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Fallimento. La liquidazione dei compensi del consulente contabile non è impugnabile dal Pubblico Ministero – Cassazione Civile, Sentenza 16136/2011

Il Pubblico Ministero, nel concordato preventivo riformato, non è parte necessaria della procedura e la comunicazione, a tale organo, della domanda del debitore non vale a conferirgli alcuna legittimazione generale all’impugnativa degli atti di liquidazione dei compensi, nella specie riconosciuti dal giudice delegato al professionista incaricato di verificare le scritture contabili e la documentazione del ricorso, e ciò per il principio di specialità del procedimento ex art. 26 legge fallim. che, per tali controversie, prevale sulla disciplina di cui all’art.11, comma 5, della legge 8 luglio 1980, n.319 (ora sostituito dal d.P.R. 30 maggio 2002, n.115).

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – CONCORDATO PREVENTIVO – CONSULENZA SULLE SCRITTURE CONTABILI E LA DOCUMENTAZIONE 
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DA PARTE DEL GIUDICE DELEGATO – RECLAMO AL TRIBUNALE – LEGITTIMAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO – SPETTANZA – INSUSSISTENZA

Allegato Pdf:
Sentenza n. 16136 del 22 luglio 2011
(Sezione Prima Civile , Presidente L. A. Rovelli, Relatore V. Zanichelli)

(© Litis.it, 17 Agosto 2011 – Riproduzione riservata)

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