GiurisprudenzaPenale

Se la parte offesa perde la memoria si possono utilizzare in dibattimento le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari – Cass. Penale 3315/2011

Le dichiarazioni rese Nel dibattimento possono essere acquisite mediante la lettura e legittimamente utilizzate ai fini di prova, ricorrendo un’ipotesi di sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell’atto ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da persona informata sui fatti la quale una volta chiamata a deporre in udienza dichiari di non ricordare più nulla sui fatti oggetto dell’esame e risulti accertato che nelle more abbia subito una perdita della memoria di origine traumatica.
Lo afferma la Seconda sezione Penale della Cassazione nela sentenza n. 3315 depositata lo scorso 31 gennaio 2011.
La Corte ha precisato che il concetto di impossibilità di ripetizione che l’Art. 512 c.p.p. eleva a presupposto della lettura delle dichiarazioni in precedenza rese non è ristretto alla non praticabilità materiale di reiterazione della dichiarazione medesima, che si verifica ad esempio in caso di morte o di irreperibilità accertata, ma è estensibile a tutte le ipotesi in cui una dichiarazione non può essere utilmente assunta per le peculiari condizioni del dichiarante che lo rendono non più escutibile.

Nella fattispecie era stata documentata la perdita di memoria della parte offesa a seguito di un trauma conseguente ad un incidente stradale.

(Litis.it, 7 Febbraio 2011)

Allegato Pdf: Sentenza n. 3315 del 26 novembre 2010 – depositata il 31 gennaio 2011
(Sezione Seconda Penale, Presidente P. A. Sirena,  Relatore G. Diotallevi)

 

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