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Impugnazione della sentenza penale di primo grado. Il termine decorre dall’ultima notifica – Cassazione Penale, Sentenza n. 23664/2011

Ai sensi dell’art. 585, comma 3, c.p.p., quando la decorrenza del termine di impugnazione della sentenza di primo grado è diversa per l’imputato e per il suo difensore opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

(© Litis.it, 17 Giugnoo 2011 – Riproduzione riservata)

Cassazione Penale, Sezione Terza, Sentenza n. 23664 del 13/06/2011
 
Svolgimento del processo
 
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OMISSIS] avverso la sentenza del tribunale per i minorenni di Bari in data 20.1.2009 con la quale era stato dichiarato colpevole dei reati di violenza sessuale di gruppo, violenza privata e minacce e condannato alla pena di anni tre e mesi uno di reclusione.

Nella sentenza si osserva che la pronuncia di primo grado era stata depositata oltre il termine differito e che l’avviso di deposito era stato notificato all’imputato personalmente il 5.5.2009, sicché l’atto di appello depositato 23 luglio 2009 risulta tardivo, in quanto proposto oltre il termine di 45 giorni dalla data di detta notifica.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di norme processuali.
 
Motivi della decisione
 
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente deduce che la sentenza della Corte territoriale fa decorrere erroneamente il termine per proporre l’impugnazione in appello dalla data della notifica dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado all’imputato contumace.

Nel caso in esame la sentenza di primo grado è stata depositata oltre il termine da essa stabilito, sicché del deposito è stato dato avviso anche al difensore dell’imputato in data 8.6.2009, con la conseguenza che da tale data decorreva il termine per proporre impugnazione e la conseguente tempestività dell’appello proposto.
 
Il ricorso e fondato.
 
Come rilevato nella sentenza impugnata effettivamente la pronuncia del Tribunale per i minorenni di Bari è stata depositata oltre il termine di novanta giorni in essa stabilito.
In tal caso l’avviso di deposito della sentenza deve essere notificato, ai sensi dell’art. 548, comma 2, c.p.p., anche al difensore dell’imputato e detta notifica in effetti è stata eseguita in data 8 giugno 2009.

Orbene, ai sensi dell’art. 585, comma 3, c.p.p., quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
 Con decorrenza dalla predetta data dell’8.6.2009 l’atto di appello è stato tempestivamente proposto dal difensore in data 23 luglio 2009, il quarantacinquesimo giorni da quello della notifica.
 La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di Appello di Bari, sezione minorile, per un nuovo giudizio.
 
P.Q.M.
 
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello, sezione per i minorenni, di Bari.
 
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2011

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