Amministrativa

Legittimo il decreto regionale salvacoste sardo – TAR SARDEGNA, Sezione II, Sentenza n. 533 del 25/11/2004


Il decreto "salvacoste" emanato dal
Presidente della Regione Sardegna Renato Soru è legittimo perchè pone
vincoli a tutela del paesaggio. Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sardegna ha cosi’ respinto la richiesta di sospensiva presentata da una
società immobiliare contro il decreto approvato dalla Giunta regionale
della Sardegna il 10 agosto scorso che aveva elevato a due chilometri dalla
costa il limite per i nuovi insediamenti. Secondo i giudici amministrativi,
in attesa dell’approvazione di un piano regionale che consenta di
disciplinare l’attività urbanistica nel rispetto dell’interesse
paesaggistico, le misure provvisorie adottate dalla giunta non creano alcun
danno irreparabile; anzi, l’urgenza di questa misura di salvaguardia
dell’ambiente trova la sua giustificazione proprio nell’assenza di un
indirizzo unitario nella disciplina dell’ambiente e del paesaggio. Il
vincolo dei due chilometri per i nuovi insediamenti previsto dal decreto è
stato recepito nelle legge regionale urbanistica appena approvata dal
Consiglio Regionale della Sardegna.


 


TAR SARDEGNA, Sezione II, Sentenza n. 533 del 25/11/2004


 

TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA


nelle persone dei Signori:


LUCIA TOSTI Presidente, relatore


SILVIO IGNAZIO SILVESTRI Cons.


MARCO LENSI Cons.


ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


nella Camera di Consiglio del 24 Novembre 2004


Visto il ricorso 1112/2004 proposto da:


PENTAGONO DELLA SARDEGNA SRL


rappresentato e difeso da: CONTU GIOVANNI


RODERI GIORGIO con domicilio eletto in CAGLIARI
VIA ANCONA N.3 presso CONTU GIOVANNI


contro


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA rappresentato e
difeso da:CAMPUS GRAZIANO e CONTU GIAN PIERO con domicilio eletto in
CAGLIARI VIALE TRENTO N.69 presso UFFICIO LEGALE REGIONE SARDA


CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA


rappresentato e difeso da: FALCHI DELITALA
MASSIMO e SPANO GABRIELE con domicilio eletto in CAGLIARI VIA ROMA N.25
presso UFFICIO LEG. CONSIGLIO REG.LE


COMUNE DI VALLEDORIA, non costituito in
giudizio;


per l’annullamento, previa sospensione
dell’esecuzione,


della deliberazioni di Giunta Regionale della
Sardegna nn. 33/1 del 10/8/04


della risoluzione della IV Commissione
consiliare permanente n. 2 del 4/11/04;


della deliberazione del Consiglio regionale in
pari data n. 46 pubblicata sul B.U.R.S. n. 36 del 10/11/2004;


della circolare prot. 2423/Gab dell’1/10/2004;


della deliberazione della Giunta regionale in
data 9/11/2004 n. 46/1;


Visto il ricorso, con i relativi allegati, e la
contestuale domanda cautelare;


Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA e REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA


Visti gli atti tutti della causa;


Udito il relatore Pres. Lucia Tosti e uditi gli
avvocati Roderi e Contu per la società ricorrente, gli avvocati Campus e
Contu per la Regione, e gli avvocati Falchi Delitala per il Consiglio
regionale;


Considerato che i provvedimenti della cui
esecuzione si chiede la sospensione impongono per il periodo massimo
previsto

dall’articolo 14 della
legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45 [1]
la sospensione
temporanea delle "trasformazioni di destinazione d’uso e l’edificazione
sulle aree pubbliche e private";


Che tali provvedimenti si giustificano con
riferimento all’esistenza di un "sistema sperequato e differenziato del
governo del territorio" aggravato da una situazione di "precarietà e di
incertezza" in quanto il profilo di disciplina del paesaggio e dell’ambiente
è privo di indirizzi uniformi;


Che nella specie, ad una sommaria valutazione,
i comprovati motivi di urgenza prescritti dall’articolo 14 sulla cui base
sono stati approvati gli atti impugnati possono essere individuati
nell’illegittimo protrarsi di una situazione di inerzia comportante
l’oggettivo aggravamento del pericolo di un pregiudizio irreparabile del
bene pubblico da tutelare, in assenza dell’esercizio del potere di
pianificazione in materia paesaggistica;


Che i provvedimenti impugnati non contengono
una disciplina di attività d’uso e tutela del territorio, ma, limitandosi a
prescrivere la temporanea salvaguardia dei territori extra urbani hanno la
finalità di consentire che, dopo l’approvazione del

testo unico 22 gennaio
2004 n. 42 [2]
, nelle sedi opportune e con le procedure garantite

dall’articolo 1 della
legge regionale n. 45/89 [3]
, siano tempestivamente approvati gli
strumenti di pianificazione paesistica;


Che i limiti di applicazione della salvaguardia
sono stati ulteriormente precisati e specificamente definiti in relazione ai
beni incisi nella circolare della Regione n. 2423/GAB dell’11/10/04;


Che, in particolare il danno, di natura
patrimoniale e quindi risarcibile, derivante da un atto meramente
sopreassessorio, consiste nel temporaneo differimento di fasi di
procedimenti non ancora conclusi, generalmente caratterizzate da ampi tempi
di svolgimento e definizione, rispetto ai quali, tra l’altro, i singoli
richiedenti sono titolari, per giurisprudenza costante e consolidata, di
aspettative, talvolta qualificate, essendo sempre consentito al Comune, o ad
altri Enti cui la legge affida la tutela di interessi sovraordinati in
materia di disciplina paesistica, di procedere a modifiche della propria
pianificazione fino alla conclusione dei procedimenti stessi;


Che la complessiva durata di tale differimento
è stata giudicata congrua e ragionevole dallo stesso legislatore regionale
in sede di attribuzione ai propri organi del relativo potere in vista della
tutela del superiore interesse paesaggistico;


Che pertanto, allo stato, non puo’ ritenersi
sussistente un danno irreparabile;

P.Q.M.


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA


SEZIONE SECONDA


Respinge l’istanza cautelare.


La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che
provvederà a darne comunicazione alle parti.


CAGLIARI , li 24 Novembre 2004


Il Presidente estensore Il Consigliere anziano


Depositata in Segreteria il 25 novembre 2004

 

 

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