Amministrativa

Concessione edilizia relativa alla copertura di un terrazzo sopratetto – Consiglio di Stato Sentenza 5707/2012

sul ricorso numero di registro generale 7671 del 2003, proposto da:
Marchiò Silla, rappresentata e difesa dagli avv. Guglielmo Della Fontana e Giovan Ludovico Della Fontana, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Comune di Modena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Villani e Adriano Giuffré, con domicilio eletto presso Adriano Giuffrè in Roma, alla via dei Gracchi, n. 39;
sul ricorso numero di registro generale 7672 del 2003, proposto da:
Marchiò Silla, rappresentata e difesa dagli avv. Guglielmo Della Fontana e Giovan Ludovico Della Fontana, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Comune di Modena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Villani e Adriano Giuffré, con domicilio eletto presso Adriano Giuffrè in Roma, via dei Gracchi, 39;
per la riforma
quanto al ricorso n. 7671 del 2003:
della sentenza del T.a.r. Emilia-Romagna – Bologna: Sezione I n. 00756/2003, resa tra le parti, concernente diniego concessione edilizia relativa alla copertura di un terrazzo sopratetto;
quanto al ricorso n. 7672 del 2003:
della sentenza del T.a.r. Emilia-Romagna – Bologna: Sezione I n. 00755/2003, resa tra le parti, concernente diniego sanatoria per opere di ampliamento realizzate in un appartamento.

Consiglio di Stato, Sezione Quinta,Sentenzan. 5707/2012 del 12.11.2012

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione del Comune appellato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati N. Giallongo su delega di G. Della Fontana e A. Giuffrè;

Rilevato che ragioni di connessione oggettiva e soggettiva giustificano la riunione dei ricorsi in epigrafe specificati;
Rilevato che :
– con le sentenze gravate il Primo Giudice ha respinto i ricorsi proposti dall’odierna appellante avverso i provvedimenti con cui il Comune di Modena ha negato alla ricorrente la sanatoria richiesta per le opere di ampliamento realizzate nell’appartamento sito in Via Castelmaraldo, n. 75 e ha ordinato la demolizione delle opere abusive;
– il diniego di sanatoria è motivato con riferimento al disposto dell’art. 33, lett. a), L. 28 febbraio 1985, n. 47, “in quanto l’opera in oggetto realizzata nell’ambito di un fabbricato vincolato a risanamento conservativo determina un evidente peggioramento architettonico di Piazza Pomposa”;
– Ritenuto che le sentenze appellate sfuggono alle censure articolate in sede d’appello alla stregua delle seguenti considerazioni:
– il diniego di sanatoria costituisce la doverosa applicazione della disciplina dettata dall’art. 14 delle norme tecniche d’attuazione del P.R.G. che, per le aree comprese nel centro storico (zona A), consente solo interventi di restauro scientifico o risanamento conservativo finalizzati alla conservazione e alla salvaguardia di quegli elementi che concorrono a qualificare il contesto ambientale, vietando ogni costruzione, anche di carattere provvisorio;
– viene quindi in rilievo un vincolo urbanistico di assoluta inedificabilità che, ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, impedisce la sanatoria dell’opera abusiva in esame, concretatasi nella sostanziale sopraelevazione dell’edificio e nella costruzione di un nuovo vano;
– risulta pertinente al caso di specie il condivisibile insegnamento giurisprudenziale (Cons. Stato sez. V, 25 settembre 1995, n. 1346) secondo cui l’art. 33, comma 1, l. n. 47/1985 citato, richiamato dal provvedimento impugnato e applicabile anche ai vincoli imposti in sede di pianificazione urbanistica, esclude la condonabilità degli interventi edificatori realizzati in aree nelle quali siano consentite solo opere di risanamento conservativo;
– non sono suscettibili di valutazione i nuovi profili di censura sviluppati dall’appellante in sede di memoria senza l’articolazione di rituali e tempestivi motivi aggiunti ex art. 104 del codice del processo amministrativo;
Ritenuto, pertanto, che gli appelli meritano reiezione e che le spese debbono seguire la regola della soccombenza nei sensi in dispositivo specificati;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Modena, delle spese di giudizio che liquida nella misura di euro 6.000//00 (seimila//00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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