Privacy

Familiari spiati nelle camere ardenti. Interviene il Garante


Il sistema di videosorveglianza è stato poi bloccato dallo
stesso Comune che lo aveva installato

Familiari e
amici che vegliano i defunti spiati, ignari, da telecamere nelle camere
ardenti. E’ successo in Toscana dove gli ispettori del Garante hanno scoperto
l’installazione di telecamere "camuffate" che violavano la riservatezza dei
familiari e di quanti avevano accesso ai locali dove è ragionevole aspettarsi
intimità e rispetto.

Gli
accertamenti, effettuati nell’ambito di un ciclo di ispezioni per verificare il
rispetto delle regole in materia di videosorveglianza, disposte dal Garante con
il 



provvedimento generale del 29 aprile 2004
,
hanno consentito di rilevare che gli uffici comunali avevano dotato di
telecamere a circuito chiuso, che registravano immagini, l’edificio all’interno
del quale vengono allestite camere ardenti per la veglia dei defunti. Le
immagini venivano conservate per 15 giorni. L’attività ispettiva ha permesso di
"scoprire" la presenza di ben 32 telecamere alcune delle quali erano state
installate anche all’interno delle stesse camere ardenti in modo che fossero
celate alla vista del pubblico. Il sistema di videosorveglianza non era
segnalato ai cittadini mediante le informative necessarie previste dal Codice in
materia di protezione dei dati personali.

Agli
ispettori del Garante il comune ha spiegato che l’attivazione del sistema era
stata originariamente ordinata in relazione ad alcuni episodi di danneggiamento
avvenuti anni fa a danno di alcune salme. Alla luce degli accertamenti, il
Garante ha verificato che l’installazione non rispettava le norme sulla privacy
ed ha invitato il comune ad attuare spontaneamente il "blocco" dei trattamenti
svolti mediante il sistema di telecamere, in modo da prevenire un provvedimento
analogo dell’Autorità.

In
particolare, il Garante ha rilevato che la misura risultava sproporzionata
rispetto agli scopi che si intendevano perseguire e che gli stessi tempi di
conservazione delle immagini erano eccessivi rispetto a tali scopi.

Il blocco
disposto ha comportato l’immmediata sospensione di tutte le attività di
trattamento dei dati personali, ad eccezione della mera conservazione. In base
all’
art.
143 del Codice
, il titolare, su invito dell’Autorità
formulato prima della definizione del procedimento, puo’ infatti sospendere
spontaneamente le attività di trattamento.

Il comune ha
aderito all’invito e ha preferito sospendere esso stesso le attività di
video-sorveglianza presso l’edificio, in attesa che il Garante si esprima sulla
complessiva liceità dei trattamenti svolti ed applichi le eventuali sanzioni.

 

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