Diritto e Procedura CivileDottrina

L’autorità di “cosa giudicata” del giudizio penale nel processo civile cd “di danno” ed effetti della sentenza penale all’interno del giudizio civile.

Commento a Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 25 febbraio 2010, n. 4549. di Samantha Mendicino

1) Il fatto
Il sindaco di un Comune chiedeva ed otteneva da detto Ente: dapprima, una concessione edilizia gratuita per la costruzione di un capannone per scopi zootecnici; successivamente, sempre a titolo gratuito, una concessione di variante; infine, addirittura godeva di un contributo, erogato dalla regione Molise, in relazione sempre alla stessa costruzione. Caso vuole che, in merito all’intera vicenda, vengano condotte delle indagini, disposte dalla Procura della Repubblica localmente competente, che evidenziavano una serie di comportamenti illeciti culminanti nel reato di truffa, con artifici e raggiri, finalizzata ad ottenere tale contributo regionale. In pratica, si contestò, principalmente, che il sindaco era sì un coltivatore diretto ma non anche un imprenditore agricolo, qualifica, invece, richiesta ai fini del rilascio sia delle concessioni edilizie sia del contributo.

2) Questioni di diritto 
La vicenda giunge sino alla Cassazione ponendo due quesiti giuridici fondamentali: a) poiché la responsabilità del sindaco è stata riconosciuta dalla Corte dei Conti, quale Giudice Contabile, si è posta la questione sulla ammissibilità o meno che la regione Molise potesse avanzare richiesta di risarcimento danni dinanzi al Giudice Ordinario; b) in ogni caso, si pone il dubbio sulla necessità che la parte richiedente il risarcimento debba provare la verificazione del danno poiché, nella realtà fenomenica nonchè giuridica, può ben capitare che esista un reato che non provochi danno, così come può realizzarsi un comportamento che, pur non configurandosi come reato, determini nocumento.

3) Soluzione della Corte di Cassazione 
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, risolve entrambi i quesiti, con i seguenti principi di diritto.
Con riferimento alla sollevata questione del difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, la Corte precisa che la propria giurisprudenza nonché la dottrina prevalente “… si sono andate consolidando nel senso che nelle ipotesi di danno diretto prodotto alla pubblica amministrazione da soggetto sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti… concorre con quella che la pubblica amministrazione danneggiata a sua volta proponga agendo dinanzi al giudice civile, ovvero – nel caso in cui il fatto alla base di tale responsabilità sia un reato – costituendosi parte civile nel giudizio pendente in sede penale. Si è negato così, al riguardo, il carattere esclusivo della giurisdizione della Corte dei conti, affermandosi la percorribilità per il risarcimento del danno su detto di un ‘doppio binario’, salva la preclusione derivante dall’impossibilità di ottenere una duplicazione di condanne per lo stesso danno”. Ecco che, proprio in virtù del fatto che la giurisdizione civile e quella contabile sono concorrenti e reciprocamente indipendenti, quando l’azione esperita dinanzi ad ognuna di esse investa il medesimo fatto materiale, l’eventuale interferenza che si determini fra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di “proponibilità dell’azione e di preclusione da giudicato, non una questione di giurisdizione”. Tra l’altro, osserva ancora la Corte, “…in relazione al caso di specie, va considerato che la responsabilità fatta valere nel giudizio nel quale è stata emessa la sentenza impugnata …  non riguarda un danno che si deduce da lui prodotto in quanto sindaco del Comune …. a detto Comune, bensì un danno da lui prodotto alla Regione Molise, per avere ottenuto indebitamente un contributo regionale”.
In merito al tema degli effetti del giudicato penale nel processo civile cd “di danno”, gli ermellini affermano, invece, che la sentenza penale di condanna, passata in giudicato, fa stato in ordine all’accertamento del “fatto-reato”, alla sua illiceità penale ed al fatto che l’imputato l’abbia commesso, e nei cd “reati di danno” (tra cui rientra quello di truffa) fa stato anche in ordine alla verificazione del danno stesso, in quanto implicito e, pertanto, non più suscettibile di formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile, se non con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso. Così, expressis verbis, si pronuncia la Corte di Cassazione:  “Dal combinato disposto degli artt. 185 e 651 c.p.p., deriva che per l’esistenza del diritto al risarcimento del danno può non bastare la condanna penale – in quanto non tutti i reati producono un danno – senza peraltro che possano essere rimessi in discussione, nel relativo giudizio civile o amministrativo, l’accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte del condannato. Peraltro, l’accertamento dell’esistenza del danno, nei così detti reati di danno, è implicita nell’accertamento del “fatto-reato” e pertanto non deve e non può formare oggetto di ulteriore accertamento, in negativo o in positivo, in sede civile se non con riferimento al soggetto o ai soggetti che lo abbiano subito ed alla misura di esso”.

4) Precedenti favorevoli
In merito alla questione attinente alla concorrenza tra giurisdizione contabile o penale e giurisdizione civile, ex multis: Cass., SSUU, sent. n. 27092/2009; – Cass. Civ., sent. n. 25495/2009; – Cass. Civ., sent. n. 20343/2005; – Cass. Civ., sent. n. 822/1991…
Con attinenza al problema dell’influenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno: – Cass., sent. 16113/2009; – Cass., sent. n. 10480/2004 (la sentenza si occupa dei “postumi clinici” di un delitto di lesioni personali -accertato in sede penale- e la cui sentenza irrevocabile di condanna, nel giudizio civile di risarcimento del danno, ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto in tutti gli elementi costitutivi accertati dal giudice penale); – Cass., sent. 329/2001 ( questa sentenza concerne una condanna cd. generica ex art. 539 c.p.p. ed un reato non di danno, ma al pari le riconosce carattere vincolante e validità come presupposto necessario e sufficiente a legittimare l’accertamento di un fatto ritenuto dal giudice potenzialmente produttivo di conseguenze dannose “salvo restando l’accertamento, in capo al giudice della liquidazione, dell’esistenza e dell’entità del danno nonché il nesso di causalità tra questo ed il fatto illecito”)

5) Precedenti contrari
In merito alla questione attinente ai rapporti tra giurisdizione contabile e civile: – Cass. Civ., sent. n. 179/2001; Cass. civ., sent. 1329/200; Cass. Civ., SSUU, sent. 933/1999 (secondo cui “l’azione diretta a ottenere dal dipendente pubblico il risarcimento del danno erariale causato all’amministrazione dalle proprie funzioni rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, deve essere proposta dal pubblico ministero presso la Corte dei conti e non può essere invece proposta dall’amministrazione danneggiata dinanzi al giudice ordinario”)
-Non risultano precedenti contrari con riferimento al secondo problema giuridico.

6) Osservazioni
A completamento del discorso in questione, si intende rendere noto un ulteriore aspetto rappresentato dalla questione relativa all’efficacia vincolante del giudicato penale all’interno del processo tributario.
Una recentissima sentenza della sezione Tributaria della Corte di Cassazione, la n. 21049/2010, ha precisato che “… l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo tributario, poiché in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto della prova testimoniale) e, dall’altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare la pronuncia penale di condanna, sicché nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi, nel separato giudizio tributario, alla sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, con l’ulteriore conseguenza che iI giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso è destinato ad operare”.

Samantha Mendicino

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *