CivileGiurisprudenza

PREVIDENZA – SOCIO AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – SVOLGIMENTO DI FUNZIONI NON RICONDUCIBILI ESCLUSIVAMENTE ALLA CARICA SOCIALE – TUTELA ASSICURATIVA . Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 3240/2010

Componendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni unite hanno statuito, in tema di tutela assicurativa del socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell’ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore anche unico, l’applicazione della regola dell’iscrizione nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Per la S.C., la scelta dell’iscrizione nella gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335 del 1995 o nella gestione degli esercenti attività commerciali (ex art. 1, comma 203 della legge n.662 del 1996) spetta all’INPS, secondo il carattere di prevalenza e la contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dall’attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza.

 

(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore M. La Terza)

Sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010

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