Se il cantiere occupa il suolo pubblico il proprietario dell’immobile non ha colpa – Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 6063 del 21/03/2005
L’ingiunzione del comune per i
materiali edili depositati in strada senza autorizzazione deve essere
notificata solo all’impresa
Il sistema della legge 689/81 preserva il principio della natura personale
della responsabilità, disciplinando rigorosamente il profilo di deroga ad esso
apportato attraverso l’istituto della "solidarietà" (articolo 6),
resta rigorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera
interpretazioni che, estendendo l’ambito delle fattispecie in essa
espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della
"riserva di legge" fissato nell’articolo 1. In applicazione di tale
principio la Cassazione con la sentenza 6063/05 ha respinto il ricorso del Comune contro la
sentenza del giudice di pace che aveva escluso la responsabilità del
proprietario di un immobile, in quanto estraneo al fatto, in una fattispecie
nella quale egli era stato reso destinatario di un’ordinanza ingiunzione, per
violazione dell’articolo 21 del Cds – dovuta all’occupazione di 25 mq di suolo
pubblico con vari macchinari e materiali edili, senza autorizzazione, in quanto
scaduta – insieme all’imprenditore edile esecutore dei lavori che con il suo
comportamento negativo aveva commesso la violazione contestata.
Inoltre, l’articolo 6 della legge 689/81 esige uno stretto legame di
strumentalità tra la cosa altrui (nella specie: l’immobile oggetto dei lavori
edili) e la commissione dell’illecito (violazione dell’articolo 21 del Cds, per
l’occupazione di 25 mq di suolo pubblico con vari macchinari e materiali edili,
senza autorizzazione, in quanto scaduta), il quale non sussiste quando il
legame tra la cosa e la violazione sia meramente occasionale.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it