GiurisprudenzaPenale

L’imprenditore risponde di occultamento di scritture contabili quando le fatture non vengono rinvenute – Cassazione Penale, Sentenza 38224/2010

L’omessa conservazione delle scritture contabili obbligatorie integra il reato di evasione fiscale se le fatture sono state sicuramente emesse e consegnate ai clienti dell’Impresa. Lo afferma la Cassazione nella snetenza n. 38224 del 28 ottobre 2010.
Sottolinea la Cassazione che la fattispecie criminosa di cui all’art. 4, primo comma lettera b), della legge n. 516/1982 è stata trasfusa, con evidente continuità normativa, in quella prevista dall’art. 10 del D. lgs. n. 74/ 2000 (Cassazione Sezione III, n. 10873/2001), sicché è ancora valido l’orientamento prevalente (Cassazione Sezione Sez. III n. 3332/1991), secondo cui l’occultamento delle scritture contabili che integra gli estremi del delitto contestato può realizzarsi con qualsivoglia modalità e, quindi, con il materiale nascondimento nello stesso posto o in altro luogo rispetto a quello ove i documenti devono essere conservati e con il rifiuto a esibirli.

Inoltre, l’impossibilita di ricostruire il volume di affari o dei redditi deve essere riferita alla situazione interna aziendale sia sotto il profilo contabile che patrimoniale senza che assuma alcuna rilevanza la possibilità in concreto di poter pervenire alla ricostruzione, avvalendosi di elementi e dati raccolti all’esterno e in modo indiretto, perché è sufficiente un’impossibilità relativa (Cassazione Sez. III n. 7065/1989; Cassazione Sezione III, 194/1992).
Il reato è configurabile ove ricorra l’impossibilità di ricostruire, sia pure parzialmente, il volume di affari o dei redditi in uno con il dolo specifico di evasione, ma è necessaria la prova dell’istituzione dei documenti contabili e della produzione di reddito e di volume di affari, le cui nozioni sono desumibili rispettivamente dall’art. otto del d.P.R. n. 917/1986 e dall’art. 20 d.P.R. n.633/ 1972 (Cassazione Sezione III n.. 786/2002).

Cassazione Penale, Sezione Terza, Sentenza n. 38224 del 28/10/2010

Con sentenza in data 11.02.2010 il GIP del Tribunale di Udine dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OMISSIS], imputato del reato di cui all’art. 10 d. lgs. n. 74/2000 (per avere, quale titolare di un’impresa meccanica, al fine di evadere le imposte sui redditi e sull’IVA, occultato o distrutto le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari dell’impresa In particolare, gli ufficiali della guardia di Finanza non avevano rinvenuto presso la sede dell’impresa e presso l’abitazione del titolare dodici fatture emesse nel periodo d’imposta 2007, che venivano acquisite dai clienti dell’impresa) perché il fatto non costituisce reato.

La sentenza, pronunciata in sede di udienza preliminare, dava atto che l’omesso rinvenimento aveva determinato l’oggettiva impossibilità di ricostruire fedelmente i redditi e il volume d’affari dell’impresa e che non aveva prodotto effetto sanante l’avvenuta acquisizione delle fatture presso terzi e, affermato che il reato de qua non è configurabile quando la documentazione non sia mai stata conservata, rilevava che, nella specie, era impossibile stabilire se il mancato rinvenimento si riferisse ad un’omissione originaria o a una sopravvenuta attività di eliminazione, donde la declaratoria d’improcedibilità.

Avverso la sentenza proponevano ricorsi per cassazione il PG e il PM denunciando violazione di legge sulla pronuncia d’improcedibilità avendo il GIP consapevolmente dissentito dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte sulla materia de qua richiamando una massima che non si attagliava al caso in esame stante che l’accertata omessa conservazione delle scritture contabili obbligatorie integrava il reato tributario contestato perché, nella specie, le fatture erano state sicuramente emesse e consegnate ai clienti dell’impresa.

Chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.

I ricorsi sono fondati.

La fattispecie criminosa di cui all’art. 4, primo comma lettera b), della legge n. 516/1982 è stata trasfusa, con evidente continuità normativa, in quella prevista dall’art. 10 del D. lgs. n. 74/ 2000 (Cassazione Sezione III, n. 10873/2001, [omissis] e altri, RV. 218958), sicché è ancora valido l’orientamento prevalente di questa Corte (Cassazione Sezione Sez. III n. 3332/1991 n. 3332, [omissis], RV, 186657), secondo cui l’occultamento delle scritture contabili che integra gli estremi del delitto contestato può realizzarsi con qualsivoglia modalità e, quindi, con il materiale nascondimento nello stesso posto o in altro luogo rispetto a quello ove i documenti devono essere conservati e con il rifiuto a esibirli.

Inoltre, l’impossibilita di ricostruire il volume di affari o dei redditi deve essere riferita alla situazione interna aziendale sia sotto il profilo contabile che patrimoniale senza che assuma alcuna rilevanza la possibilità in concreto di poter pervenire alla ricostruzione, avvalendosi di elementi e dati raccolti all’esterno e in modo indiretto, perché è sufficiente un’impossibilità relativa (Cassazione Sez. III n. 7065/1989, [omissis] RV. 181321; Cassazione Sezione III, 194/1992, [omissis] RV. 188870).

Il reato è configurabile ove ricorra l’impossibilità di ricostruire, sia pure parzialmente, il volume di affari o dei redditi in uno con il dolo specifico di evasione, ma è necessaria la prova dell’istituzione dei documenti contabili e della produzione di reddito e di volume di affari, le cui nozioni sono desumibili rispettivamente dall’art. otto del d.P.R. n. 917/1986 e dall’art. 20 d.P.R. n.633/ 1972 (Cassazione Sezione III n.. 786/2002, [omissis], RV. 2216151).

Nella fattispecie in esame, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto l’istituzione da parte della società amministrata dall’imputato delle scritture contabili obbligatorie, non rinvenute dalla Guardia di Finanza, essendo stato accertato che il predetto nel periodo d’imposta 2007 ha emesso dodici fatture per prestazioni eseguite a favore di alcuni clienti, presso i quali sono state reperite e che non ne era in possesso al momento della verifica fiscale.

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine.

Depositata in Cancelleria il 28.10.2010

 

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