Ce Giustizia

Locazione di stand: il servizio non è riferibile all’immobile – Sentenza Corte di Giustizia Ue

La locazione di stand fieristici, intendendosi per tale la messa a disposizione del cliente di una struttura espositiva dei propri prodotti all’interno di fiere, può assumere ai fini dell’Iva una diversa qualificazione, a seconda della funzione che gli stessi sono destinati a svolgere. Secondo la Corte di Giustizia, infatti, la locazione degli stand fieristici può sottendere, a seconda dei casi, una finalità pubblicitaria ovvero una prestazione connessa a quelle fieristiche; senza ombra di dubbio, è da escludere che si tratti di una prestazione connessa ad immobili. Ciò è dirimente per il trattamento IVA di tale prestazione quando si ha a che fare con prestazioni rese tra soggetti non residenti.

La questione del diritto interno
Una società di diritto polacco intende esercitare, a favore di clienti non residenti, un’attività di messa a disposizione temporanea di stand fieristici ed espositivi che consentano la presentazione dei propri prodotti o servizi in occasione di tali eventi; nel servizio sono compresi l’elaborazione e la visualizzazione del progetto nonché, se necessario, il trasporto degli elementi dello stand ed il montaggio di quest’ultimo nel luogo di organizzazione della fiera od esposizione. Gli eventi potranno tenersi sia all’interno del territorio nazionale che all’estero; al termine degli stessi, lo stand verrà restituito alla società. La società intende qualificare la prestazione come pubblicitaria, atteso che lo stand serve sostanzialmente a proporre i propri prodotti, ovvero (in subordine) come locazione di beni materiali, dato che le spese dovute per il servizio si aggiungono a quelle da versare all’organizzatore dell’evento che affitta gli spazi espositivi. Di diverso avviso è l’Amministrazione finanziaria locale, secondo cui non si può parlare di pubblicità, in quanto lo stand non esercita quella funzione persuasiva propria di quest’ultima, nè di essa ha tecniche e strumenti incisivi di un’azione pubblicitaria.

La posizione della Corte di Giustizia
Della questione viene investita la Corte di Giustizia che, nel rispondere al quesito, dà rilievo alle finalità economiche che può avere uno stand fieristico; ragion per cui lo stesso viene fatto rientrare nella pubblicità quando costituisce il supporto per la trasmissione di un messaggio che informa il pubblico sull’esistenza (o la qualità) dei prodotti o serve all’organizzazione di eventi promozionali, per accrescere le vendite (oppure è un di cuius di una campagna pubblicitaria).
Fuori di questi casi la natura della messa a disposizione di uno stand non può che costituire una prestazione collegata all’evento fieristico; pertanto, quando lo stand viene commissionato con determinate caratteristiche, perché si vuole valorizzare il contenuto tematico di una fiera, la prestazione deve essere trattata come evento accessorio a questa: rientrano in questa fattispecie gli eventi una tantum, di messa a disposizione temporanea di uno stand con specifiche “forme, dimensioni, composizione materiale” richieste per uno specifico evento.
Al contrario, quando la prestazione della messa a disposizione consta prevalentemente degli elementi materiali costitutivi dello stand, si tratta di locazione di bene materiale; in tal caso non è una specifica prestazione collegata all’evento fiera, bensì si tratta di una prestazione con contenuti generici, sottostante una locazione di bene materiale.
Nella sentenza viene comunque chiarito che la messa a disposizione dello stand, benché da un punto di vista funzionale rappresenti una struttura posata a terra, non può qualificarsi ai fini dell’IVA come servizio afferente un bene immobile, come può essere la locazione di un’unità immobiliare; secondo la Corte, infatti, la prestazione in esame manca di un “nesso sufficientemente diretto” con un bene immobile, anche se è evidente che lo stesso per avere una propria funzionalità deve essere installato su un bene immobile o all’interno di esso.

Trattamento IVA della messa a disposizione dello stand
E’ bene precisare che le considerazioni che la Corte di Giustizia svolge nell’ambito della sentenza assumono valenza alla luce della disciplina vigente anteriormente all’entrata in vigore (1/1/2010) della nuova tassazione IVA dei servizi tra non residenti (Direttiva 8/2008). In tale quadro normativo previgente, a seconda di come fosse stata trattata la locazione di stand, si sarebbe applicato un regime IVA diverso. A ben vedere, a partire dal 1° gennaio 2011, la suddetta distinzione non ha ragione di essere per le prestazioni tra soggetti passivi non residenti, atteso che sia la pubblicità, che la prestazione accessoria all’organizzazione di eventi, che la locazione di beni mobili vengono tassate con l’IVA del paese in cui risiede il committente, quale criterio di tassazione dei servizi generici (v. artt. 7-ter e 7-quinquies, DPR 633/1972) . Occorre, inoltre, considerare che la prestazione oggetto di esame della Corte appare una prestazione complessa, atteso che la società intendeva fornire oltre allo stand, anche altri servizi quali il montaggio, il trasporto e la progettazione; però anche in tal caso la qualificazione giuridica oggi non ha conseguenze IVA, atteso che il criterio di tassazione è sempre quello dei servizi generici, vale a dire che l’imposta anche in tal caso è dovuta nel paese di residenza del committente soggetto passivo.

Quello che è occorre valorizzare della sentenza nel contesto della normativa attualmente vigente è che la locazione di stand non può assolutamente considerarsi come servizio afferente un immobile (nel qual caso si sarebbe dovuto tassare il servizio in base al luogo ove si trova l’immobile); affinchè un servizio possa qualificarsi come tale, è necessario un legame diretto con l’immobile e tale non è lo stand benché sia ancorato in qualche modo al territorio. Sul punto si segnala che la circolare 37/2011 ha già chiarito che è immobile tutto ciò che non può sradicarsi dal suolo agevolmente e senza pregiudizio del bene, nonché ciò che è tale in catasto; relativamente agli stand si è affermato che gli stessi rientrano tra le prestazioni fieristiche (art. 7-quinquies), ma la stessa qualificazione giuridica ha perso rilievo dal momento che tali prestazioni, quando avvengono tra soggetti passivi, sono oggi tassate in base ai criteri generali del luogo del committente, propri delle prestazioni generiche, comuni alla tassazione della pubblicità e delle locazioni di beni mobili in entrambi i casi tra soggetti passivi.

(sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 27/10/2011, proc. C-530/09)

Cesare Rossi
nuovofiscooggi.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *