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Sanzioni amministrative. No alla seconda multa per chi non indica il nome del conducente – Circolare Interni 300/A/3971/11/109/16 del 29/04/2011

Autovelox

Con la circolare 300/a/3971/ 11/109/16 il Ministero dell’Interno ha precisato che l’automobilista che propone ricorso avverso una sanzione amministrativa  accompagnata dall’invito a fornire i dati del conducente del veicolo, ai fini della decurtazione dei punti dalla patente di guida, non é tenuto, in pendenza del ricorso, a rispondere alla richiesta di comunicazione dei dati del trasgressore. L’invito a fornire i dati dovrà essere rinnovato una volta esaurito il contenzioso e solo nell’ipotesi che il relativo procedimento sia stato definito con sentenza di rigetto del ricorso.
Secondo Il Ministero dell’Interno, la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione può costituire un giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione delle generalità del conducente.

In realtà la materia è assai controversa. Gia in precedenza una Nota del Ministero dell’Interno aveva chiarito che la proposizione del ricorso avverso un verbale di accertamento elevato per eccesso di velocità con sistema autovelox sospende anche la multa per mancata indicazione del conducente. Successivamente, questa interretazione è stata smemtita dalla sentenza della Cassazione n. 22281/2010, la quale, intervenendo in tema di decurtazione dei punti della patente, aveva pèrecisato che il ricorso non sospende il termine per l’indicazione de conducente.

Peraltro, la Cassazione si è spinta fino a sostenere che  neppure l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione principale comporta l’esclusione della sanzione prevista dall’art. 180, comma 8, c.d.s., attesa l’autonomia delle due infrazioni.

Staremo avedere cosa conterrà il porssimo capitolo di questa lunga e tormentata “saga”.

Avv. Marco Martini

(© Litis.it, 4 Maggio 2011 – Riproduzione riservata)

Allegato pdf: Circolare Interni 300/A/3971/11/109/16 del 29/04/2011

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