AmministrativaGiurisprudenza

Il termine per impugnare si conta dalla consegna e non dalla notizia – Consiglio di Stato, Sentenza n. 2881/2011

Il procedimento di notificazione degli atti tributari nel caso in cui, nonostante l’assenza del destinatario presso il luogo in cui la notifica deve essere eseguita, l’atto viene comunque consegnato a un soggetto abilitato dalla legge alla ricezione in suo conto.  E’ questo il tema di cui si è occupato il Consiglio di Stato con la sentenza 2881 del 12 maggio, ove è stato deciso che, in tali situazioni, la notifica si perfeziona nei confronti del destinatario nel giorno della consegna del piego, senza che assuma rilevanza il successivo momento in cui l’interessato riceve la raccomandata “informativa” prevista in tali ipotesi dalla norma speciale tributaria.
 
I profili di merito
Nel caso esaminato dai giudici amministrativi, si discuteva della sussistenza, in capo a una società, del requisito della regolarità fiscale dalla stessa dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000, nella domanda, datata 25 settembre 2009, di partecipazione a una procedura contrattuale per la quale la stessa società aveva ottenuto l’aggiudicazione provvisoria.
 
In sede di controllo dei requisiti elencati nel bando era, infatti, emerso che il concorrente in questione, alla data della domanda e in contrasto con quanto dichiarato, aveva in realtà a suo carico una cartella di pagamento notificata l’8 giugno 2009 e divenuta definitiva (essendo decorsi al 25 settembre 2009 i sessanta giorni utili per l’eventuale impugnativa giurisdizionale).
 
A fronte della revoca dell’aggiudicazione provvisoriamente disposta a suo favore, la società ricorreva al giudice amministrativo eccependo che, nel caso di specie, il debito tributario non poteva dirsi consolidato perché la notifica della cartella – eseguita nei confronti di soggetto diverso dal destinatario, che si era qualificato “persona addetta al ritiro” – avrebbe dovuto considerarsi perfezionata soltanto alla data di ricevimento dell’avviso, inviato con raccomandata del 21 luglio 2009, con il quale veniva comunicata l’avvenuta consegna dell’atto.
 
Il Tar del Lazio (sezione di Roma, sentenza 18233/2010) concludeva che, nella fattispecie, le modalità di notifica dell’atto della riscossione non risultavano idonee e sufficienti per affermare con certezza l’avvenuta conoscenza da parte dell’interessato della notifica a mani di soggetto che, come anticipato, si era qualificato addetto al ritiro.
 
Di conseguenza, secondo i giudici di prime cure, alla data del 25 settembre 2009 la cartella non era divenuta inoppugnabile (essendo di contro ancora pendenti i termini per l’eventuale gravame giurisdizionale) e, pertanto, la dichiarazione di regolarità fiscale doveva ritenersi veritiera.
 
Con sentenza 2881 del 12 maggio, il Consiglio di Stato ha sovvertito sul punto la decisione di primo grado, affermando che l’ipotesi di notificazione di cui si discute si perfeziona comunque con le modalità e nel momento della consegna dell’atto.
 
Nel merito, i giudici di Palazzo Spada hanno quindi concluso che, nel caso in esame, alla data dell’autodichiarazione di regolarità fiscale, il carico tributario di cui alla cartella notificata l’8 giugno 2009 doveva considerarsi, anche calcolato il periodo di sospensione feriale dei termini, definitivo e non assolto, con conseguente legittimità dell’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria disposto dalla stazione appaltante.
 
I profili di diritto
Nel ricostruire il quadro giuridico di riferimento, il Supremo collegio di giustizia amministrativa ha ricordato che, in base alla lettera b-bis) dell’articolo 60, del Dpr 600/1973, nel caso di notificazione di un atto tributario mediante consegna a persona diversa dal destinatario, l’agente notificatore “consegna o deposita copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. … Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta ed il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
 
Nel contesto del procedimento notificatorio individuato dal legislatore – spiega la sentenza in esame – non può affermarsi che l’invio della raccomandata costituisca un elemento necessario di conoscibilità dell’atto per il destinatario e che il suo ricevimento rappresenti il dies a quo da cui decorrono i termini per l’eventuale impugnazione.
 
Invero, si legge nella parte motiva della decisione, la riportata norma dell’articolo 60 “precisa e dettagliata, non configura la spedizione della raccomandata… come elemento costitutivo della fattispecie notificatoria, riservandole solo un ruolo aggiuntivo di “notizia” della “avvenuta notificazione””.
 
Che la raccomandata in questione abbia solo una funzione informativa “avulsa da intenti definitori di decorrenze di termini di impugnazione, già assolti dalla notificazione” trova conferma nel fatto che “la norma non solo non contiene alcun riferimento al ricevimento della raccomandata ma neppure pone prescrizioni acceleratorie di detto adempimento, con l’impiego di termini quali “immediatamente”, “subito” o anche solo “prontamente””.
 
In definitiva, secondo il Consiglio di Stato, perché la notificazione possa dirsi perfezionata nei confronti del destinatario, è sufficiente l’intervenuta consegna nelle mani del soggetto legalmente abilitato alla ricezione, mentre non assume rilievo, ai fini dello spostamento del termine per l’eventuale impugnazione, la spedizione al diretto interessato della raccomandata informativa comunque prevista dalla norma tributaria.
 
Osservazioni
In base al primo comma dell’articolo 139 cpc, laddove non eseguita nel modo previsto dal precedente articolo 138 (cioè, mediante consegna a mani del destinatario in luogo “libero”, vale a dire ovunque l’interessato venga rinvenuto dall’agente notificatore nell’ambito della propria circoscrizione di competenza), la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario “ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio”.
 
Il successivo secondo comma prevede che, ove il destinatario non venga rinvenuto nei luoghi predetti, la notifica può essere eseguita mediante consegna della copia dell’atto, “a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.
 
In mancanza di uno di tali soggetti, in virtù del terzo comma, la consegna può essere effettuata al portiere dello stabile dove è l’abitazione (o l’ufficio o l’azienda) e, quando anche il portiere manchi, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Per il solo caso di consegna al portiere o al vicino, il quarto comma prevede poi che, dell’avvenuta notificazione, venga data notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata.
 
L’articolo 139 si applica anche agli atti tributari, ma per la notificazione di questi ultimi occorre anche riferirsi alle norme speciali dettate dalla legge fiscale.
 
In particolare, con riguardo ai tutti i casi di consegna dell’atto o dell’avviso a persona diversa dal destinatario, trova applicazione la richiamata lettera b-bis) dell’articolo 60 del Dpr 600/1973, che – al precipuo fine di garantire l’effettiva conoscenza dell’atto notificato (in ossequio al principio generale dell’articolo 6 dello Statuto del contribuente, per il quale l’Amministrazione finanziaria “deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati”) – stabilisce appunto che “dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso”, deve essere data notizia al diretto interessato a mezzo di lettera raccomandata.
 
Con la pronuncia in commento, il Consiglio di Stato interviene dunque a chiarire che la raccomandata in questione è da ritenersi una “mera informativa” e non è elemento costitutivo del procedimento notificatorio.
 
Trattandosi di semplice “notizia” dell’avvenuta notificazione, quest’ultima dovrà intendersi perfezionata al momento della ricezione dell’atto da parte del consegnatario e il termine (di “sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto” previsto dall’articolo 21 del Dlgs 546/1992) per l’impugnazione decorrerà dal predetto momento, non rilevando quello successivo in cui la raccomandata informativa pervenga al destinatario dell’atto o dell’avviso tributario.
 
L’interpretazione fornita dalla sentenza 2881/2011 è allineata al pensiero della giurisprudenza di legittimità che, in generale, per le analoghe fattispecie relative al terzo comma dell’articolo 139 cpc, è ferma nel ritenere che il perfezionamento della notificazione coincide con la ricezione dell’atto da parte del consegnatario, senza che assuma rilievo il successivo invio della raccomandata, prevista dal quarto comma dello stesso articolo 139, come detto, per il solo caso di consegna al portiere o al vicino di casa.

Massimo Cancedda
nuovofiscooggi.it

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