni odierne, l’avvocato generale Maciej Szpunar ritiene che la direttiva sul commercio elettronico non osti a che un host provider che gestisce una piattaforma di social network, quale Facebook, sia costretto, mediante un provvedimento ingiuntivo, a ricercare e ad individuare, tra tutte le informazioni diffuse dagli utenti di tale piattaforma, le informazioni identiche a quella qualificata come illecita dal giudice che ha emesso tale provvedimento ingiuntivo.

A giudizio dell’avvocato generale, tale approccio consente di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali coinvolti, ossia la protezione della vita privata e dei diritti della personalità, quella della libertà d’impresa, nonché quella della libertà d’espressione e d’informazione. Da un lato, esso non richiede strumenti tecnici sofisticati, che potrebbero rappresentare un onere straordinario. Dall’altro, tenuto conto della facilità di riproduzione delle informazioni nell’ambiente Internet, esso risulta necessario per garantire la protezione efficace della vita privata e dei diritti della personalità.

Nell’ambito del provvedimento ingiuntivo, l’host provider può anche essere costretto a ricercare e individuare le informazioni equivalenti a quella qualificata come illecita, ma unicamente tra le informazioni diffuse dall’utente che ha divulgato l’informazione di cui trattasi. Un giudice che statuisce sulla rimozione di siffatte informazioni equivalenti deve garantire che gli effetti del suo provvedimento ingiuntivo siano chiari, precisi e prevedibili. Nel farlo, egli deve procedere a un bilanciamento tra i diritti fondamentali coinvolti e tener conto del principio di proporzionalità.

Un obbligo di individuare informazioni equivalenti provenienti da qualsiasi utente non garantirebbe un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali di cui trattasi. Da una parte, la ricerca e l’individuazione di siffatte informazioni richiederebbero soluzioni costose. Dall’altra, l’attuazione di tali soluzioni condurrebbe a una censura, sicché la libertà di espressione e di informazione potrebbe essere sistematicamente limitata.

Inoltre, ad avviso dell’avvocato generale, poiché la direttiva non disciplina la portata territoriale di un obbligo di rimozione delle informazioni diffuse tramite una piattaforma di social network, essa non osta a che un host provider sia costretto a rimuovere siffatte informazioni a livello mondiale. Peraltro, la portata territoriale non è neppure disciplinata da altre disposizioni del diritto dell’Unione nei limiti in cui, nel caso di specie, la sig.ra Glawischnig-Piesczek non fa valere il diritto dell’Unione, bensì disposizioni generali del diritto civile austriaco in materia di violazione della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione4 , le quali non sono armonizzate. Tanto la questione degli effetti extraterritoriali di un provvedimento ingiuntivo che impone un obbligo di rimozione quanto quella della portata territoriale di un siffatto obbligo dovrebbero essere oggetto di un’analisi effettuata alla luce segnatamente del diritto internazionale pubblico e privato.

Infine, l’avvocato generale ritiene che la direttiva non osti a che un host provider sia costretto a rimuovere informazioni equivalenti a quella qualificata come illecita qualora esse gli siano state segnalate dall’interessato, da terzi o da altra fonte, in quanto, in un caso del genere, l’obbligo di rimozione non implica una sorveglianza generale delle informazioni memorizzate.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa.

La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

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