Amministrativa

Giudizi con le schede valutative su militari delle forze armate – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3439/2011

I giudizi formulati sui militari delle forze armate dai superiori gerarchici con le schede valutative sono caratterizzati da un’amplia discrezionalità tecnica ed implicano un penetrante apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto; impingendo direttamente nel merito dell’azione amministrativa, sono, come è noto, soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto

(© Litis.it, 17 Giugno 2011 – Riproduzione riservata)

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 3439 del 07/06/2011

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, l’appellante maresciallo effettivo dell’Aeronautica militare, chiede la riforma della sentenza del TAR Piemonte con la quale è stato respinto il suo ricorso diretto avverso il giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore di maresciallo di 2ª classe, aliquota 31.12.2003.

Il Ministero della Difesa non è costituito in giudizio.

Chiamata all’udienza pubblica,uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

L’appello è infondato.

L’appellante lamenta che il Primo Giudice non avrebbe sufficientemente analizzato la sua documentazione e le sue ragioni, che sostanzialmente ripropone. Deduce in particolare che il TAR non avrebbe tenuto in alcun conto:

— gli eccellenti risultati ottenuti al concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 36 sottotenenti, (che l’avrebbe visto al 48° posto su 1000), e che si era svolto proprio nello stesso anno in cui ebbe luogo la valutazione negativa;

– che la promozione sarebbe sostanzialmente automatica, dato che sarebbero stati ritenuti idonei 532 militari su 535 totali, per cui l’Amministrazione avrebbe violato il principio di eguaglianza con un abuso della discrezionalità amministrativa;

– i precedenti giudizi “nella media” riportati in passato dall’appellante;

– che infine, quanto alla valutazione, anche la sentenza sarebbe, poi, sostanzialmente, del tutto immotivata.

L’assunto non merita adesione.

Il giudizio di non idoneità al grado superiore impugnato in primo grado è affidato alla conclusione per cui: “Lo scarso senso della disciplina e della responsabilità posti in risalto dal provvedimento disciplinare e contemporaneamente le carenti qualità militari e di carattere evidenziate nell’ultimo periodo di valutazione del sottufficiale non sono ritenute compatibili con le maggiori responsabilità connesse con il grado superiore e, pertanto, non consentono, al momento, di ritenerlo idoneo all’avanzamento”.

Si deve ricordare, in linea di principio che i giudizi formulati sui militari delle forze armate dai superiori gerarchici con le schede valutative sono caratterizzati da un’amplia discrezionalità tecnica ed implicano un penetrante apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto; impingendo direttamente nel merito dell’azione amministrativa, sono, come è noto, soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 09 marzo 2011 , n. 1519).

Nel caso, il ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto per poter concludere che il giudizio in esame sia palesemente affetto da manifesta abnormità, discriminatorietà o da un travisamento dei presupposti di fatto, o sia comunque gravemente viziato sotto il profilo funzionale dell’eccesso di potere.

Quanto all’idoneità al concorso per ufficiale, questa costituisce un elemento assolutamente estraneo alle qualità ed all’impegno in servizio: per la strutturale differenza dei due procedimenti di valutazione non è dunque possibile rinvenire né alcun collegamento, né alcuna discrasia tra l’esito dei due giudizi.

Come esattamente puntualizzato dal TAR, il giudizio di avanzamento si basa su una valutazione discrezionale del servizio reso e delle qualità dell’aspirante finalizzata ad un apprezzamento prognostico circa la sua capacità di bene assolvere le funzioni connesse al grado superiore, mentre il concorso concerne l’attribuzione di un punteggio predeterminato per i titoli del candidato e per la valutazione di preparazione teorica o teorico-pratica.

Ma anche volendo attribuire all’idoneità al concorso al grado di sottotenente un valore di indizio indiretto, detta idoneità resta comunque un fattore estraneo alla valutazione qui impugnata e, comunque, è di per sè di carattere neutro.

Anzi, proprio l’impegno per cercare di superare il concorso potrebbe aver distratto l’appellante ed influito negativamente sul suo servizio e di conseguenza sulla sua valutazione.

Né, sotto altro profilo, il fatto che quasi la totalità dei militari siano stati ritenuti idonei appare un fatto realmente indicativo dell’illogicità del giudizio nei riguardi del ricorrente.

Parimenti inconferenti appaiono i precedenti giudizi, in quanto estranei al periodo oggetto di osservazione.

Nel caso di specie, il giudizio di non idoneità dell’appellante, ha come presupposti sia il precedente disciplinare e sia le carenti qualità e capacità espresse dall’interessato nel predetto periodo.

La combinazione di tali elementi negativi – nessuno dei quali risulta realmente specificamente contrastato dall’appellante – ben giustifica sul piano logico il giudizio di non idoneità al grado superiore.

Infine, contrariamente a quanto afferma l’appellante, l’eventuale valutazione negativa formulata nei confronti del militare non deve necessariamente essere sorretta da specifiche e documentate contestazioni relative a peculiari violazioni dei doveri d’ufficio, né presuppone la deduzione di addebiti sul suo comportamento.

In definitiva nel caso di specie la sentenza del Primo Giudice di rigetto del ricorso di primo grado appare del tutte esente dalle predette censure.

L’appello va conseguentemente respinto.

In considerazione della mancata costituzione del Ministero, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando:

___ 1. Respinge l’appello, come in epigrafe proposto,

___ 2. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/06/2011

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *