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Giudizio di ottemperanza a seguito di ricorso straordinario al Capo di Stato – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3513/2011

La recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha superato le perplessità che si opponevano alla esperibilità del rimedio del ricorso in ottemperanza al fine di ottenere la esecuzione del decreto decisorio del ricorso straordinario.(Cassazione civile , Sezioni Unite, 28 gennaio 2011, n. 2065). Ed infatti, il ricorso straordinario al Capo dello Stato costituisce un rimedio giustiziale che si colloca in simmetrica alternativa con quello giurisdizionale ancorchè di più ristretta praticabilità quanto al novero delle azioni esperibili.

Di esso negli anni recenti è stata progressivamente esaltata utilità e funzione: dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’affermare la progressiva giurisdizionalizzazione piena del medesimo (anche e soprattutto con riferimento alle garanzie defensionali): il punto più avanzato di tale processo evolutivo è rappresentato dal riconoscimento in sede comunitaria della possibilità di porre questioni pregiudiziali ai sensi dell’ art. 267 (ex art. 234) del Trattato Ce (Corte giustizia CE, 16 ottobre 1997, n. 79).

Per altro verso, il Legislatore ha di recente interpolato l’art. 13 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 espressamente prevedendo ai sensi del modificato articolo 69, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 la possibilità che in sede di ricorso straordinario sia possibile proporre questione di legittimità costituzionale (“Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l’espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 , nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati”).

Ciò a definitivo superamento delle opposte considerazioni in passato espresse dalla Corte costituzionale,nella decisione 17 dicembre 2004, n. 392 e che costituivano il più rilevante argomento per i sostenitori della tesi della non piena giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario.

Non è dunque dubitabile che il petitum proposto in sede di ricorso straordinario sia perfettamente equiparabile (e produca lo stesso effetto) ad una “domanda giudiziale”. Costituirebbe inammissibile antinomia, ed aporia in grado di mettere in crisi il disegno legislativo duale ed alternativo sinora sommariamente descritto, un principio che negasse la possibilità di esperire il rito dell’ottemperanza per ottenere che l’amministrazione si conformi a detto decisum (così sostanzialmente svalutando la portata del giudizio impugnatorio in sede di ricorso straordinario qualificandolo “minus” rispetto a quello esperibile innanzi agli organi giurisdizionali della giustizia amministrativa).

Ciò colliderebbe con le disposizioni di legge sinora elencate e peraltro, costituirebbe il presupposto per la erosione e scomparsa dell’istituto, contrariamente alla ribadita permanente operatività del medesimo.

L’effettività del parallelismo e dell’alternatività dei due rimedi impone che – nelle materie e limitatamente alle domande per cui è proponibile ricorso straordinario – tale rimedio appresti un grado di tutela non inferiore a quello conseguibile agendo giudizialmente. Ed in tale affermazione è compresa la possibilità di esperire il ricorso per l’ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione del decreto presidenziale.

(© Litis.it, 27 Giugno 2011 – Riproduzione riservata)

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 3513 del 10/06/2011

FATTO

Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio il ricorrente in ottemperanza [OMISSIS] ha chiesto che l’Inpdap venisse in condannata a dare compiuta e puntuale esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2010 emesso a seguito del ricorso straordinario dal medesimo ricorrente proposto ed in relazione al quale la Seconda Sezione del Consiglio di Stato aveva reso – all’adunanza dell’11 marzo 2009- il parere n. 231/2005.

Egli ha illustrato in proposito di avere notificato il predetto decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2010, unitamente al parere, alla convenuta amministrazione, in data 27 maggio 2010 invitandola a darvi esecuzione, e che l’amministrazione intimata, con missiva del 14 luglio 2010 aveva fatto presente di non volere ottemperare al citato decreto in quanto con sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 1725/2006 era stato esclusa la possibilità di rimborsare il contributo obbligatorio dello 0,50 % agli Ufficiali delle Forze Armate all’atto della cessazione del periodo di permanenza in posizione di Ausiliaria.

Detta tesi era errata, posto che il decreto presidenziale citato era assimilabile ad una sentenza regiudicata, e possedeva la medesima forza cogente: non poteva essere disatteso a cagione di un diverso, seppur autorevole, orientamento giurisprudenziale reso in altra causa.

Alla odierna camera di consiglio del 7 giugno 2011 la causa è stata posta in decisione.

 

DIRITTO

1.Il ricorso per l’ottemperanza è fondato e merita accoglimento nei termini di cui alla motivazione che segue.

2. Rammenta in proposito il Collegio che la recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha superato le perplessità che si opponevano alla esperibilità del rimedio del ricorso in ottemperanza al fine di ottenere la esecuzione del decreto decisorio del ricorso straordinario.(Cassazione civile , Sezioni Unite, 28 gennaio 2011, n. 2065).

