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Nulla la sentenza in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo – Cassazione Civile, Sentenza n. 11299/2011

La contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza ne determina la nullità ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2.  Nel caso di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo non è infatti consentito individuare la statuizone del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, né può farsi ricorso alla interpretazione complessiva di essa, che presuppone una sostanziale coerenza tra le diverse parti e proposizioni della medesima.

(© Litis.it , 27 Maggio 2011 – Riproduzione riservata)

Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 11299 del 23/05/2011

Svolgimento del processo
 
Il Tribunale di Genova respingeva l’opposizione proposta della [OMISSIS] s.p.a avverso il decreto ingiuntivo con cui quest’ultma era stata condannata al pagamento, in favore della [OMISSIS] della somma di dollari USA 25.840 a titolo di corrispettivo per cosiddetto “nolo morto” per la prenotazione di spazio in nave per novanta contenitori; in accoglimento della domanda di manleva, condannava la s.r.l. a corrispondere a [OMISSIS] sp.a, quanto corrisposto da quest’ultima a [OMISSIS] in esecuzione del rapporto in oggetto.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la [OMISSIS] s.rL in liquidazione.

All’impugnazione resistevano la [OMISSIS] e la [OMISSIS] s.p.a., quest’ultima proponendo altresì appello incidentale.

La Corte di appello di Genova, con sentenza depositata il 12.1.2008, rigettava l’appello principale della [OMISSIS] s.r.l. e dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto dalla S. s.p.a. Avverso detta sentenza la (s.r.l propone ricorso per cassazione con un unico motivo.

Resiste con controricorso [OMISSIS] presentando anche memoria ex art. 378 c.p.c.
 
Motivi della decisione
 
Con l’unico motivo la società ricorrente deduce la nullità assoluta della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.

Il motivo è fondato.

Infatti nella motivazione della sentenza i giudici di appello ritengono fondati i motivi della impugnazione proposta, affermando esplicitamente che risulta “inammissibile la chiamata in causa di [OMISSIS] s.r.l. da parte di [OMISSIS] s.p.a” e che “ciò è sufficiente a fondare l‘accoglimento dell’appello principale.

Ancora nel prosieguo della motivazione essi evidenziano un ulteriore motivo di inammissibilità della domanda di [OMISSIS] s.p.a. nei confronti della [OMISSIS] s.r.l., consistente nei limiti che possono essere riconosciuti al rapporto di garanzia impropria che “non può elidere il diritto della terza chiamata in causa [OMISSIS] s.r.l. a vedere rispettati i criteri di competenza territoriale” in base ai quali non era giustificato Io spostamento della cognizione del rapporto al giudice genovese.

In chiara contraddizione con il contenuto della motivazione, che afferma la fondatezza dell’appello principale, con il dispositivo della sentenza la Corte di Appello di Genova rigetta l‘appello della [OMISSIS] s.r.I.

La contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza ne determina la nullità ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2 (Cass 3528/1997; 11895/1995; 5808/1995; 7671/1995; 2281/1992).

Nel caso di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo non è infatti consentito individuare la statuizone del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, né può farsi ricorso alla interpretazione complessiva di essa, che presuppone una sostanziale coerenza tra le diverse parti e proposizioni della medesima.

La sentenza pertanto va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
 
P.Q.M
 
La Corte accoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
 
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2011

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