In materia di
professioni, la competenza legislativa delle Regioni è concorrente con quella
statale e, in ogni caso, deve assoggettarsi ai princi’pi fondamentali
dell’ordinamento. La riserva dello Stato in tema di regolamentazione delle
professioni, si motiva con la necessità di preservare il carattere unitario a
una tale disciplina, escludendo qualsiasi intromissione anche e soltanto nei
termini che ambirebbero istituire nuovi e diversi albi (rispetto a quelli
istituiti dalle leggi statali) per l’esercizio di attività professionali.
CORTE COSTITUZIONALE,
Sentenza n. 355 del 30/09/2005
nel
giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19
novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli
amministratori di condominio), promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 30 gennaio 2004, depositato in
Cancelleria il 9 febbraio 2004 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi
2004.
Visto
l’atto di intervento della Federazione Italiana Agenti Immobiliari e
Professionali (FIAIP);
udito
nell’udienza pubblica del 5 luglio 2005 il Giudice relatore Annibale Marini;
udito
l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto
in fatto
1.” Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19 novembre
2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di
condominio), per violazione dell’art. 117, commi primo, secondo, lettera
l), e terzo della Costituzione.
La legge impugnata, nell’istituire all’art. 1 il registro regionale
degli amministratori di condominio e di immobili, prevede (art. 2, comma 2)
che possano chiedere l’iscrizione al registro regionale degli amministratori
di condominio e di immobili coloro che siano in possesso dei requisiti
indicati all’art. 3, tra i quali figura il superamento di un esame di
abilitazione, stabilendo che “la mancata iscrizione al registro regionale
preclude l’esercizio dell’attività di amministratore, salvo i casi di
condomino amministratore” (art. 2, comma 3).