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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
– Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
– Fernanda CONTRI Giudice
– Guido NEPPI MODONA "
– Annibale MARINI "
– Franco BILE "
– Giovanni Maria FLICK "
– Francesco AMIRANTE "
–
Ugo DE SIERVO "
–
Romano VACCARELLA "
– Paolo MADDALENA "
– Alfio FINOCCHIARO "
– Alfonso QUARANTA "
– Franco GALLO "
– Luigi MAZZELLA "
– Gaetano SILVESTRI "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19
novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli
amministratori di condominio), promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 30 gennaio 2004, depositato in
Cancelleria il 9 febbraio 2004 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi
2004.
Visto
l’atto di intervento della Federazione Italiana Agenti Immobiliari e
Professionali (FIAIP);
udito
nell’udienza pubblica del 5 luglio 2005 il Giudice relatore Annibale Marini;
udito
l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto
in fatto
1.” Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19 novembre
2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di
condominio), per violazione dell’art. 117, commi primo, secondo, lettera
l), e terzo della Costituzione.
La legge impugnata, nell’istituire all’art. 1 il registro regionale
degli amministratori di condominio e di immobili, prevede (art. 2, comma 2)
che possano chiedere l’iscrizione al registro regionale degli amministratori
di condominio e di immobili coloro che siano in possesso dei requisiti
indicati all’art. 3, tra i quali figura il superamento di un esame di
abilitazione, stabilendo che “la mancata iscrizione al registro regionale
preclude l’esercizio dell’attività di amministratore, salvo i casi di
condomino amministratore” (art. 2, comma 3).
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