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Dalla confisca per equivalente sono escluse le persone giuridiche – Cassazione Penale Sentenza 33371/2012

La Cassazione penale nella decisione 29 agosto 2012, n. 33371, ha ritenuto che la natura di sanzione penale della confisca per equivalente, di cui art.322-ter del codice di procedura penale, determina, ex art.27 Cost., comma 1, la sua inapplicabilità nei confronti di un soggetto diverso dall’autore del reato. Conseguentemente la confisca di beni acquistati anteriormente all’entrata in vigore della legge n.244 del 2007 non viola il divieto di irretroattività della legge penale, che deve essere riferito all’epoca di commissione dei reati, la quale deve essere successiva all’entrata in vigore della predetta legge, non all’epoca di acquisto dei beni.

La Suprema corte afferma un importante principio di diritto in ordine all’esclusione della responsabilità penale delle persone giuridiche in ambito tributario e, specificamente, in merito all’inapplicabilità della confisca per equivalente per i reati compiuti in nome e per conto di tale ente dal suo legale rappresentante.
A tal fine, la sentenza in commento riafferma la natura di sanzione penale della disciplina prevista dall’articolo 322-ter del codice di procedura penale, ritenendo “che la confisca per equivalente assolve ad una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l’imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile”.
Proprio tale natura di sanzione penale ha permesso di statuire l’inapplicabilità della cennata pena nei confronti di un soggetto diverso dall’autore del reato in assonanza con l’articolo 27, comma 1, della Costituzione, laddove afferma la natura personale della responsabilità penale, con l’effetto di essere stato considerato irrilevante, con riferimento alle persone giuridiche, il rapporto di immedesimazione organica del reo con l’ente per il quale operi con i più distinti compiti o poteri.

La ragione giustificativa a tale conclusione si rinviene, dunque, nella natura ablatoria di tale misura che – per usare le parole della decisione in commento – “si connota per il carattere afflittivo e la consequenzialità con l’illecito proprie della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione, che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza”.
Da tale natura sanzionatoria ne discende l’irretroattività della disciplina punitiva espressa dalla confisca per equivalente, già ben rilevata dalla giurisprudenza ormai consolidata della Corte regolatrice del diritto nei riguardi delle previsioni di ampliamento della sfera di applicabilità di tale istituto di volta in volta fissato dal legislatore a nuove fattispecie di reato.
In questo senso – con riferimento ai reati tributari – vengono citate dalla pronuncia in rassegna le decisioni di legittimità 24 settembre 2008, n. 39172; 18 febbraio 2009, n. 13098; 26 gennaio 2010, n. 11288, ai quali viene aggiunta la giurisprudenza della Corte costituzionale espressa nelle ordinanze 11 marzo 2009, n. 97 e 23 settembre 2009, n. 301.

La pronuncia in nota, quindi, afferma il principio che la confisca di beni acquistati anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 244 del 2007, che ha esteso a varie ipotesi di reati fiscali la possibilità di confisca per equivalente ex articolo 322-ter cp, non viola il divieto di irretroattività della legge penale, che deve essere riferito all’epoca di commissione dei reati, la quale, a sua volta, deve essere successiva all’entrata in vigore della predetta legge, non all’epoca di acquisto dei beni. In punto di individuazione dei beni oggetto di tale sanzione, la sentenza ricorda come la giurisprudenza di legittimità nelle sentenze, citate da questa in commento, 27 gennaio 2005, n. 11902 e 24 gennaio 2012, n. 7081, sia ferma nel considerare che dalla natura sanzionatoria della confisca per equivalente consegue che non deve necessariamente sussistere un rapporto di pertinenzialità tra i beni oggetto della misura ablatoria e il suddetto reato.
Sempre in ordine ai beni oggetto della confisca per equivalente viene esclusa la sanzione nei riguardi dei beni della società a responsabilità limitata (ma ammessa per le quote sociali dell’autore del reato) in quanto – e ci pare decisione rilevante – il ricorso all’istituto della confisca per equivalente induce a escludere che i beni sequestrati (ripetesi, beni della società) costituiscano direttamente il profitto dei reati.
Sul tema si veda quanto affermato dalla precedente decisione di legittimità 8 marzo 2011, n. 8982, per la quale la confisca per equivalente si applica sia al prezzo che al profitto del reato, senza che sia necessario verificare, preliminarmente, se il bene sia entrato o meno nel patrimonio dell’indagato per tentarne il recupero.

Infine, la responsabilità personale in ambito penale ha permesso di respingere la tesi del giudice di merito in ordine all’applicazione dell’articolo 5 della legge 8 giugno 2001, n. 231, che ha previsto la responsabilità amministrativa della persona giuridica per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dagli organi dell’ente o da persone loro sottoposte, sotto il profilo della culpa in eligendo oin vigilando (rispettivamente articolo 6 e articolo 7).
Infatti, i giudici di legittimità hanno ben rilevato “l’ovvia impossibilità di estendere qualsiasi forma del sistema sanzionatolo penale a tale soggetto”, con l’effetto che la confisca per equivalente prevista dall’articolo 19, comma 2, della citata legge n. 231, è applicabile esclusivamente con riferimento ai reati previsti dagli articoli 24 e seguenti, tra i quali non rientrano quelli fiscali regolati dal Dlgs n. 74 del 2000.
La pronuncia che si annota rileva un’unica eccezione a tale applicabilità della confisca per equivalente nell’ipotesi in cui la struttura societaria costituisca un apparato fittizio, utilizzato dal reo proprio per porre in essere i reati di frode fiscale o altri illeciti, “sicché ogni cosa fittiziamente intestata alla società sia immediatamente riconducibile alla disponibilità dell’autore del reato”.

a cura di “Giurisprudenza delle Imposte” edita da Assonime

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