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Adeguamento del trattamento economico dei dirigenti ISVAP – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3356/2011

L’art. 20, comma 1, legge 12 agosto 1982 n. 576 individua nei “criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo” un parametro di cui l’Istituto deve tener conto, ferma peraltro la necessità di soddisfare le “specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell’ISVAP”. La previsione in esame, lungi dall’imporre una vincolata trasposizione all’ISVAP degli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo, prescrive che l’ISVAP, allorché attende all’individuazione degli adeguamenti (normativi ed) economici del rapporto di impiego del proprio personale, tenga presenti le indicazioni risultanti dalla contrattazione collettiva, per poi apprezzarne la compatibilità con le proprie specifiche esigenze organizzative e funzionali.

(© Litis.it, 7 Giugno 2011 – Riproduzione riservata)

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 3356 del 06/06/2011

FATTO

Con la sentenza gravata il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto avverso gli atti con cui l’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (d’ora in avanti Istituto o ISVAP) ha deliberato, per il periodo intercorrente fra il 1° luglio 2003 ed il 31 dicembre 2007 e per quello dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, l’adeguamento del trattamento retributivo spettante ai suoi dirigenti (ric. n. 3312 del 2008).

Con la stessa sentenza il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio:

• ha accolto il ricorso proposto avverso l’atto con cui lo stesso Istituto ha istituito l’Ufficio per lo studio dell’evoluzione del diritto interno ed internazionale delle assicurazioni preponendo l’odierno ricorrente, in precedenza incaricato delle funzioni di Capo del Servizio Albi e della reggenza della Sezione Albi intermediari e periti (ric. n. 6970/2008).

• ha respinto il ricorso n. 1406/2009 con cui l’odierno appellante ha lamentato di essere stato vittima di una condotta posta in essere dall’ISVAP e dal ricorrente qualificata quale fattispecie di “mobbing”-

Avverso la reiezione del ricorso n. 3312 del 2008 insorge con il presente ricorso l’appellante sostenendo l’erroneità della sentenza di cui chiede l’annullamento; la reiezione del ricorso n. 1406/2009 è invece impugnata dallo stesso appellante con distinto ricorso dal Collegio definito con distinta sentenza.

All’udienza del 15 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso va respinto.

La questione sottoposta al vaglio del Collegio attiene ai criteri seguiti dall’ISVAP nel deliberare, per il periodo intercorrente fra il 1° luglio 2003 ed il 31 dicembre 2007 e per quello dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, l’adeguamento del trattamento retributivo spettante ai suoi dirigenti.

Giova considerare che, ai sensi dell’art. 20, comma 1, legge 12 agosto 1982 n. 576, “il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell’ISVAP, compreso il vice direttore generale, e l’ordinamento delle carriere sono stabiliti dal consiglio con proprio regolamento, con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell’ISVAP”.

Il CCNL per il comparto assicurativo ha previsto un aumento della retribuzione dei dirigenti corrispondente all’aumento ISTAT per gli anni 2003-2007 (pari circa al 12%), nonché corrispondente all’aumento preventivato per il periodo dal 2008 al 2010 (pari a circa il 6%).

Ebbene -come esposto dall’appellante – l’ISVAP, con gli atti contestati in primo grado, ha deliberato un aumento della retribuzione dei dirigenti differenziato. Per i dirigenti delle classi I e II, ha previsto, invero, un aumento corrispondente a quello che il CCNL ha disposto per i dirigenti del settore assicurativo; per i dirigenti appartenenti alle classi III, IV e V (tra cui l’odierno appellante, appartenente alla classe IV), un aumento ridotto, in specie del 6% (anziché del 12%) per il periodo 2003-2007 e nessun incremento per il periodo successivo.

A sostegno di tale opzione, l’Istituto ha addotto la necessità di attendere ad un contenimento della spesa pubblica, l’esigenza di introdurre un meccanismo di tipo premiale nella retribuzione dei dirigenti, l’opportunità di attenuare il divario esistente tra i trattamenti economici spettanti ai Dirigenti di livello inferiore (I e II) rispetto a quello di cui sono già titolari i Dirigenti dei livelli superiori (III, IV e V).

