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La Cassazione afferma la risarcibilità del danno riflesso – Cassazione CIvile, Sentenza n. 13179/2011

Con l’importante sentenza n. 13179 depositata lo scorso 16 giugno 2011, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Presidente, Preden – Estensore, Luciana Barreca) ha aperto una breccia verso il riconoscimento della risarcibilità del c.d. “danno riflesso”, ossia quel particolare pregiudizio che non patisce direttamente la persona danneggiata, se non appunto, di riflesso, essendo il danno afferente ad un soggetto terzo.

La Cassazione si è occupata del caso di una signora che, a seguito di un sinistro stradale ha subito una grave deformazione dell’emibacino destro, con impotenza partoriendi e con disturbi alla sfera sessuale che impediscono al marito di avere regolari rapporti sessuali.

Secondo la Cassazione, Il fatto illecito, al quale è conseguita la lesione del diritto alla salute dell’attrice, si da impedirle normali rapporti sessuali, è, altresì, lesivo del diritto del marito ad intrattenere rapporti sessuali con la moglie. La lesione di tale diritto, che inerisce ad un aspetto fondamentale della persona, comporta conseguenze dannose risarcibili, avendo esse carattere non patrimoniale. Inoltre, superando la definizione di danno “riflesso”, va affermata la risarcibilità del danno in parola ex art. 1223 cod. civ, pur sofferto da soggetto diverso da colei che ha subito le lesioni, poichè consguenza normale dell’illecito, secondo il criterio della c.d. regolarità causale. Trattandosi di danno non patrimoniale, la relativa liquidazione non può che essere equitativa ex art. 1226 cod.civ.

Avv. Marco Martini

(© Litis.it, 26 Giugno 2011 – Riproduzione riservata)

Allegato Pdf: Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 13179 del 16/06/2011
(Presidente, Preden – Estensore, Luciana Barreca)

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