Amministrativa

Esecuzione del giudicato – Consiglio di Stato Sentenza 5725/2012

sul ricorso numero di registro generale 4372 del 2012, proposto da:
Sacli S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. ti Vito Bellini, Maria Luisa Bellini e Giuseppe Graziosi, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Bellini in Roma, via Orazio, 3;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Rosa Maria Privitera, domiciliata presso gli uffici legali in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: sezione III QUA n. 04939/2012, resa tra le parti, concernente l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze 30938/2010 e 1024/2012 del T.A.R. Lazio-ROMA, stessa sezione, aventi ad oggetto il trasferimento dell’accreditamento delle specialità di analisi cliniche, diagnostiche e cardiologiche

Consiglio di Stato Sentenza, Sezione Terza, Sentenza n. 5725 del 13/11/2012

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Hadrian Simonetti e uditi per le parti gli Avvocati Graziosi e Privitera.

Rilevato che:
-l’odierna ricorrente, proprietaria della Casa di Cura Fabia Mater, ha chiesto sin dal 2004 il trasferimento dell’accreditamento delle branche di analisi cliniche, cardiologiche e radiologiche dai locali di Via Tuscolana 4 a quelli di Via Olevano Romano 5, sempre nell’ambito della ASL RM C, sebbene in un distretto diverso;
-dopo una serie di ricorsi avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione, il Tar con sentenza n. 30938/2010 ha ordinato alla Regione di “adottare un motivato provvedimento” e, dopo che tale provvedimento era stato adottato, negando il trasferimento, con sentenza n. 1024/2012 lo ha annullato per violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990 (mancata comunicazione del preavviso di rigetto), senza esaminare anche i vizi sostanziali dedotti dalla Sacli;
-proposto ricorso per dare esecuzione alle sentenze n. 30938/2010 e 1024/2012, il Tar lo ha in parte respinto ed in altra parte dichiarato improcedibile, sul rilievo che frattanto la Regione Lazio aveva comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990, i motivi che ostavano all’accoglimento della richiesta di trasferimento;
-con il presente appello la Sacli censura la pronuncia di improcedibilità, denunciando il carattere elusivo della comunicazione del 25.5.2012 recante preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/1990, cui non ha fatto seguito alcun provvedimento definitivo;
– sul presupposto che in questo modo si debba dare esecuzione alla ricordate sentenze n. 30938/2012 e 1024/2012, chiede che sia disposto il trasferimento dell’accreditamento ovvero la nomina di un Commissario ad acta affinché vi provveda;
Considerato che:
-all’esito dei ripetuti giudizi di cognizione si è accertato l’obbligo in capo alla Regione Lazio di provvedere motivatamente, e nel rispetto della partecipazione procedimentale, sulla richiesta di trasferimento presentata dalla Sacli, senza tuttavia accertare se tale pretesa fosse o meno fondata;
-tanto premesso, è errata la pronuncia di primo grado là dove fa discendere dalla comunicazione intelocutoria del 25.5.2012 l’improcedibilità del ricorso, tanto più che a tale comunicazione non poi ha fatto seguito, nonostante il tempo trascorso, l’adozione di alcun atto definitivo di diniego;
-rimane quindi attuale, poiché non ancora adempiuto, l’obbligo della Regione Lazio di pronunciarsi sulla richiesta di trasferimento, esplicitando in forma chiaramente intellegibile tutte le ragioni che in ipotesi impedirebbero di accogliere tale richiesta, nonostante il parere positivo a suo tempo formulato dalla stessa Asl Roma C;
-di contro, non vi sono i presupposti allo stato per adottare misure direttamente satisfattive della pretesa di Sacli, disponendo o ordinando immediatamente il trasferimento, non essendo stata accertata la fondatezza di tale pretesa e residuando ancora margini di apprezzamento;
Ritenuto che:
-per le ragioni sin qui evidenziate, il ricorso è fondato nella parte in cui lamenta la mancata adozione da parte della Regione Lazio di un provvedimento definitivo espresso sulla richiesta di trasferimento, nei termini già precisati;
-ne consegue che va reiterato l’ordine rivolto alla Regione di provvedere nel termine di giorni 30 dalla comunicazione, o se anteriore dalla notificazione, della presente sentenza;
-in caso di ulteriore inerzia o di comportamenti comunque elusivi dell’obbligo di provvedere si nominerà un Commissario ad acta e si informeranno gli organi competenti a valutare la sussistenza di profili di responsabilità amministrativa.
-le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ordina alla Regione Lazio, di adottare un motivato e completo provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notificazione della presente sentenza.
Condanna la Regione al pagamento delle spese processuali in favore di Sacli s.p.a. liquidate in misura pari ad euro 2.500 (duemilacinquecento/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore
Dante D’Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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