Norme & Prassi

Ddl Camera – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

Via libera definitivo al ddl che recepisce le norme sul mandato d’arresto
europeo. La Camera, il 12 aprile, ha ratificato il testo già approvato dal
Senato. La Lega ha votato contro. Nel testo c’è di nuovo l’articolo 4, che era
stato bocciato dall’Aula della Camera contro il parere del governo. L’articolo
reintrodotto con in numero 3.bis, prevede, tra l’altro, che il ministro della
Giustizia, nel caso in cui riceva un mandato d’arresto europeo, lo trasmetta
"senza indugio" all’autorità territoriale competente, e che vi sia un rapporto
diretto tra le autorità giudiziarie dei paesi in condizioni di reciprocità, ma
a patto che sia previsto da specifici accordi internazionali.
 
Ddl Camera – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato
d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Art. 1.
(Disposizioni di principio e definizioni)

1. La presente legge attua, nell’ordinamento interno, le disposizioni della
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito
denominata "decisione quadro", relativa al mandato d’arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri dell’Unione europea nei limiti in cui
tali disposizioni non sono incompatibili con i princi’pi supremi
dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonchè in tema
di diritti di libertà e del giusto processo.
2. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato
membro dell’Unione europea, di seguito denominato "Stato membro di emissione",
in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di
seguito denominato "Stato membro di esecuzione", di una persona, al fine
dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di una
pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.
3. L’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo alle condizioni e con
le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento
cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da
un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.
4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un’attuazione dell’azione
comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli
31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato
sull’Unione europea, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Garanzie costituzionali)

1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del
Trattato sull’Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo
della decisione quadro, l’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo
nel rispetto dei seguenti diritti e princi’pi stabiliti dai trattati
internazionali e dalla Costituzione:
a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare
dall’articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall’articolo 6
(diritto ad un processo equo), nonchè dai Protocolli addizionali alla
Convenzione stessa;
b) i princi’pi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica,
attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della
libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di
eguaglianza, nonchè quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità
delle sanzioni penali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie
allo Stato membro di emissione.
3. L’Italia rifiuterà la consegna dell’imputato o del condannato in caso di
grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei princi’pi
di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell’Unione europea ai
sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.

Art. 3.
(Applicazione della riserva parlamentare)

1. Le modifiche dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono
sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi
progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato
dei negoziati e l’impatto delle disposizioni sull’ordinamento italiano,
chiedendo di esprimersi al riguardo.
3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della
Repubblica è vincolante e non consente l’adesione dello Stato italiano alle
modifiche proposte.

Art. 3-bis.
(Autorità centrale)

1. In relazione alle disposizioni dell’articolo 7 della decisione quadro
l’Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie
competenti il Ministro della giustizia.
2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione
amministrativa dei mandati d’arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad
essi relativa.
3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d’arresto europeo da uno
Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all’autorità giudiziaria
territorialmente competente. Se riceve un mandato d’arresto europeo dall’autorità
giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di
esecuzione.
4. Nei limiti e con le modalità previste da accordi internazionali puo’ essere
consentita in condizioni di reciprocità la corrispondenza diretta tra autorità
giudiziarie. In tale caso l’autorità giudiziaria competente informa
immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell’emissione di
un mandato d’arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro
della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 22..
 
TITOLO II

NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

Capo I

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

Art. 5.
(Garanzia giurisdizionale)

1. La consegna di un imputato o di un condannato all’estero non puo’ essere
concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.
2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo appartiene,
nell’ordine, alla corte di appello nel cui distretto l’imputato o il condannato
ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è
ricevuto dall’autorità giudiziaria.
3. Se la competenza non puo’ essere determinata ai sensi del comma 2, è
competente la corte di appello di Roma.
4. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi
contestualmente dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione
europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai
sensi del comma 2, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno
la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero,
se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di
appello di Roma.
5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai
sensi dell’articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla
corte di appello del distretto in cui è avvenuto l’arresto.

Art. 6.
(Contenuto del mandato d’arresto europeo nella procedura passiva di consegna)
 

1. Il mandato d’arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:
a) identità e cittadinanza del ricercato;
b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica
dell’autorità giudiziaria emittente;
c) indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento
cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la
stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della
presente legge;
d) natura e qualificazione giuridica del reato;
e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il
momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi,
pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
2. Se il mandato di arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle
lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, l’autorità giudiziaria provvede ai
sensi dell’articolo 16. Analogamente provvede quando ritiene necessario
acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi
previsti dagli articoli 18 e 19.
3. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base
di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo
della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha
dato luogo alla richiesta stessa.
4. Al mandato d’arresto devono essere allegati:
a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la
consegna, con l’indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di
commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l’indicazione del tipo
e della durata della pena;
c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l’identità
e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.
5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di
appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia
l’acquisizione del provvedimento dell’autorità giudiziaria in base al quale il
mandato d’arresto europeo è stato emesso, nonchè la documentazione di cui al
comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro
della giustizia informa l’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione
che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione
necessaria per l’esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di
appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia
trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la
documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.
6. Se l’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla
richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello
respinge la richiesta.
7. Il mandato d’arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.
 

Art. 7.
(Casi di doppia punibilità)
 

1. L’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo solo nel caso in
cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.
2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di
dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di
imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di
imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione.
Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per
analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di
violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le
eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.
3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con
una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della
durata massima non inferiore a dodici mesi. Ai fini del calcolo della pena o
della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.
4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di
sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.
 

Art. 8.
(Consegna obbligatoria)
 

1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d’arresto europeo,
indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che,
escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di
sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:
a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla
commissione di più delitti;
b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza
su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo
internazionale, al fine di sovvertire l’ordine costituzionale di uno Stato
ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali
nazionali o sovranazionali;
c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia,
inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal
territorio di uno Stato, o a trasferirsi all’interno dello stesso, al fine di
sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all’accattonaggio o allo
sfruttamento di prestazioni sessuali;
d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o
allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo
sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi
mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o
pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;
e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare,
esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni
vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;
f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni
ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;
g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in
relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un
pubblico ufficio;
h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all’utilizzo o
alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti
cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la
diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel
bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità
europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale
relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi
sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a
danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;
i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato,
ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
l’identificazione della loro provenienza illecita;
l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o
fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l’apparenza di un valore
superiore;
m) commettere, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare
ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in
un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero
danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o
programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;
n) mettere in pericolo l’ambiente mediante lo scarico non autori

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