Penale

La “naja” non è stata cancellata per chi ha più di vent’anni- Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza n. 12316 del 31/03/2005

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Se è stato chiamato un
anno fa e non si è presentato per motivi di coscienza il reato resta in piedi

Rimane ancora reato, per i ragazzi che sono nati prima del 1985, non prestare il
servizio militare anche se la legge 331/00 ha abolito il servizio di leva. Il
chiarimento sulla normativa in questione viene dalla prima sezione penale della
Cassazione, con la sentenza 12316/05 depositata il 31 marzo. In particolare i
Supremi giudici hanno accolto il reclamo del Procuratore generale di Firenze
contro la sentenza con la quale Simone C. – nato nel 1985 – era stato assolto
con la formula "perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato",
per aver rifiutato di prestare il servizio militare per motivi di coscienza. Il
ragazzo si era rifiutato di indossare la divisa, nel marzo 2001. Tratto a
giudizio – per il delitto previsto dall’articolo 4, primo comma, legge 230/98 –
veniva assolto.
Contro il verdetto, troppo clemente, la Procura fiorentina ha protestato innanzi
alla Suprema corte sottolineando che "la piena sostituzione dei militari di leva
con militari professionali è stata dalla legge procrastinata di sette anni, non
ancora decorsi". L’obiezione è stata giudicata fondata da Piazza Cavour.
Rilevano in proposito gli "ermellini" che "l’abolizione del servizio militare di
leva si pone, all’evidenza, come elemento esterno che ridisegna (sostanzialmente
abrogandola…) la fattispecie legale del delitto di rifiuto della relativa
prestazione eliminando il disvalore sociale della condotta incriminata". "Nello
specifico – aggiungono – l’abolizione del servizio di leva (mediante
l’istituzione di forze armate esclusivamente professionali) comporta, dunque, la
non punibilità della condotta di chi in precedenza, allorchè detto servizio
era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo (ovvero la cessazione
dell’esecuzione e degli effetti penali della condanna eventualmente
intervenuta)". Tuttavia, aggiunge la prima sezione penale, occorre accertare se,
ad oggi, il servizio militare obbligatorio "deve considerarsi totalmente abolito
ovvero se è ancora in corso la sua graduale sostituzione/abolizione (solo nella
prima ipotesi il fatto di Simone C. non sarebbe più previsto come reato)".
L’esegesi interpretativa dei magistrati di legittimità conclude che "per i
giovani nati prima del 1985 e già chiamati alle armi, il servizio militare
resta obbligatorio sino al 31 ottobre 2005 (data di cessazione dal servizio
dell’ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004)". Cosi’ la
sentenza è stata annullata con rinvio.
La Cassazione non ha, invece, accolto l’obiezione del Pm ricorrente che
sosteneva che il servizio militare obbligatorio non era, comunque, stato del
tutto eliminato dalla legge 331/00 "rimanendone la previsione come risorsa in
caso di necessità". Ad avviso della Suprema corte l’ipotesi del Pm non è da
condividere in quanto il ripristino della leva – ai sensi dell’articolo 7, n. 3
Dl 215/01 – richiede "un apposito decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con conseguente modifica
sostanziale dell’istituto e, conseguentemente, della struttura del reato".

 


Fonte:
www.dirittoegiustizia.it

 

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