Privacy

Ordinanze di custodia cautelare on line: sì, ma solo con dati essenziali

Se un sito internet pubblica un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a corredo di una notizia, deve però oscurare dal provvedimento on line tutti i dati non essenziali. Lo ha stabilito il Garante privacy vietando ad una associazione la diffusione on line dei numeri di telefono, degli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio e dei codici fiscali di un architetto raggiunto da un provvedimento giudiziario di custodia in carcere e delle altre persone citate nell’ordinanza.
 
L’Autorità (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) ha così accolto le richieste del destinatario della misura restrittiva che si era rivolto al Garante lamentando un’illecita diffusione di dati “di natura riservata e personale” dovuta alla pubblicazione integrale dell’ordinanza. Pur riconoscendo infatti il diritto alla manifestazione del pensiero da parte della onlus, che può esercitarsi  anche mediante la pubblicazione di atti giudiziari non più coperti da segreto, il Garante ha ritenuto che la diffusione di alcuni dati del segnalante e delle altre persone citate nel provvedimento (quali ad esempio numeri di telefono, residenza, codici fiscali ecc.) va al di là della finalità informativa e viola il principio dell’essenzialità dell’informazione.
 
La pubblicazione integrale del provvedimento, inoltre, è ingiustificata anche alla luce del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, trattandosi di informazioni, strettamente personali, sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare la vicenda giudiziaria. Entro trenta giorni l’associazione dovrà rimuovere le informazioni eccedenti dai due siti dove ha pubblicato l’ordinanza e darne comunicazione all’Autorità.

 

Ordinanze di custodia cautelare on line: sì, ma solo con dati essenziali – 29 settembre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA la segnalazione con la quale l’architetto XY lamenta l’illecita diffusione di dati “di natura riservata e personale” – quali i numeri delle utenze telefoniche oggetto di intercettazione da parte dell’Autorità giudiziaria – in relazione alla pubblicazione, in forma integrale, sui siti internet “www.casadellalegalita.org” e “www.genovaweb.org” dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 9 dicembre 2008 nei confronti del segnalante dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze;

VISTA la richiesta del 13 luglio 2009 con la quale questa Autorità, al fine di definire l’istruttoria preliminare sulla segnalazione, ha chiesto al sig. Christian Abbondanza, presidente dell’associazione “Casa della legalità e della cultura”, titolare dei siti (d’ora in avanti: “Associazione”), di far pervenire ogni informazione utile al fine della valutazione della liceità del trattamento dei dati personali effettuato con la pubblicazione dell’ordinanza e di comunicare l’eventuale adesione spontanea alla richiesta avanzata dal segnalante di cessazione del trattamento dei dati effettuato attraverso la diffusione del provvedimento;

VISTA la nota del 30 luglio 2009 a mezzo della quale l’Ufficio di Presidenza dell’Associazione ha dato riscontro alla richiesta, sottolineando che “la pubblicazione integrale e senza alcuna modifica dell’ordinanza di custodia cautelare emessa il 9 dicembre 2008 ( … ) a carico dell’arch. XY non rappresenta minimamente alcuna violazione della privacy”;

VISTA la richiesta di informazioni del 1° settembre 2009 formulata dall’Autorità al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, in relazione allo stato del procedimento giudiziario nel quale il segnalante risulta indagato, al fine di verificare l’ottemperanza a quanto disposto dall’art. 114 c.p.p.;

VISTA la nota del 14 settembre 2009 con la quale il Procuratore della Repubblica ha rappresentato che “l’ordinanza in esame costituisce atto del quale non è imposto alcun riserbo o segreto posto che tali ultime guarentigie non assistono documenti che siano portati formalmente a conoscenza della persona indagata”;

VISTA la comunicazione del 24 novembre 2009 con la quale è stato dato avviso all’Associazione e all’architetto XY dell’avvio del procedimento amministrativo, funzionale all’adozione di un provvedimento del Collegio del Garante, con specifico riferimento alla diffusione dei dati personali del segnalante e delle altre persone citate nel testo dell’ordinanza, costituiti da luoghi e date di nascita, indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio, codici fiscali e numeri di utenze telefoniche;

