GiurisprudenzaPenale

Per il reato di infanticidio non è necessario che la situazione di abbandono sia assoluta – Cassazione Penale, Sentenza n. 40993/2010

Per la configurabilità del reato di infanticidio di cui all’art. 578 c.p., non è necessario che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta una oggettiva assolutezza, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell’ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto. Si tratta, dunque, di un elemento della fattispecie oggettiva da leggere in chiave soggettiva.

Per giungere a questa valutazione, i Supremi giudici analizzano dettagliatamente sia l’excursus storico della fattispecie criminosa, sia i numerosi casi e soluzioni fornite in passato dalla stessa Corte di Cassazione.

Si legge nella sentenza:

L’attuale formulazione del reato fi infanticidio è il risultato di un lungo e travagliato iter parlamentare conclusosi nel 1981.

Il codice del 1930, innovando la ptrevisione contenuta nel codice Zanardelli, che lo inseriva tra le attenuanti dell’omicidio, provvedeva ad un inquadramento giuridico autonomo della fattispecie, costruita su un referente tutto sociologo:la ragione di un attenuato rigore sanzianatorio veniva individuata nella causa d’onore, ossia nella necessità, in adesione alle concenzioni sociali del momento, di salvare il proprio onore sessuale. La validità di una simile scelta legislativa è stata successivamente messa in forse dai rapidi mutamenti occorsi nel costume e nella sensibilità sociale in materia di rapporti familiari, tali da indurre ad una riformulazione della fattispecie con la legge 5 agosto 1981 n. 442.

La ragione giustificativa della fattispecie novellata e del differente regime sanzionatorio rispetto al delitto di omicidio volontario deve essere colta non sotto il profilo oggettivo, trattandosi comunque di un offesa arrecata al bene giuridico della vita umana, bensì sul piano soggettivo, dato che il fatto è meno “colpevole” in considerazione delle condizioni di turbamento psichico ed emotivo connesse al parto e al contesto di particolare difficoltà in cui esso viene a collocarsi.

Espressione di questa ratio della norma sono la sua configurazione come reato proprio ( soggetto attivo del reato è, infatti, la madre e non ” chiunque”) e il differente regime sanzianatorio previsto nei confronti dei correi a seconda che abbiano o meno agito” al solo scopo di favorire la madre”.
Gli elementi specializzanti la fattispecie  oggettiva sono due:a) il dato cronologico, atteso che il fatto deve essere commesso durante o “immediatamente dopo” il parto; b) le condizioni di “abbandono materiale e morale” della madre al momento del parto, tali da determinarne la decisione.

 E’ indubbio e incontestato che le condizioni di “abbandono materiale e morale” debbono sussistere oggettivamente e congiuntamente e devono essere connesse al parto, nel senso che, in conseguenza della loro obiettiva esistenza, la madre non ritiene di potere assicurare la sopravvivenza del figlio subito dopo il parto ( Sez. I , 26 maggio 1993, Paniconi, 194870; Sez. I, 16 Aprile 1985, Vicario, 170384).

Ciò posto, nella giurisprudenza di questa Corte si registrano orientamenti interpretativi difformi sull’interpretazione della nozione di 2abbandono materiale e morale”, contraddistinta da una portata semantica assai lata ed incerta.

Alla stregua di un primo indirizzo, la situazione di abbandono richiesta dalla norma si configura soltanto quando, da un punto di vista oggettivo, la donna, al momento del parto, si trova in una situazione ” di assoluta derelizione ovvero di isolamento tale che non consente l’intervento o l’aiuto di terzi nè un qualsiasi soccorso fisico o morale” ( Sez.I, 26 maggio 1993, n. 7756; Sez.I , 3 ottobre 1986, n. 1007; Sez.I , 15 aprile 1999, n.9694; Sez. I, 9 marzo 2000, n. 2906; Sez. I, 17 aprile 2007, n. 24903).
In tale contesto esegetico si coloocano alcune decisioni – espressamente richiamate, in senso adesivo, dalla sentenza impugnata – che riducono ulteriormente l ambito applicativo della norma, argomentando che lo stato di abbandono della madre non deve essere determinato da una situazione contingente correlata al momento culminante della gravidanza, ma deve esistere da tempo e costituire una condizione di vita , che si sostanzia nell’isolamento materiale e morale della donna dal contesto familiare e sociale, produttivo di un profondo turbamento spirituale, che si aggrava grandemente, sfociando in una vera e propria alterazioni della coscienza, in molte partorienti immuni da processi morbosi mentali e, tuttavia, coinvolte psichicamente al punto da smarrire in parte il lume della ragione ( Sez.I, 25 novembre 1999, n. 1387; Sez. I, 7 ottobre 2009, n. 418899).

