Civile

Opposizione all’esecuzione. Mancata riassunzione, estinzione e relativa pronuncia dichiarativa – TRIBUNALE DI SALERNO, Sezione IV Civile, Ordinanza 27/03/2007

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L’opposizione all’esecuzione consiste nella contestazione da parte del debitore
del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, e si puo’
proporre prima dell’inizio dell’esecuzione oppure nel corso dello svolgimento
del processo esecutivo.

Prima
dell’inizio dell’esecuzione, l’opposizione si propone come opposizione al
precetto, mediante citazione proposta davanti al giudice competente; mentre,
l’opposizione successiva all’inizio dell’esecuzione si propone con ricorso al
giudice dell’esecuzione, il quale fissa con decreto l’udienza di comparizione
delle parti davanti a sè ed il termine perentorio per la notificazione del
ricorso e del decreto. Su istanza di parte, il giudice dell’esecuzione,
concorrendo gravi motivi, sospende il processo esecutivo. Quando il processo è
sospeso nessun atto puo’ essere compiuto, salvo diversa disposizione del
giudice.

Se
competente, il giudice dell’esecuzione – previa iscrizione a ruolo – provvede
anche all’istruzione della causa; altrimenti rimette le parti davanti al giudice
competente. Il giudizio di opposizione si conclude con sentenza ” assoggettata
ai normali mezzi di impugnazione – che puo’ essere di accoglimento o di rigetto.


Normalmente il processo esecutivo si conclude con il raggiungimento del
soddisfacimento del diritto del creditore (o del debitore in caso di
accoglimento dell’opposizione); anche se, sono previsti dalla legge dei modi
anomali di estinzione come: la rinuncia (art. 629 c.p.c), l’inattività delle
parti (art. 630 c.p.c.) e la mancata comparizione della parti all’udienza (art.
631 c.p.c.).

In
riferimento all’inattività delle parti, merita una lettura l’ordinanza del
27.03.2007 del Tribunale di Salerno, IV sezione civile, con la quale è stata
rigettata una richiesta di estinzione della procedura esecutiva. In tale
giudizio, con istanza depositata in Cancelleria in data 26.07.2006, il difensore
del debitore esecutato, facendo rilevare la mancata iscrizione a ruolo del
giudizio di opposizione all’esecuzione da egli introdotto a suo tempo, in sede
sommaria, ha chiesto che il processo esecutivo fosse dichiarato estinto ai sensi
dell’art. 630 c.p.c. per inattività delle parti. Il creditore opposto facendo
leva sullo stesso presupposto ha instato per l’assegnazione delle somme
pignorate.


Preliminarmente, il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che il processo
esecutivo si trovava nello stato della sospensione – disposta ai sensi dell’art.
624 c.p.c. – con ordinanza del 08.04.2005 con la quale era stato fissato alle
parti il termine per la iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione in 60
giorni.

Malgrado
la certificazione di cancelleria prodotta dal debitore istante circa la mancata
iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, il giudice non ha ritenuto che
il provvedimento di sospensione dell’esecuzione precedentemente disposto sia
automaticamente caducato poichè il presupposto essenziale è il rigetto ” con
il passaggio in giudicato della relativa sentenza ” della opposizione ovvero la
dichiarazione di estinzione del relativo giudizio.

Cio’
posto, conclude il giudice, che a fronte della concomitante inerzia delle parti
nella coltivazione della fase di merito del giudizio di opposizione, l’unica via
percorribile ” per lucrare l’effetto estintivo del giudizio ” sia quella di una
riassunzione del giudizio di opposizione (previa iscrizione a ruolo) ad opera
della parte interessata al solo fine di ottenere, in via di azione, ancor prima
che di eccezione, una pronunzia dichiarativa dell’estinzione del relativo
giudizio, funzionale alla riattivazione successiva del processo esecutivo, ai
sensi dell’art. 627 c.p.c..

(di
Raffaele Cirillo, 11/10/2007)


TRIBUNALE DI SALERNO, Sezione IV Civile, Ordinanza 27/03/2007


Ufficio Esecuzioni
Mobiliari

Il G.E.,

letti
gli atti della procedura esecutiva in epigrafe indicata e sciogliendo la riserva
assunta all’esito dell’udienza del 5.2.2007, osserva quanto segue;

con
istanza depositata in cancelleria in data 26.7.2006, il difensore del debitore
esecutato, facendo rilevare la mancata iscrizione a ruolo nel giudizio di
opposizione all’esecuzione da egli introdotto, a suo tempo, in sede sommaria, ha
richiesto che il processo esecutivo in epigrafe fosse dichiarato estinto per
inattività delle parti;

il
creditore procedente opposto, dal canto suo, comparso all’udienza del 5.2.2007 ”
sede nella quale invece non compariva il debitore, facendo leva implicitamente
sullo stesso presupposto ” nonchè sull’avvenuto rigetto dell’appello promosso
dalla esecutata avverso la sentenza posta in questa sede alla base
dell’esecuzione ” ha instato per l’assegnazione delle somme pignorate;

Orbene,
occorre preliminarmente evidenziare che lo stadio nel quale attualmente si trova
il presente processo esecutivo, è quello della sospensione, disposta dal g.e.,
ai sensi dell’art. 624 c.p.c., con ordinanza dell’8.4.2005;

con il
medesimo provvedimento, il g.e. dell’epoca fissava alle parti il termine per la
“iscrizione a ruolo nel giudizio di opposizione” indicandolo in 60 giorni
(implicitamente decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza). In tal modo, il
giudice impartiva ” pur con qualche deviazione rispetto allo schema tipico ” i
provvedimenti richiesti dall’art. 616 c.p.c. ai fini della prosecuzione, nel
merito, del giudizio di opposizione introdotto in sede sommaria.

