CivileGiurisprudenza

Concordato preventivo con cessione di beni. Necessità della nomina del liquidatore giudiziale – Cassazione Civile, Sentenza n. 15699/2011

Nel concordato preventivo con cessione dei beni, la fase della liquidazione avviene ad opera della procedura concorsuale tramite i suoi organi, e tra essi il liquidatore giudiziale, la cui designazione può anche costituire oggetto della proposta del debitore volta a fissare le modalità di esecuzione del piano, ai sensi dell’art. 182 legge fallim., ma nel necessario rispetto dei requisiti soggettivi – tra cui le incompatibilità di cui all’art. 28 legge fallim. – previsti per la nomina a curatore ed ivi richiamati; in difetto, la designazione sostitutiva compete al tribunale, che non può tuttavia attribuire al giudice delegato, investito di limitati poteri di controllo, altresì la facoltà di nomina dei professionisti la cui opera sia richiesta nella fase di gestione, appartenendo tale prerogativa e responsabilità al medesimo commissario liquidatore.

Allegato Pdf:
Sentenza n. 15699 del 15 luglio 2011
(Sezione Prima Civile, Presidente V. Proto, Relatore V. Ragonesi)

(© Litis.it, 17 Agosto 2011- Riproduzione riservata)

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