Ciò chiarito, ritiene il Collegio di condividere appieno quanto dal giudice di primo grado sostenuto in merito:

1. alla non vincolatività del rinvio contenuto nel citato art. 20, comma 1, legge 12 agosto 1982 n. 576, “ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo”;

2. alla non illogicità delle ragioni che hanno indotto l’Istituto appellato, da un lato, a ridimensionare l’aumento complessivo da assicurare ai propri dirigenti, dall’altro a differenziare il trattamento da riservare ai dirigenti delle prime due classi rispetto a quelli delle classi superiori.

Quanto al profilo sub n. 1, ritiene il Collegio decisiva la stessa formulazione testuale del richiamato art. 20, comma 1, legge 12 agosto 1982 n. 576.

Questa disposizione, lungi dal prescrivere un’automatica trasposizione degli adeguamenti retributivi introdotti nel settore assicurativo privato, si limita a prevedere che il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell’ISVAP, oltre che l’ordinamento delle carriere, siano stabiliti “con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell’ISVAP”.

La disposizione riportata, pertanto, individua nei “criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo” un parametro di cui l’Istituto deve tener conto, ferma peraltro la necessità di soddisfare le “specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell’ISVAP”.

Come correttamente osservato dal primo giudice, la previsione in esame, lungi dall’imporre una vincolata trasposizione all’ISVAP degli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo, prescrive che l’ISVAP, allorché attende all’individuazione degli adeguamenti (normativi ed) economici del rapporto di impiego del proprio personale, tenga presenti le indicazioni risultanti dalla contrattazione collettiva, per poi apprezzarne la compatibilità con le proprie specifiche esigenze organizzative e funzionali.

Che è quanto verificatosi nel caso di specie atteso che, come correttamente rimarcato dal giudice di primo grado:

– le procedure per l’adeguamento del trattamento economico in favore del personale dirigenziale hanno preso avvio successivamente alla conclusione del CCNL, assunto, quindi, quale presupposto per l’avvio della fase negoziale interna per la rimodulazione del trattamento retributivo dei dirigenti dell’ISVAP;

– i verbali delle sedute del Consiglio in data 17 gennaio 2008 e 30 gennaio 2008 espressamente si riferiscono alla suddetta contrattazione, dando atto che se “l’incremento retributivo … delle tabelle stipendiali dei dirigenti riconosciuto dal CCNL per il periodo 1° luglio 2003 – 31 dicembre 2007 sarebbe … pari al 12,5%, … il riconoscimento automatico di quanto previsto dal CCNL … non renderebbe possibile il raggiungimento degli obiettivi ritenuti necessari per incentivare la produttività” in quanto “non rimarrebbero spazi per introdurre elementi premianti il merito dei singoli dirigenti e verrebbe altresì perpetuata … l’anomalia rappresentata dal livello troppo contenuto della retribuzione dei dirigenti di I e II, in quanto inferiore in alcuni livelli ai primi funzionari di massima anzianità e pari a circa la metà dei colleghi dirigenti di IV”;

– le richieste di adeguamento retributivo avanzate dalle rappresentanze sindacali dei dirigenti, modellate su quanto definito in sede di CCNL, sono state in taluni casi accolte (è quanto registratosi con riferimento al premio di presenza e all’assistenza sanitaria).

Né appaiono affette dai dedotti profili di illegittimità le ragioni che l’ISVAP ha addotto a supporto delle determinazioni con cui, da un lato, ha ridimensionato (rispetto agli incrementi retributivi riconosciuti dal CCNL) l’aumento complessivo da assicurare ai propri dirigenti, dall’altro, ha differenziato il trattamento da riservare ai dirigenti delle prime due classi rispetto a quelli delle classi superiori.

In particolare, la decisione di attendere ad una differenziazione del trattamento da riservare ai dirigenti delle prime due classi rispetto a quelli delle classi superiori appare sfuggire alle dedotte censure di illogicità in quanto volta a sanare preesistenti anomalie, al contempo coniugando entità e qualità degli adeguamenti economici con le disponibili risorse, in un quadro di rispetto delle compatibilità finanziarie e di contenimento della spesa pubblica.

L’appello va conclusivamente respinto.

Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/06/2011

 

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