Giova
ricordare che il testo dell’art. 616 c.p.c. all’epoca vigente era il seguente
“se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il
giudice dell’esecuzione, questi provvede all’istruzione a norma degli artt. 175
e ss. c.p.c.; altrimenti rimette le parti dinanzi all’ufficio giudiziario
competente per valore, assegnando un termine perentorio per la riassunzione
della causa”.


Coordinando il tenore del provvedimento ordinario adottato dal g.e. con la
richiamata fattispecie normativa, va evidenziato che l’onere di iscrizione a
ruolo posto a carico “della parte più diligente” (e quindi alternativamente
dell’opponente e dell’opposto), senza fissazione dell’udienza in sede
contenziosa, andava (e va) letto quale ordinanza idonea a generare un onere di
riassunzione della causa di opposizione dinanzi al medesimo giudice, pur se
nella diversa veste di giudice dell’opposizione all’esecuzione (e non più di
giudice dell’esecuzione).

Ora,
occorre rilevare che pur risultando dalla certificazione della cancelleria
all’epoca prodotta dal debitore istante la mancata iscrizione a ruolo del
giudizio di opposizione ” non per questo il provvedimento di sospensione
dell’esecuzione in questa sede adottato dal g.e. puo’ dirsi automaticamente
caducato.

Tale
caducazione, infatti, presuppone il rigetto, con il passaggio in giudicato della
relativa sentenza, della opposizione ovvero la dichiarazione di estinzione del
relativo giudizio.

Vero che
la mancata riassunzione del processo ad opera della parti che hanno l’onere di
proseguirlo costituisce ipotesi codificata di estinzione del giudizio (cfr.
comma 3 dell’art. 307 c.p.c.). Tuttavia ai fini della sua dichiarazione, occorre
che venga formulata apposita eccezione di parte, la quale ” è bene evidenziarlo
” non puo’ collocarsi nell’ambito del processo esecutivo, ma va invece sollevata
nell’ambito del giudizio di opposizione.

Ad
impedire che l’estinzione del giudizio di opposizione sia proposta nell’ambito
del processo esecutivo vale la distinzione ” funzionale e strutturale ” fra il
secondo e il primo, i quali solo occasionalmente ” e ai fini di cui agli artt.
615 comma 2 c.p.c. e 185 disp. att. c.p.c. ” si intersecano, conservando intatta
la reciproca autonomia.

Cio’
posto, e venendo al punto centrale della problematica involontariamente
sollevata dalle parti ” occorre chiedersi, a fronte di ipotesi concrete quale
quella verificatasi nella specie, caratterizzate dalla concomitante inerzia
delle parti nella coltivazione della fase di merito del giudizio di opposizione
” quale sia lo strumento idoneo ” al cospetto dell’aporia sistematica ” a
consentire alle parti di lucrare l’effetto estintivo del giudizio di
opposizione, il quale, pur se introdotto nella sua sede sommaria, non è stato
di fatto riassunto per il merito.

Questo
giudice ritiene che l’unica via percorribile e compatibile con i principi sia
della riassunzione del giudizio di opposizione (previa sua iscrizione a ruolo)
ad opera della parte interessata al solo fine di ottenere, in via di azione,
prima ancora che di eccezione, una pronuncia dichiarativa dell’estinzione del
relativo giudizio, funzionale alla riattivazione successiva del processo
esecutivo, ai sensi dell’art. 627 c.p.c.;

Tanto
non è ancora avvenuto nel caso di specie.

Ne
consegue l’impossibilità ” allo stato ” di dare ingresso alle contrapposte
istanze delle parti.

Invero,
non potendosi ritenere ” per le ragioni dinanzi esposte ” estinto (in assenza di
una declaratoria esplicita, non adottabile in questa sede) il giudizio di
opposizione, e non essendo pertanto caducato il provvedimento di sospensione
dell’esecuzione, valgono ancora le preclusioni discendenti dall’art. 626 c.p.c.,
secondo cui “Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo puo’ essere
compiuto”.

Non puo’
pertanto ritenersi ammissibile l’istanza di assegnazione delle somme pignorate
formulata dal creditore procedente. Nè puo’ ritenersi ammissibile l’istanza di
estinzione del processo esecutivo, atteso che l’inattività delle parti
lamentata e allegata dall’opponente (il primo peraltro ad avere interesse alla
coltivazione del giudizio di opposizione) non è riferibile al processo
esecutivo, ma al diverso e distinto giudizio di opposizione. In relazione al
processo esecutivo sospeso, la preclusione di ogni attività esecutiva,
derivante dal disposto dell’art. 626 c.p.c., rende in configurabile una
“inattività delle parti” rilevante ex art. 630 c.p.c..


P.Q.M.

Dichiara
inammissibile l’istanza formulata dal debitore esecutato con atto depositato in
cancelleria il 26.7.2006;

Dichiara
inammissibile l’istanza di assegnazione delle somme pignorate formulata dal
creditore procedente all’udienza del 5.2.2007.

 

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