Civile

La prescrizione dell’assegno di mantenimento non decorrere dalla sentenza di divorzio – Cassazione Civile, Sezione, Sezione I, Sentenza n. 6975 del 04/04/2005

Il diritto
al pagamento dell’assegno di mantenimento, per il coniuge o per i figli, non si
prescrive a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della
pronuncia di separazione o di divorzio. I termini, invece, iniziano a decorrere
dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in rapporto alle quali nasce,
di volta in volta, il diritto
all’adempimento. A precisarlo è la Corte di cassazione con
la sentenza n. 6975 della
I Sezione civile depositata il 4 aprile intervenuta sulla vicende di una donna,
divorziata, che chiedeva il versamento di 43 milioni di lire all’ex coniuge a
titolo di assegno di mantenimento della figlia minore e di divorzio.
Per l’ex marito, invece, il
diritto alla corresponsione doveva essere considerato ormai
prescritto, visto che erano già trascorsi più di 10 anni dalla sentenza.
La Cassazione, in questo concordando con la Corte di appello, ha respinto la
tesi del ricorrente, sottolineando come gli assegni di mantenimento si
collegano a obbligazioni di durata e non a obbligazioni istantanee ad
adempimenti plurimi. Queste ultime sono caratterizzate dall’unicità
dell’obbligazione, anche se le prestazioni sono poi frazionate nel tempo,
secondo modalità contingenti di adempimento. Le obbligazioni di durata,
invece, contengono ” una causa debendi continuativa, nel senso che in tali
obbligazioni, in relazione all’interesse che sono volte a soddisfare, il
protrarsi nel tempo delle prestazioni è una caratteristica essenziale, che ne
determina il contenuto e la misura ” . Gli assegni in questione sono da
inserire, secondo la Cassazione, tra le tipiche obbligazioni di durata
vincolate nella loro conservazione o modificazione al fatto costitutivo,
rappresentato dalle situazione economiche dell’avente diritto e dell’obbligato,
che puo’ restare uguale o cambiare. Gli assegni, cosi’, ” formano oggetto di
obbligazioni necessariamente periodiche, collegate tra loro ma dotate
singolarmente di autonomia, caratterizzate dall’essere le relative prestazioni
” per loro natura, in relazione alla loro causa ed agli interessi che sono
destinati a soddisfare ” suscettibili solo di adempimenti ricorrenti nel tempo
” . Adempimenti, oltretutto, che non è possibile quantificare complessivamente
sin dalla sentenza e che non sono eseguibili in maniera unitaria. La
prescrizione non puo’ pertanto decorrere unitariamente, visto che l’interesse
tutelato diventa attuale in momenti successivi, in relazione a ogni singola prestazione.
Finchè cioè non si maturano i periodi di tempo su cui si fondano i diritti a
percepire la singola prestazione, non possono iniziare a decorrere i termini di
prescrizione ( che si basano sulla divergenza tra situazione di fatto, non
esercizio di un diritto, e situazione di diritto, titolarità di un diritto
esercitabile).
La sentenza precisa poi che la raggiunta maggiore età del figlio e l’autonomia
economica non danno di per sè diritto alla mancata corresponsione
dell’assegno: serve invece un accertamento giudiziale.

Giovanni Negri, Il
Sole 24 ore

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