Questa interpretazione restrittiva della nozione di “abbandono materiale e morale” mal si concilia con una lettura logico – sistematica e con la ratio della norma, il cui ambito applicativo viene relegato ad alcune ipotesi del tutto eccezionali e di scuola in cui, come osserva un’autorevole dottrina, la donna si trova a partorire” in una landa molto isolata, oggettivamente priva di qualunque assistenza”.

Un diverso e minoriatrio indirizzo interpreta, invece, il requisito dell’abbandono materiale e morale in senso “individualizzante” e ritiene applicabile la fattispecie prevista dall’art.578 c.p anche quando sia possibile, nel contesto territoriale ove avviene il parto, il ricorso da parte della madre all’aiuto di presidi sanitari ( Sez. I, 13 giugno 1991, n.8489) o di altre strutture, ma la condizione di solitudine esistenziale in cui versa la donna le impedisce di cogliere tali opportunità. inducendola a partorire in uno stato di effettiva derelizione. In tale prospettiva, ai fini della configurazione del reato, è stata ritenuta irrilevante la disponibilità, da parte dell’imputata, di idoneii mezzi  di sussistenza, essendo sufficiente la condizione di solitudine e di abbandono determinata anche da un ambiente familiare totalmente indifferente al dramma umano della donna ( Sez. I 16 aprile 1985, n. 7997; Sez. I 15 Aprile 1999, n. 9694).
Nella medesima ottica è stato attribuito rilievo anche alla totale incomunicabilità e dell’assoluta incapacità dell’ambiente familiare di cogliere l’evidenza dello stato della donna e di avvertire ogni esigenza di aiuto e disostegno necessari alla stessa ( Sez.I 18 novembre 1991, n. 311).

Ad avviso del collegio l’abbandono “materiale e morale” costituisce un requisito della fattispecie oggettiva da leggere ” in chiave soggettiva”: in altri termini, la concreta situazione di abbandono, pur rappresentando un dato concreto e indiscutibile che deve effettivamente sussistere, trattandosi di un elemento del fatto tipico, non deve rivestire carattere di oggettiva assolutezza, in quanto è sufficiente ad integrare la situazione tipica anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell’ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto.

Una conclusione del genere pare maggiormente coerente con la lettura logico- sistematica e con la ratio della norma, sostenuta dalla constatazione che diversi fattori, tanto biologici quanto sociali e relazioni, possono svolgere un ruolo attivo nel determinismo dell’evento delittuoso: da un lato la condizione di severo stress psicofisico che accompagna il parto e , dell’altro, il contesto di particolare sfavore e solitudine nel quale si collocano dapprima la gestazione e poi il parto ( gravidanza nascosta oppure osteggiata, solitudine materiale e affettiva, povertà estrema, etc.).

L’esegesi della nozione lata contenuta nell’art. 578 cp non può, inoltre, prescindere dalle più moderne acquisizioni scientifiche, alla stregua delle quali è improprio ricondurre la maternità ad un ambito esclusivamente medico- sanitario, il cui percorso è scandito da analisi di laboratorio e da protocolli diagnostici vincolanti ai fini del parto, così come pure limitare la condizione della donna in gravidanza ad una dimensione squisitamente fisiologica. I problemi della gestante non si limitano alle eventuali difficoltà di un corpo che partorisce e la maternità non si esaurisce nel parto.

Gli studi basati sull’osservazione e sulla clinica, in opposizione ad un approccio esclusivamente medicale alla gravidanza che, invece, isola sia il corpo materno che l’embrione – feto, parlano di ” vissuto interiore” della maternità ed evidenziano che diventare “madre” è un processo complesso, che ha inizio ben prima della nascita del figlio e che richiede alla donna di sottoporsi ad un articolata esperienza psicologica individuale, ad un difficile percorso di riadattamento della propria organizzazione psichica, ad una profonda trasformazione identitaria, implicante la rivisitazione dei rapporti familiari (in particolare quello con la genitrice) al fine di elaborare una propria identità di madre.

In proposito, un autorevole dottrina sottolinea che, nel corso della gravidanza, la donna deve transitare dal periodo di identificazione ed accettazione del feto quale parte di sè, alla formulazione di un nuovo io che comprende anche il feto, in una sorta di ” unità duale”, e da questa giungere all’elaborazione del concetto del feto quale “altro da sè”, posizione propedeutica alla sua separazione.

(Litis.it, 14 Dicembre 2010)
 

Allegato Pdf: Sentenza n. 40993 del 7 ottobre 2010 – depositata il 22 novembre 2010
(Sezione Prima Penale, Presidente U. Giordano, Relatore M. Cassano)

 

 

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