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Diniego accesso ai documenti concorsuali – Consiglio di Stato Sentenza n.5764/2012

In tema di trasparenza dell’azione amministrativa, va ricordato come l’accesso ai documenti amministrativi, regolato dagli art. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sia esercitabile da chiunque vi abbia interesse, indipendentemente da ogni giudizio sull’ammissibilità o fondatezza della domanda giudiziale proponibile sulla base dei documenti acquisiti proprio mediante l’accesso.
Nell’actio ad exhibendum di cui all’art. 25 della legge n. 241 del 1990, la disciplina regolamentare interna in materia di accesso, ove si riveli in contrasto con la suddetta legge e col suo regolamento governativo attuativo (approvato con il d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352), non sia . inidonea ad impedire l’accesso e deve essere disapplicata “…senza che occorra una formale impugnazione del regolamento…” interno, giacché, alla stregua dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, “…nel conflitto di due norme diverse, occorre dare preminenza a quella legislativa, di livello superiore rispetto alla disposizione regolamentare ogni volta che quest’ultima preclude l’esercizio di un diritto soggettivo…” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 24 marzo 1998 n. 498; id., sez. VI, 26 gennaio 1999 n. 59).

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 5764/2012 del 14.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012 il Cons. Guido Romano; Nessuno comparso per l’Amministrazione appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il Ministero della Giustizia propone appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione prima quater, n. 9972 del 21 dicembre 2011 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal sig. Stefano Sorrentino per l’annullamento della nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, n. 0296180 del 1° agosto 2011, che ha rigettato l’istanza dallo stesso presentata in data 14 luglio 2011 di accesso ai seguenti atti del concorso a n. 272 posti di allievo vice ispettore : “…elaborati relativi alla prova scritta sostenuta dall’istante, verbali della Commissione esaminatrice, in particolare verbali di predeterminazione dei criteri adottati a fini della correzione, nonché verbale relativo alla correzione della prova….”.
Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi di diritto :
1) Violazione degli articoli 10, 22, 24, commi 6 e 7, e 25 della Legge n. 241 del 1990; violazione dell’art. 12 , del d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994;
2) Violazione dell’art. 3 e dell’art. 25, comma 3, della legge n. 241 del 1990, omessa ed insufficiente motivazione, eccesso di potere;
3) Eccesso di potere per violazione dei principi di logica, imparzialità, trasparenza e ragionevolezza.
Al riguardo, come indicato nella motivazione del provvedimento impugnato, nel caso di specie l’accesso è stato negato in quanto la documentazione attiene ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso fino all’esaurimento delle prove concorsuali (Art. 4, comma 1, lettera 3), del D.M. Ministero Giustizia n. 115/1996).
Costituitosi il Ministero della giustizia, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata che riteneva fondate le censure proposte.
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, richiamando giurisprudenza dello stesso Tribunale.
La parte intimata non si è costituita nel presente grado di giudizio.
Nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2012 il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

