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Impianti adibiti a servizi pubblici: niente Tosap se c’è devoluzione – Cassazione Civile Sentenza 15247/2012

 

 

L’esenzione dalla tassa per l’occupazione di suolo pubblico è ammessa anche se non c’è corrispondenza tra il soggetto pubblico concedente e quello beneficiario

Il supremo Collegio, nella sentenza 12 settembre 2012, n. 15247, ha ritenuto che l’articolo 49 del Dlgs n. 507 del 1993, alla lettera e), prevede l’esenzione per le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima. Da ciò l’effetto che, al fine di riconoscere il beneficio fiscale in esame, risulta irrilevante che il soggetto che abbia rilasciato la concessione amministrativa non sia lo stesso beneficiario degli impianti.

Una società a partecipazione pubblica aveva in concessione il servizio di acquedotto pubblico e nel suo statuto era previsto che alla fine della concessione, il patrimonio dell’ente consortile sarebbe stato destinato a essere ripartito tra i singoli enti che lo compongono, “in modo che a ciascun Comune vengano assegnati gli impianti di distribuzione insistenti nel suo territorio”.
Gli impianti e le attrezzature utilizzate insistevano su aree appartenenti alla Provincia, la quale aveva richiesto il pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche ritenendo insussistente il presupposto per l’applicabilità dell’esenzione dettata dalla lettera e) dell’articolo 49 del Dlgs n. 507 del 1993, rinvenuto nella devoluzione degli impianti a favore dello stesso ente che aveva rilasciato la concessione amministrativa.
Nel caso di specie, la sentenza della Corte di cassazione in commento evidenzia – invece – che la citata lettera e) riconosce l’esenzione per le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima.

La chiara lettera della legge fa emergere l’irrilevanza della coincidenza tra l’ente concedente – nel caso di specie, la Provincia – e il soggetto destinatario – nel caso di specie, i Comuni – alla scadenza della concessione amministrativa, dei beni utilizzati durante la concessione stessa dall’ente pubblico non territoriale.
La Corte regolatrice del diritto nella decisione in rassegna rammenta pure che la ragione di tale previsione normativa dev’essere rinvenuta nella circostanza che, in conseguenza della pattuizione intercorsa tra il concedente e il concessionario, viene a cadere – con riferimento al momento finale del rapporto di concessione – il presupposto essenziale per l’applicazione del tributo, “costituito dal beneficio arrecato al contribuente dall’occupazione di uno spazio sul suolo pubblico, sottratto così all’uso collettivo”.

Infine, la pronuncia del Supremo collegio richiama la propria sentenza 15 giugno 2010, n. 14424, per la quale l’attività di gestione dell’acquedotto è svolta nell’ambito di un rapporto di concessione di servizio pubblico formalizzato in un contratto di appalto effettuato mediante l’utilizzo di “impianti adibiti al servizio”, tra i quali rientra tutto il complesso di attrezzature e macchine necessarie all’impresa concessionaria per lo svolgimento dell’attività. Da ciò l’effetto che l’occupazione effettuata dalla società appaltatrice rientra nell’ipotesi esonerativa contemplata alla lettera e) dell’articolo 49 del Dlgs n. 507 del 1993, che tuttavia subordina l’esenzione dalla tassa al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita di detti impianti al Comune o alla Provincia al termine del rapporto concessorio. Nello stesso senso si veda la sentenza della Suprema corte 18 novembre 2011, n. 24254, riguardo alla rete di distribuzione del gas, mentre nella più datata sentenza di legittimità 29 gennaio 2004, n. 1640, venne evidenziata l’importanza della previsione nella concessione amministrativa della devoluzione dei beni al Comune o alla Provincia, come nell’ipotesi dell’appalto del Comune a un privato per l’apposizione di cassonetti di raccolta del vetro che non esclude la tassazione per tale occupazione in quanto non si riscontra attività sanitaria del Comune, né i cassonetti sono impianti da devolvere al Comune alla fine dell’attività.

a cura di “Giurisprudenza delle Imposte” edita da Assonime

Fonte: Nuovofiscooggi.it

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