Amministrativa

Diniego rilascio concessione edilizia in sanatoria in relazione ad opere abusive – Consiglio di Stato Sentenza n. 5830/2012

sul ricorso numero di registro generale 2400 del 2011, proposto da:
Teresa Izzo, rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Soprano, Vincenzo Improta, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Roma, via degli Avignonesi, 5;
contro
Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Dardo, Antonio Andreottola, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Eleonora Carpentieri, Annalisa Cuomo, Bruno Crimaldi, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Gabriele Romano, Giuseppe Tarallo, Anna Pulcini, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; Ministero per i beni e le attivita’ culturali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. IV n. 06879/2010, resa tra le parti, concernente diniego rilascio concessione edilizia in sanatoria in relazione ad opere abusive

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 5830/2012 del 19.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Napoli e di Ministero per i beni e le attività culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2012 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Enrico Soprano, Bruno Grimaldi e Pio Marrone (avv. St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con sentenza 15 settembre 2010, n. 6879, il Consiglio di Stato, Sezione IV, ha accolto l’appello interposto dal Comune di Napoli contro la sentenza n. 09264/2004, con cui il T.A.R. per la Campania – sede di Napoli, Sezione IV, aveva accolto il ricorso proposto dalla signora Teresa Izzo per l’annullamento del diniego di rilascio di concessione edilizia in relazione a opere abusive. Per l’effetto, ha respinto il ricorso di primo grado e ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’analogo appello proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali.
La signora Izzo ha proposto ricorso per revocazione – ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. – ritenendo che la sentenza, nell’accogliere l’appello, avrebbe omesso di pronunziarsi sulle altre censure da lei svolte in primo grado, sull’erroneo presupposto che non fossero state specificamente riproposte in sede di appello. Ripropone pertanto tali censure in via rescissoria.
Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, che considera inammissibile e infondato nel merito.
All’udienza pubblica del 6 novembre 2012, nella quale anche il Ministero per i beni e le attività culturali si è costituto, il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.
DIRITTO
La signora Izzo propone ricorso per revocazione, in ragione dell’errore di fatto che vizierebbe la sentenza impugnata.
E’ corretto sostenere, in linea di principio, che l’errore di fatto denunciabile come motivo di revocazione – ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. – si configura anche quando cade sull’esistenza o sul contenuto degli atti processuali e determina un’omissione di pronuncia, sempre che l’errore sia obiettivamente riscontrabile attraverso la motivazione della sentenza (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 22 gennaio 1997, n. 3; Id. Sez. V, 17 giugno 2009, n. 5552).
Nel caso di specie l’errore sarebbe dato da ciò, che la sentenza avrebbe ritenuto non specificamente riproposte censure che l’appellante avrebbe invece ampiamente sviluppato nella memoria depositata in data 29 marzo 2010.
Per valutare se in concreto il vizio allegato sussista, la sentenza deve essere letta nel suo insieme, alla luce di quel criterio di interpretazione dell’atto giuridico nella sua totalità che, espressamente dettato dall’art. 1363 cod. civ., rappresenta – per una esigenza logica ancor prima che giuridica – un canone ermeneutico di carattere generale.
Ciò posto, nella parte conclusiva del “Fatto”, la sentenza ricorda che la signora Izzo si è costituita nei giudizi di appello promossi dal Comune di Napoli e dal Ministero per i beni e le attività culturali, “resistendo ai gravami ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive”.
Appare dunque chiaro che la sentenza ha avuto presente il contenuto delle censure svolte dalla signora Izzo e ha ritenuto di non tenerne conto sulla scorta di una valutazione che non è sindacabile in questa sede. Se così non fosse, infatti, si finirebbe per ammettere contro la sentenza una censura relativa a un preteso errore di diritto, distorcendo l’istituto della revocazione e piegandolo a finalità difformi da quelle a cui la legge lo destina.
Il ricorso per revocazione è pertanto inammissibile.
Nel merito della questione, d’altronde, il Collegio ritiene che non avrebbe comunque ragione di discostarsi dalla propria più recente – e meditata – giurisprudenza, alla stregua della quale (trattandosi di appello depositato in data antecedente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo) i motivi del ricorso di primo grado, dichiarati assorbiti in quella sede, avrebbero dovuto essere riproposti, se non con appello incidentale, comunque con memoria depositata nel termine di trenta giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso, così come previsto, a pena di decadenza, dall’art. 37 del regio decreto 7 luglio 1924, n. 1054 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4766; Id., Sez. IV, 28 febbraio 2012, n. 1120).
Il Collegio è consapevole dell’esistenza di un indirizzo giurisprudenziale portatore di una opzione interpretativa di segno contrario, secondo la quale la riproposizione dei motivi assorbiti non sarebbe soggetta non solo alle forme, ma neppure ai termini dell’appello incidentale (per il punto della questione, si veda Cons. Stato, Sez. IV, n. 4766 del 2011, citata sopra).
E’ però dell’avviso di dover aderire alla tesi prima ricordata, che appare più aderente al principio della “parità delle armi” nel processo. Infatti, se il thema decidendum del giudizio amministrativo di appello si forma con riferimento ai motivi di impugnazione proposti con il ricorso principale e ai motivi proposti con l’eventuale appello incidentale, esso deve inevitabilmente essere precisato entro una data certa sia per consentire la cognizione del giudice, sia – prima ancora – per instaurare il contraddittorio e consentire l’esercizio del diritto di difesa all’appellante principale. Se così non fosse, si verificherebbe una forte compressione del diritto di difesa dell’appellante, per il quale, invece, opera il rigido termine di decadenza previsto per le impugnazioni.
Nel caso di specie, in relazione al precedente giudizio di appello, questo termine non è stato rispettato: gli appelli delle Amministrazioni sono stati notificati il 14 settembre 2004 e il 21 luglio 2005; le costituzioni in giudizio della signora Izzo risalgono, rispettivamente, al 6 novembre 2004 e al 13 settembre 2005; la memoria che ripropone i motivi aggiunti, come detto prima, è stata depositata il 29 marzo 2010, solo dieci giorni prima dell’udienza di discussione, dunque nell’ultimo giorno utile – secondo la normativa all’epoca vigente – per il deposito delle memorie nel giudizio d’appello. L’appello incidentale della parte privata era dunque inammissibile.
Di fronte a quella che il Collegio, anche alla luce della propria giurisprudenza, ritiene essere una chiara dizione dell’art. 37 del regio decreto citato, neppure vi sarebbe spazio per il riconoscimento dell’errore scusabile. D’altronde, l’art. 37 c.p.a., che viene invocato dalla ricorrente, è norma di stretta interpretazione, in quanto un uso eccessivamente ampio della discrezionalità del giudice, che essa presuppone, potrebbe risolversi in un grave lesione del principio di parità delle parti (cfr. da ultimo Cons. Stato, 16 aprile 2012, n. 2155).
Anche un eventuale giudizio rescissorio, pertanto, non potrebbe concludersi in senso favorevole alla ricorrente, ma sfocerebbe in una pronunzia di inammissibilità.
Dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, nei confronti del Comune di Napoli le spese seguono la soccombenza, come per legge, e sono liquidate come da dispositivo.
Considerato il carattere solo formale delle difese spiegate dall’Amministrazione dei beni e delle attività culturali, le spese nei confronti di questa possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per evocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte ricorrente alle spese nei confronti del Comune di Napoli e le liquida nell’importo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.
Compensa le spese nei riguardi del Ministero dei beni e delle attività culturali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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