DIRITTO

1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. – In tema di trasparenza dell’azione amministrativa, va ricordato come l’accesso ai documenti amministrativi, regolato dagli art. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sia esercitabile da chiunque vi abbia interesse, indipendentemente da ogni giudizio sull’ammissibilità o fondatezza della domanda giudiziale proponibile sulla base dei documenti acquisiti proprio mediante l’accesso.
La disciplina positiva, in particolare l’art. 24 della stessa legge, esclude l’accesso per i documenti coperti dal segreto di Stato, ai sensi dell’art. 12 della legge 24 ottobre 1977 n. 801 e per gli altri casi di segreto o di divieto previsti dall’ordinamento (comma 1).
Al fine di precisare analiticamente l’ambito di eccezione alla disciplina generale, la norma ha poi autorizzato il Governo ad adottare uno o più regolamenti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso, in relazione all’esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, la politica monetaria e valutaria, l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, nonché la riservatezza dei terzi, garantendo tuttavia in quest’ultimo caso agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi necessari alla cura e alla difesa dei loro interessi giuridici (comma 2).
Ancora più a valle, lo stesso articolo, al comma 4, impone alle singole amministrazioni di individuare, con uno o più decreti, le categorie di atti da essi formati o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all’accesso per le esigenze indicate nel precedente comma 2.
In adempimento alla disciplina di rango primario, l’art. 8 del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, reca il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevedendo all’art. 8, proprio in attuazione dell’art. 24, comma 2, i documenti (comma 5, lett. a), b) c) e d)) che le singole Amministrazioni avrebbero potuto sottrarre all’accesso, previa emanazione di appositi regolamenti (comma 1), tenendo presente alcuni criteri generali (fissati nei commi 2, 3 e 4).
Ancora in attuazione del comma 4 dell’art. 24 della legge e con riferimento all’art. 8 del d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, il Ministro della Giustizia ha adottato il regolamento n. 115 del 1996, individuando le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nell’ambito della disponibilità del Ministero stesso e degli organi periferici dipendenti, sottratti all’accesso.
Rileva nella questione in esame il contenuto dell’art. 4 del detto decreto ministeriale, che contempla le “…categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese…”.
In particolare, il comma 1, lett. e), dispone che: “…Ai sensi dell’art. 24, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell’art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti: … (omissis) … e) documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso, fino all’esaurimento delle procedure concorsuali…”.

3. – Sulla scorta di tale ricostruzione, va ritenuta l’infondatezza dell’appello.
Infatti, aderendo ai principi consolidati dalla giurisprudenza, deve osservarsi come, nell’actio ad exhibendum di cui all’art. 25 della legge n. 241 del 1990, la disciplina regolamentare interna in materia di accesso, ove si riveli in contrasto con la suddetta legge e col suo regolamento governativo attuativo (approvato con il d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352), non sia inidonea ad impedire l’accesso e deve essere disapplicata “…senza che occorra una formale impugnazione del regolamento…” interno, giacché, alla stregua dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, “…nel conflitto di due norme diverse, occorre dare preminenza a quella legislativa, di livello superiore rispetto alla disposizione regolamentare ogni volta che quest’ultima preclude l’esercizio di un diritto soggettivo…” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 24 marzo 1998 n. 498; id., sez. VI, 26 gennaio 1999 n. 59).
Pertanto, se è ben vero che ai fini di evitare, nell’interesse sia pubblico che dei concorrenti, intralcio allo spedito andamento delle operazioni concorsuali e condizionamenti alla serena valutazione della Commissione Esaminatrice, non può essere consentito ai concorrenti stessi di accedere agli elaborati scritti ed ai relativi verbali di valutazione fin tanto che non siano ultimate le rispettive operazioni, è del pari evidente come, specie in assenza di qualsiasi motivazione, la conoscenza degli elaborati dell’istante e dei verbali relativi alla valutazione dei medesimi (elaborati) possa impedire o ostacolare o comunque compromettere l’attività della stessa Commissione, una volta che le operazioni di correzione ed attribuzione di tutti gli elaborati si siano concluse e, come nella specie, sia in corso la successiva fase concernente l’effettuazione delle prove orali dei candidati a queste ammessi.
Nella questione in esame, peraltro, trattandosi solo dell’accesso all’elaborato scritto dello stesso ricorrente ed ai verbali dei criteri di correzione e di correzione stessa dell’elaborato, la disposizione regolamentare invocata dal Ministero a sostegno del differimento deve ritenersi non giustificata in base alle ragioni richieste dalle norme primarie sovraordinate e, pertanto, non conformi a queste ultime.
Ne deriva la correttezza della decisione del giudice di prime cure che ha annullato il differimento impugnato.

4. – L’appello va quindi respinto.

5. – Nulla per le spese, stante la mancata costituzione di controparte.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1955 del 2012, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:

Anna Leoni, Presidente FF
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Guido Romano, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2012
IL SEGRETARIO

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