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Ammissibile il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese giudiziali – Consiglio di Stato, Sentenza 7441/2010

Il giudizio di ottemperanza – esperibile anche per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo di esecuzione innanzi al giudice civile, con il solo limite dell’impossibilità di conseguire due volte le stesse somme – è ammissibile sia per l’esecuzione della parte della pronuncia contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, sia quando queste ultime siano liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa; per effetto di tale statuizione, infatti, si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di ottemperanza, che non può che tendere, anche nei suoi riguardi, a far conseguire tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’Amministrazione con un comportamento omissivo.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 7441 del 12/10/2010

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 5331 dell’8-10 ottobre 2008 il Giudice di pace di Barra ha condannato il Ministero della difesa a pagare, in favore del praticante avvocato [OMISSIS] per l’attività professionale prestata nella qualità di difensore del sig. [OMISSIS] in un giudizio recante n. 707/08 dinanzi al suddetto Giudice di pace, la complessiva somma di euro 180,00(centottanta/00) per diritti ed onorari, oltre ad Euro 60,00(sessanta/00) per spese..

La suddetta sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata al Ministero in data 15 maggio 2009.

2. Con provvedimento del 29 giugno 2009 la cancelleria del Giudice di pace ha certificato in calce alla sentenza il passaggio in giudicato della stessa per non esser stato interposto gravame.

3. In data 27 ottobre 2009 il ricorrente ha notificato all’Amministrazione atto di diffida e messa in mora per l’esecuzione della sentenza stessa, con assegnazione di un termine di giorni trenta per provvedere e con il preavviso che, in difetto di esecuzione spontanea, si sarebbe agito per l’ottemperanza; nonostante tale diffida l’Amministrazione è rimasta inerte.

4. Con il ricorso all’esame – notificato in data 23 dicembre 2009 – è stato introdotto giudizio di ottemperanza per ottenere la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute e al rimborso delle spese di giudizio, con nomina, in caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta.

5. Il Ministero intimato si è formalmente costituito in giudizio.

6. Alla camera di consiglio del 15 giugno 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è fondato e va accolto nei términi e nei limiti che séguono.

8. Risulta dagli atti di causa che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione ha assunto efficacia di giudicato. La stessa è stata ritualmente notificata dalla parte ricorrente all’Amministrazione, sicchè appare regolarmente instaurato il contraddittorio. Ciò vale ai fini della ammissibilità del ricorso contemplato dagli artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e 27 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, giudizio, com’è noto, esperibile anche per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo di esecuzione innanzi al giudice civile, con il solo limite dell’impossibilità di conseguire due volte le stesse somme (cfr. Cons. St., sez. VI, 16 aprile 1994, n. 527; Cass., sez. un., 13 maggio 1994, n. 4661).

Per quanto qui di particolare interesse, il giudizio di ottemperanza deve poi ritenersi ammissibile non solo per l’esecuzione della parte della pronuncia contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, ma anche quando esse siano liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa; per effetto di tale statuizione, infatti, si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di ottemperanza, che non può che tendere, anche nei suoi riguardi, a far conseguire tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’Amministrazione con un comportamento omissivo (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 2650 del 2010, 28 dicembre 2005, n. 7389; sez. VI, 18 luglio 1994, n. 1193).

9. Stante l’idoneità del titolo alla esecuzione e perdurando l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la diffida ritualmente notificata da parte ricorrente, va dunque dichiarato l’obbligo del Ministero della difesa di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente, entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte), della presente decisione, della complessiva somma dovuta per il predetto titolo (240 euro), oltre accessori come per legge (spese generali, I.V.A. e C.P.A.), nonché interessi legali dalla data della messa in mora (27 ottobre 2009).

10. Nella eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, si provvederà, su istanza del ricorrente, alla nomina di un commissario ad acta , che provvederà anche a denunciare alla competente Procura della Corte dei conti gli specifici comportamenti omissivi di amministratori e funzionari che ne abbiano reso necessario l’intervento, con consequenziale danno erariale corrispondente alle spese per l’intervento commissariale e quant’altro collegato all’inesecuzione del predetto giudicato.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono forfettariamente liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

– lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato nei modi e nei termini di cui in motivazione;

– condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite liquidate nella misura complessiva di euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge (spese generali al 12,50%, I.V.A. e C.P.A.).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Armando Pozzi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere, Estensore
Bruno Mollica, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/10/2010

 

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