Amministrativa

Rinnovo licenze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di un approdo turistico – Consiglio di Stato Sentenza n. 5753/2012

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2012, proposto da:
Società Italiana Costruzioni Edili e Meccaniche (Sicem) s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Rodolfo Barsi, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;
contro
Bleu Salento s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Federico Massa e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, corso del Rinascimento, 11;
nei confronti di
Comune di Gallipoli, Regione Puglia;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. VI n. 2904/2012, resa tra le parti, concernente rinnovo licenze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di un approdo turistico

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 5753/12 del 14.11.2012

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Bleu Salento s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Barsi e Pellegrino.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La società Sicem chiede la revocazione della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale questo Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dalla società Bleu Salento avverso la pronuncia del Tar Puglia n. 521 del 2011, relativa agli atti del procedimento per la concessione demaniale marittima per la realizzazione di un approdo turistico nel comune di Gallipoli.
Più precisamente, oggetto del ricorso di primo grado sono il provvedimento del 26 ottobre 2009 con il quale detto Comune ha respinto la richiesta di concessione avanzata dalla società Sicem; il precedente provvedimento della regione Puglia che, negando sostanzialmente la concessione, ha trasmesso l’istanza per competenza al comune di Gallipoli; la concessione demaniale in rinnovo rilasciata alla Bleu Salento in data 19 ottobre 2009.
Il Tar, con la predetta sentenza n. 521 del 2011, ha accolto il ricorso proposto dalla Sicem s.p.a e, conseguentemente, ha annullato gli atti impugnati, in primo luogo il rinnovo della concessione alla Bleu Salento.
L’appello proposto da quest’ultima società è stato accolto dal Consiglio di Stato con la sentenza 18 maggio 2012, n. 2904, che ha rilevato l’improcedibilità del ricorso di primo grado per effetto della mancata partecipazione della Sicem alla procedura comparativa (alla quale la società appellante aveva invece preso parte) indetta dal comune di Gallipoli nel 2003 per il rilascio di una concessione di durata trentennale, relativa all’area per cui è causa, vale a dire per l’attribuzione di una utilità in tutto analoga a quella perseguita con il ricorso. Per tale motivo, secondo la sentenza, la medesima aspirazione, frustrata per fatto proprio della stessa Sicem, non poteva supportare l’interesse alla proposizione del ricorso, neppure attraverso la mediazione dell’interesse strumentale alla riedizione della procedura.
Di tale sentenza la Sicem chiede la revocazione, sulla base della nota del 7 agosto 2012 della regione Puglia, dalla quale emerge che il procedimento avviato nel 2003 dal comune di Gallipoli “deve ritenersi già concluso …in data antecedente alla sopravvenuta competenza regionale (27 giugno 2006, data di entrata in vigore della legge reg. 23 giugno 2006, n. 17)”.
La domanda di revocazione è inammissibile, non configurandosi i presupposti di cui all’art. 106 cod. proc. amm.
La circostanza che il procedimento iniziato nel 2003 fosse già concluso alla data indicata nella nota regionale ora prodotta in causa non può, infatti, condurre alla revocazione della sentenza
– perché la conclusione o meno del procedimento stesso ha costituito un fatto controverso in causa (la medesima Sicem ricorda gli scritti difensivi nei quali aveva sostenuto tale circostanza, sulla quale aveva incentrato le proprie difese per contrastare l’eccezione di inammissibilità avanzata dall’appellante e accolta dalla sentenza), tenuto presente dal giudice fin dal primo grado del giudizio (art. 395, n. 4 cod. proc. civ.);
– perché, anche a prescindere da tale considerazione, nell’economia della decisione la mancata partecipazione alla pregressa procedura rileva non quale fatto storico in sé, ma quale indice della sostanziale inconfigurabilità di un interesse concreto all’assegnazione delle aree di cui è causa, interesse che si è riconosciuto frustrato per fatto proprio della stessa ricorrente in primo grado;
– perché la nota in discorso non apporta elementi di fatto che non fossero già prospettati in causa;
– perché la suddetta nota è stata formata in data successiva alla sentenza in esame, e non costituisce quindi documento “che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario” (art. 395, n. 3);
– perché, in ultimo, l’eventuale riconoscimento della mancata valorizzazione della conclusione del procedimento e delle ricadute processuali costituirebbe, al più, errore di diritto della sentenza, e non di fatto che ne possa determinare la revocazione ai sensi del richiamato art. 395, n. 4 cod. proc. civ.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.
Condanna la cosietà ricorrente a rifondere alla società resistente le spese del giudizio, nella misura di 2.500 (duemilacinquecento) euro, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore
Silvia La Guardia, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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