VISTE le ulteriori deduzioni del 10 febbraio 2010 con le quali l’Associazione ha ribadito la legittimità della diffusione del provvedimento;

RILEVATO che il trattamento in questione, manifestandosi nella forma dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica con riferimento ad una vicenda di interesse per la collettività, ricade nella fattispecie disciplinata dagli artt. 136 e ss. del Codice, che estende l’ambito applicativo delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico anche a ogni altra attività di manifestazione del pensiero implicante trattamento di dati personali, effettuata da soggetti anche non esercitanti professionalmente l’attività giornalistica (art. 136, comma 1, lett. c) del d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”);

CONSIDERATO che il trattamento dei dati per finalità di manifestazione del pensiero può essere effettuato in assenza delle garanzie previste dall’art. 27 per i dati giudiziari e senza il consenso dell’interessato previsto dagli artt. 23 e 26 del Codice, ma nel rispetto comunque dei principi di essenzialità dell’informazione, pertinenza e non eccedenza (art. 137, commi 1, lett. b), 2 e 3 del Codice);

CONSIDERATO che la menzionata ordinanza, pubblicata integralmente sui siti internet “www.casadellalegalita.org” e “www.genovaweb.org“, nel riferire i testi delle intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini, riporta i numeri delle utenze telefoniche, nonché l’indicazione degli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio e i codici fiscali  delle persone che hanno in uso dette utenze;

RITENUTO che, fermo restando il diritto alla manifestazione del pensiero da parte dell’Associazione – che può esplicarsi anche mediante la pubblicazione di documentazione a supporto delle argomentazioni e delle tesi sostenute –, la diffusione dei menzionati dati del segnalante e delle altre persone citate nel testo dell’ordinanza, effettuata attraverso la  pubblicazione in forma integrale del provvedimento, travalica la finalità informativa perseguita e non trova giustificazione sul piano del rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione previsto dall’art. 137, comma 3, del Codice e dall’art. 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (allegato A1 al Codice), nonché del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, trattandosi di informazioni, di natura strettamente personale, sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare compiutamente la vicenda giudiziaria in esame;

RITENUTA, alla luce delle considerazioni svolte, l’illiceità del trattamento effettuato dall’Associazione “Casa della legalità e della cultura” attraverso la diffusione sui siti “www.casadellalegalita.org” e “www.genovaweb.org” dei dati personali contenuti nella menzionata ordinanza del 9 dicembre 2008 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, costituiti dai numeri delle utenze telefoniche, dagli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio e dai codici fiscali del segnalante e delle altre persone citate nel testo del provvedimento;

RITENUTO che va, quindi, disposto nei confronti dell’Associazione “Casa della legalità e della cultura”, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143 comma 1, lett. c) e 154 comma 1, lett. d) del Codice, il divieto dell’ulteriore trattamento di tali dati mediante diffusione sui siti “www.casadellalegalita.org” e “www.genovaweb.org“;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 162, comma 2ter del medesimo Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il  dott. Giuseppe Fortunato;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara illecito il trattamento effettuato dall’Associazione “Casa della legalità e della cultura” attraverso la diffusione sui siti “www.casadellalegalita.org” e “www.genovaweb.org” dei dati personali contenuti nell’ordinanza citata in motivazione, costituiti dai numeri delle utenze telefoniche, dagli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio e dai codici fiscali del segnalante e delle altre persone citate nel testo del provvedimento giudiziario;

b) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, dispone nei confronti dell’Associazione “Casa della legalità e della cultura” il divieto dell’ulteriore trattamento di tali dati mediante diffusione sui siti “www.casadellalegalita.org” e “www.genovaweb.org“;

c) dispone che l’Associazione dia conferma a questa Autorità dell’avvenuto adempimento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Roma, 29 settembre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

 

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