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Equo indennizzo per irragionevole durata di una procedura concorsuale – Cassazione Civile, Sentenza n. 17440/2011

Nell’accertare la violazione della garanzia della ragionevole durata del processo in materia fallimentare il giudice deve considerare la complessità del caso attraverso un esame analitico e non con la mera
enunciazione dei vari sub-procedimenti o di altre evenienze processuali per accertare analiticamente quale sia stato il tempo impiegato per portare a conclusione ciascuno dei detti sub-procedimenti, se – in considerazione della obiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti – la durata di ciascun sub- procedimento sia stata ragionevole o meno e nella ipotesi di durata da ritenersi eccessiva, quanta parte sia imputabile al comportamento delle parti e quanta al comportamento del giudice o di altri organi della procedura o a disfunzioni dell’apparato giudiziario.

(© Litis.it, 24 Agosto 2011 – Riproduzione riservata)

Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 17440 del 22/08/2011

Svolgimento del processo

Con decreto del 26 ottobre 2007 la Corte d’appello di Campobasso ha accolto parzialmente la domanda di equo indennizzo per l’irragionevole durata di una procedura concorsuale proposta da D. D. F. di Castel Arcione, in proprio e quale erede di M. D. F. di Castel Arcione, condannando il Ministero della giustizia al pagamento di un equo indennizzo di € 16.000,00.

La corte territoriale, premesso che la procedura concorsuale, avente ad oggetto la situazione della s.n.c. M. D. F. & C, di cui erano soci D. D. F. e suo padre M., aveva avuto una durata complessiva di oltre quaranta anni, comprensivi di circa quattro anni di durata dell’amministrazione controllata, e tenendo presente la dichiarazione di fallimento, della società e dei soci in proprio, pronunciata dal tribunale di Avezzano il 15 luglio 1969 e la sentenza di omoloqazione del concordato fallimentare pronunciata il 20 giugno 2006, ha affermato che : a) la durata di quattro anni della procedura di amministrazione controllata era ragionevole e andava detratta dalla durata complessiva; b) tenuto conto dell’entità dell’attivo e del passivo del numero dei creditori (200) insinuati, del contenzioso in sede civile e davanti al Consiglio di Stato, della necessità di ripetere alcune perizie estimative e
dei 28 faldoni di documenti cartacei da esaminare, la durata ragionevole del procedimento era di cinque anni; c) dalla durata complessiva dovevano essere però detratti, oltre ai 4 anni della durata dell’amministrazione controllata, di 10 anni per lo svolgimento ed esaurimento di numerose azioni revocatorie; e 5 anni per l’esame e la decisione di numerosi reclami presentati dai falliti, che, pur costituendo manifestazione del diritto di difesa, dimostravano la prevalenza del legittimo desiderio di puntualizzare i propri interessi su quello a una rapida conclusione della procedura. Detraendo dalla durata complessiva di 40 anni 20 anni oltre alla durata dell’amministrazione controllata, il periodo eccedente quello ragionevole veniva determinato in 16 anni e l’indennizzo per il pregiudizio morale era determinato in 16.000,00 €. Era rigettata invece la domanda di risarcimento del pregiudizio patrimoniale. Per quanto attiene ai danni derivanti dal dedotto vizio del consenso nell’accettazione del concordato fallimentare oltre alla mancanza di prova rigorosa e puntuale, la Corte d’appello ha osservato che tale vizio doveva essere dedotto e valutato in altra sede, così come esulava dall’ambito del giudizio ex legge 89/2001 l’accertamento dei danni derivanti dall’eventuale mala gestio degli organi fallimentari. Sfornito di prova era anche il pregiudizio da perdita di chances, mentre la durata della procedura aveva determinato un vantaggio per i falliti perché mentre i debiti erano stati fissati ai valori nominali del 1970, il valore dei cespiti immobiliari ara aumentato, anche grazie all’attività degli organi fallimentari.
D. D.F. dl Castel Arcione, in proprio e quale erede di M. D. F., ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Motivi della decisione

1. Deducendo la violazione dell’art. 2 della legge_89_2001 e vizi di motivazione, il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia detratto dalla durata irragionevole, fissata in quella superiore ai cinque anni, i tempi necessari per la definizione delle azioni revocatorie e del giudizio davanti al Consiglio di Stato e quelli utilizzati per la decisione dei reclami proposti dai falliti.

Con il secondo motivo il ricorrente critica la sentenza impugnata per non aver distinto l’equo indennizzo a lui spettante iure proprio da quello spettante iure hereditatis, e per aver liquidato l’equo indennizzo in soli 1.000,000 euro l’anno e per la sola durata irragionevole omettendo anche di liquidare il bonus di 2.000,00 euro.

Con il terzo motivo, infine si censura il rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, osservando che, se la procedura fosse stata definita in termini ragionevoli, avrebbe potuto sfruttare l’idoneità edificatoria dei beni acquisiti al fallimento, sarebbero stati minori gli interessi passivi sui crediti ammessi posti a carico del fallimento e anzi avrebbero potuto essere ottenuti maggiori interessi attivi. Lamenta infine che l’eccessiva durata della procedura fallimentare avrebbe condizionato la volontà di accettare il concordato fallimentare.

2. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità dei motivi sollevata dalla difesa erariale in relazione al fatto che ogni motivo si conclude con la formulazione di una pluralità di quesiti di diritto.
Come è stato già osservato (Cass. n. 13868/2010), la formulazione di distinti e plurimi quesiti di diritto, in esito all’illustrazione di un unico motivo di ricorso per cassazione, non può ritenersi contrastante, di per sé con la disposizione dell’art. 366 bis c.p.c. per il fatto che questa esige che il motivo si concluda, a pena di inammissibilità, con «un quesito», potendo il motivo di ricorso essere articolato con riferimento a diverse e concorrenti violazioni di legge e, quindi, dovendo il quesito rispecchiare ciascuna di tali articolazioni.

3. Il primo motivo è fondato nei limiti in seguito precisati.

La Corte territoriale, dopo aver determinato, con valutazione non censurata dal ricorrente e quindi ormai divenuta definitiva, in cinque anni la durata ragionevole dei procedimento ha detratto dalla durata complessiva di 36 anni (accertata sulla base del rilievo che dalla durata di 40 anni dell’intera procedura deve essere detratto il periodo di 4 anni della procedura di amministrazione controllata ritenuto ragionevole e comunque impiegata nell’interesse della parte sottoposta a tale procedura) il periodo di dieci anni “per lo svolgimento e l’esaurimento di numerose azioni revocatorie, sia perché svolte in favore dei falliti sia perché la durata è dipesa da altre autorità giudiziarie indipendenti da quella fallimentare”, l‘ulteriore periodo di cinque anni per l’esame e la decisione dei numerosissimi reclami presentati dai falliti perché il ritardo non aveva inciso negativamente sulla psiche dei falliti avendo gli stessi fatto prevalere il pur legittimo desiderio di puntualizzare i propri interessi su quello alla rapida conclusione della procedura.

In realtà, come è stato più volte affermato (Cass. n. 8497/2008, 24040/2006) nell’accertare la violazione della garanzia della ragionevole durata del processo in materia fallimentare il giudice deve considerare la complessità del caso attraverso un esame analitico e non con la mera enunciazione dei vari sub-procedimenti o di altre evenienze processuali per accertare analiticamente quale sia stato il tempo impiegato per portare a conclusione ciascuno dei detti sub-procedimenti, se – in considerazione della obiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti – la durata di ciascun sub- procedimento sia stata ragionevole o meno e nella ipotesi di durata da ritenersi eccessiva, quanta parte sia imputabile al comportamento delle parti e quanta al comportamento del giudice o di altri organi della procedura o a disfunzioni dell’apparato giudiziario. La corte territoriale, invece, ha del tutto omesso tali valutazioni considerando che la durata dei giudizi aventi ad oggetto le azioni revocatorie di per sé non è imputabile all’amministrazione della giustizia.

Anche per quanto riguarda la durata dei procedimenti iniziati su reclamo del fallito la detrazione della durata complessiva della procedura fallimentare non può dipendere dalla mera considerazione della circostanza fattuale dell’avvenuta presentazione dei reclami, dovendo accertarsi se la definizione dei procedimenti sia dipesa da inerzie o intenti dilatori dei falliti, mentre la circostanza che si tratta di comportamenti che costituiscono attuazione del diritto di azione e di difesa a tutela degli interessi del fallito non è idonea a giustificare tale automatica detrazione, potendo solo influire, eventualmente, sulla quantificazione dell’ indennizzo.

Infondata è invece la censura relativa alla detrazione dei periodo
corrispondente alla durata del giudizio davanti al Consiglio di Stato perché tale detrazione non è stata operata dalla corte d’appello.

4. Il secondo motivo è infondato per la parte in cui lamenta: a) una insufficiente liquidazione del pregiudizio morale, essendosi la corte d’appello attenuta ai criteri normalmente seguiti dalla Corte di Strasburgo; b) la mancata liquidazione del bonus di € 2.000,00, trattandosi di esercizio di potere discrezionale incensurabile in questa sede; c) la mancata liquidazione dell’indennizzo in misura corrispondente all’intera durata della procedura, invece che a quella ritenuta irragionevole perché il rispetto della CEDU, per come è interpretata dalla corte di Strasburgo, non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo dell’indennizzo, essendo peraltro il giudice nazionale vincolato al rispetto del 3° comma, lett. a) dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole e non toccando tale diversità di calcolo la complessiva attitudine della citata legge n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo.

E’ fondata invece nella parte in cui il ricorrente lamenta che non sia stato valutato il pregiudizio subito dal padre defunto e quindi non sia stato liquidato anche il relativo indennizzo a lui spettante come erede.

5. Il terzo motivo è inammissibile perché censura un accertamento di fatto. Adeguatamente motivato, sulla base del quale la Corte territoriale ha escluso l’indennizzibilità del pregiudizio patrimoniale e la deducibilità, in sede di azione ai sensi della legge n. 89 del 2001, di ragioni che attengono alla formazione della volontà di acconsentire al concordato fallimentare.

In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai profili del primo e secondo motivo accolti, con rinvio alla corte d’appello di Campobasso in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo e il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione.

Depositata in Cancelleria il 22 agosto 2011

 

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