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Benefici prima casa illegittimi.Il fisco recupera da chi compra – Cassazione Civile Sentenza 18378/2012

Nel caso in cui la cessione di abitazione di lusso venga indebitamente assoggettata ad aliquota del 4%, anziché quella ordinaria del 20%, l’ufficio emette l’avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta direttamente nei confronti dell’acquirente mendace. E’ la conclusione dell’ordinanza della Cassazione n. 18378 del 26 ottobre.

Il fatto – Con apposito avviso di liquidazione, sulla premessa che l’immobile avesse le caratteristiche “di lusso” ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, l’ente impositore procedeva alla revoca delle agevolazioni “prima casa” nei confronti di alcuni contribuenti che avevano usufruito dell’aliquota Iva del 4% (invece di quella ordinaria del 20%), come previsto dal punto 21) della tabella A, parte seconda, annessa al Dpr 633/1972.

Gli intimati impugnavano l’atto, ritenendo che il recupero della differenza dell’imposta tra l’aliquota ordinaria e quella ridotta dovesse avvenire nei confronti del venditore – unico responsabile verso l’Amministrazione finanziaria – e non in capo a loro acquirenti, ma la Commissione tributaria provinciale adita rigettava il ricorso, con decisione confermata anche in appello.

La decisione
La Corte di cassazione non condivide le doglianze dei contribuenti e, con l’ordinanza in esame, rigetta il ricorso.
Il venir meno delle condizioni agevolative legittima così l’Amministrazione finanziaria al recupero dell’Iva e della relativa sanzione del 30% sulla differenza d’imposta dovuta per l’immobile avente carattere di lusso. Ma ciò solo nei confronti dell’acquirente, senza rivalsa ulteriore verso il cedente-prestatore.
Richiamando, infatti, quanto già stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione 26259/2010), la Sezione tributaria afferma che, in tema di Iva, nel caso in cui la cessione di una casa di abitazione di lusso venga assoggettata, usufruendo indebitamente dell’agevolazione per la prima casa, all’Iva con aliquota del 4% in luogo di quella ordinaria del 20%, l’ufficio emette l’avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta direttamente nei confronti dell’acquirente dell’immobile, in quanto l’applicazione dell’aliquota inferiore da parte dell’impresa cedente è derivata da una dichiarazione mendace dell’acquirente, la quale istituisce un rapporto diretto tra l’acquirente stesso e l’Amministrazione finanziaria.

Viene quindi anche confermato, per le ipotesi di cessioni soggette a Iva, l’indirizzo consolidato (Cassazione 7163/2007) che attribuisce natura sanzionatoria al recupero dell’imposta e correlata sanzione a carico dell’acquirente che incorra in dichiarazione mendace circa la sussistenza dei presupposti per l’agevolazione prima casa, senza alcun pregiudizio dell’eventuale attività dell’ufficio nei confronti del venditore.

Ciò vuol dire che non sussiste in seno alla giurisprudenza di legittimità l’asserito contrasto, tra le sentenze che affermano la responsabilità esclusiva in capo al prestatore per l’erronea applicazione dell’aliquota Iva ridotta (Cassazione 3291/2012) e quelle che invece affermano l’esclusiva responsabilità dell’acquirente per il pagamento della maggiore Iva e delle sanzioni (Cassazione 10807/2012). Infatti, queste sentenze fanno riferimento a discipline diverse, tra loro compatibili:

  1. quelle dell’agevolazione prima casa configurano una disciplina speciale, improntata a evitare il proliferare, in sede di stipula delle compravendite immobiliari, di dichiarazioni mendaci, che deriverebbero dalla “dissociazione” tra il soggetto che dichiara il falso e il soggetto che subisce le conseguenze della decadenza dall’agevolazione (Cassazione 26259/2010)
  2. le altre, dettate in materia di appalto, attengono alla regola generale secondo cui l’unico soggetto passivo Iva è il cedente-prestatore, perciò tenuto all’obbligo di corrispondere la maggiore imposta accertata per effetto dell’erronea applicazione delle aliquote Iva, salvo il suo diritto di rivalsa (articolo 18 del Dpr 633/1972) nei confronti del cessionario-committente (Cassazione 24794/2005).

Infine, la Cassazione non condivide neppure l’ulteriore censura dei ricorrenti secondo cui la norma dettata dal comma 4 della nota II-bis) assume valenza solo nel caso in cui l’acquirente renda in atti dichiarazioni mendaci relativamente a condizioni “soggettive”, ma non anche nell’ipotesi in cui le dichiarazioni non veritiere attengano a condizioni “oggettive”. Infatti, il giudice di legittimità afferma che il riferimento normativo alle “dichiarazioni mendaci” concerne qualsiasi richiesta di fruizione del beneficio in assenza delle condizioni richieste dalla legge, “soggettive” o “oggettive” che siano.

Da ultimo, va ricordato in tema che, dal complessivo ordinamento tributario vigente, la Cassazione (sentenza n. 22716/2011) ha enucleato la nozione di “abuso del diritto”, specificando che un “abuso” del genere è ravvisabile in tutte “quelle pratiche che, pur formalmente rispettose del diritto interno o comunitario, siano mirate principalmente a ottenere benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme che introducono il tributo”, determinando una indebita minore tassazione.

Salvatore Servidio – nuovofiscooggi.it

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