3. . Il Collegio concorda con tale prospettazione e osserva che, come è noto, il ricorso straordinario al Capo dello Stato costituisce un rimedio giustiziale che si colloca in simmetrica alternativa con quello giurisdizionale ancorchè di più ristretta praticabilità quanto al novero delle azioni esperibili

(Consiglio Stato , sez. III, 15 ottobre 2010 , n. 4609).

Di esso negli anni recenti è stata progressivamente esaltata utilità e funzione: dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’affermare la progressiva giurisdizionalizzazione piena del medesimo (anche e soprattutto con riferimento alle garanzie defensionali): il punto più avanzato di tale processo evolutivo è rappresentato dal riconoscimento in sede comunitaria della possibilità di porre questioni pregiudiziali ai sensi dell’ art. 267 (ex art. 234) del Trattato Ce (Corte giustizia CE, 16 ottobre 1997, n. 79).

Per altro verso, il Legislatore ha di recente interpolato l’art. 13 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 espressamente prevedendo ai sensi del modificato articolo 69, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 la possibilità che in sede di ricorso straordinario sia possibile proporre questione di legittimità costituzionale (“Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l’espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 , nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati”).

Ciò a definitivo superamento delle opposte considerazioni in passato espresse dalla Corte costituzionale,nella decisione 17 dicembre 2004, n. 392 e che costituivano il più rilevante argomento per i sostenitori della tesi della non piena giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario.

4. Non è arbitrario affermare, ad avviso del Collegio, che non è dubitabile che il petitum proposto in sede di ricorso straordinario sia perfettamente equiparabile (e produca lo stesso effetto) ad una “domanda giudiziale”. Non ritiene il Collegio necessario immorare su tali aspetti.

Preme rilevare, però, che costituirebbe inammissibile antinomia, ed aporia in grado di mettere in crisi il disegno legislativo duale ed alternativo sinora sommariamente descritto, un principio che negasse la possibilità di esperire il rito dell’ottemperanza per ottenere che l’amministrazione si conformi a detto decisum (così sostanzialmente svalutando la portata del giudizio impugnatorio in sede di ricorso straordinario qualificandolo “minus” rispetto a quello esperibile innanzi agli organi giurisdizionali della giustizia amministrativa).

Ciò colliderebbe con le disposizioni di legge sinora elencate e peraltro, costituirebbe il presupposto per la erosione e scomparsa dell’istituto, contrariamente alla ribadita permanente operatività del medesimo.

L’effettività del parallelismo e dell’alternatività dei due rimedi impone che – nelle materie e limitatamente alle domande per cui è proponibile ricorso straordinario- tale rimedio appresti un grado di tutela non inferiore a quello conseguibile agendo giudizialmente. Ed in tale affermazione è compresa la possibilità di esperire il ricorso per l’ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione del decreto presidenziale.

5.Il ricorso per l’ottemperanza proposto dal [OMISSIS] è pertanto certamente ammissibile; esso è altresì fondato, in quanto l’amministrazione omise di conformarsi richiamando il principio discendente da una decisione che –seppur certamente resa da autorevole Organo giurisdizionale – riguarda parti diverse, e non può essere invocata per paralizzare l’esecuzione del decreto decisorio su ricorso straordinario, in quanto questo possiede la stessa efficacia della sentenza regiudicata.

6.Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’amministrazione intimata deve essere condannata a dare piena compiuta ed integrale esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2010, emesso a seguito del ricorso straordinario in premessa richiamato, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione, se antecedente, della presente decisione.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza all’obbligo di esecuzione del citato decreto presidenziale si nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato con facoltà di subdelega a dirigente da questi nominato, disponendo sin d’ora che le spese dell’esecuzione ed il compenso del commissario siano poste a carico della resistente amministrazione previa produzione di documentata certificazione, e liquidazione da parte del Collegio.

Dispone la compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento avuto riguardo alle pregresse oscillazioni giurisprudenziali in materia ed avuto riguardo alla natura della controversia..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza numero di registro generale 2810 del 2011, come in epigrafe proposto,lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’amministrazione intimata a dare piena compiuta ed integrale esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2010 emesso a seguito del ricorso straordinario in premessa richiamato entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione, se antecedente, della presente decisione.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza all’atto della scadenza del termine suddetto all’obbligo di esecuzione del citata decreto presidenziale si nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato con facoltà di subdelega a dirigente da questi nominato, disponendo sin d’ora che le spese dell’esecuzione ed il compenso del commissario siano poste a carico della resistente amministrazione previa produzione di documentata certificazione, e liquidazione da parte del Collegio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maurizio Meschino, Presidente FF
Roberto Garofoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/06/2011

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