Amministrativa

Concorso per la copertura di 10 posti di istruttore dei servizi educativi – Consiglio di Stato Sentenza n.5833/2012

sul ricorso numero di registro generale 7063 del 2006, proposto da:
Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Pirocchi, Maria Rita Surano e Elena Savasta, con domicilio eletto presso Francesco Pirocchi in Roma, largo T. Solera n. 7/10;
contro
Gisondi Giusy, non costituita;
nei confronti di
Zampol Veronica, Delavigne Sabina Elena Alda, non costiuite;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE III n. 01085/2006, resa tra le parti, concernente concorso per la copertura di 10 posti di istruttore dei servizi educativi

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n.5833/2012 del 19.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2012 il Cons. Carlo Schilardi e udito per l’appellante l’avvocato Pirocchi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Milano, con bando del 17.12.2003, approvato con determinazione dirigenziale n. 670/2003 del Direttore del settore Risorse Umane, indiceva una procedura selettiva pubblica per la copertura di complessivi n. 10 posti del profilo professionale di Istruttore dei Servizi Educativi, categoria C, posizione economica 1, suddivisi tra Asilo Nido (n. 5 posti) e Scuola Materna (n. 5 posti).
Tra i requisiti richiesti dal bando per l’ammissione al concorso relativo ai cinque posti previsti per l’Asilo nido vi era il possesso di uno dei seguenti diplomi: Vigilatrice d’infanzia (corso triennale), Assistente all’infanzia, Assistente per le Comunità Infantili, Dirigente di Comunità, Tecnico dei Servizi Sociali, Magistrale o di Istituto Magistrale.
La sig.ra Giusy Gisondi, in data 26.1.2004, presentava domanda di partecipazione alla selezione pubblica, dichiarando di essere in possesso del diploma di maturità Pedagogico-Sociale conseguito nell’anno scolastico 2002-2003.
Con determinazione n. 109 del 19.4.2004 la predetta veniva ammessa a sostenere la prova scritta “con riserva degli esiti delle valutazioni e degli approfondimenti dei titoli conseguiti, rispetto alle disposizioni previste dal bando”, tanto le veniva comunicato con telegramma n. 067/5E del 27.4.2004.
L’Amministrazione, pertanto, contattava il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il quale, con nota del 13.9.2004, comunicava che: “giusta quanto disposto dal Decreto Interministeriale 10 marzo 1997 – allegato C.M. n. 434 del 15 luglio 1997, il diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo Magistrale di durata quinquennale, conseguito nell’anno scolastico 2002-2003 e seguenti non ha valore abilitante all’insegnamento nella scuola elementare e non è idoneo all’insegnamento nella scuola materna”.
Con raccomandata del 27.9.2004 veniva comunicato alla sig.ra Giusy Gisondi che il Direttore del Settore Personale, con determinazione dirigenziale n. 420 del 20.9.2004, aveva escluso la medesima dal concorso pubblico per la copertura di n. 5 posti disponibili per gli Asili Nido, per carenza del titolo di studio richiesto dal bando.
Avverso tale provvedimento la sig.ra Giusy Gisondi proponeva ricorso al T.A.R. per la Lombardia – Milano, al fine di ottenere l’annullamento dello stesso, previa sospensione cautelare dell’esecuzione.
Il T.A.R., con sentenza n. 1085 del 16.3.2006, ritenendo fondato il primo motivo di censura (violazione del bando di concorso), accoglieva il ricorso proposto dalla sig.ra Giusy Gisondi e, per l’effetto, annullava il provvedimento di esclusione adottato dal Direttore del Settore Risorse Umane del Comune di Milano n. 420 del 20.9.2004.
Il Comune di Milano ha quindi proposto appello avverso la pronuncia del T.A.R. per la Lombardia, lamentando l’erronea interpretazione delle disposizioni del bando di concorso.
L’appellante ha, altresì, chiesto la sospensione cautelare dell’esecuzione della sentenza, che è stata accordata da questo Consiglio di Stato con ordinanza del 27 ottobre 2006.
L’appello è fondato e va accolto.
Con un unico motivo di impugnativa, il Comune di Milano censura la sentenza del T.A.R. Lombardia, sostenendo che alla base della decisione vi sarebbe stata una erronea interpretazione delle disposizioni del bando di concorso.
Invero la originaria ricorrente ha presentato domanda per l’ambito di attività “Asili Nido” ma dopo l’ammissione con riserva, che le aveva consentito di superare le prove scritte, è stata esclusa.
La determinazione è stata adottata dopo che l’Ufficio Scolastico regionale della Lombardia, interpellato con nota del 13.9.2004, ha precisato che giusta Decreto Interministeriale 10 marzo 1997 “il diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo magistrale di durata quinquennale” conseguito nell’anno scolastico 2002- 2003 e seguenti non ha valore abilitante all’insegnamento nella scuola elementare e non è idoneo all’insegnamento nella scuola materna.
E’ stato, altresì, chiarito che i titoli di studio conseguiti con le frequenze di corsi di studio nella Scuola Magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002, conservano pienamente il proprio valore legale e consentono di partecipare quindi all’abilitazione all’insegnamento ex art. 9, comma 2, della legge n. 444/1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.
Nel D.M. citato, viene precisato che le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto riguarda il diploma di Maturità Magistrale, anche ai fini dell’accesso a posti di istitutore ed istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato.
Resta da approfondire, ora, se il titolo di studio posseduto dall’appellante e conseguito nell’anno scolastico 2002-2003 fosse idoneo a ricoprire lo specifico posto di Istruttore dei Servizi Educativi degli asili nido.
Il T.A.R., nella sentenza impugnata, argomenta che la sig.ra Giusy Gisondi ha presentato domanda per l’ambito di attività “Asili Nido” e non per quello della “Scuola Materna” sicché sarebbe irrilevante quanto disposto dal decreto interministeriale del 10.3.1997 che sancisce, a partire dall’anno scolastico 2002-2003, la sopravvenuta inidoneità del titolo di studio in parola ad abilitare all’insegnamento nella scuola elementare e materna.
Il Tribunale sostiene, inoltre, che mentre per la scuola materna l’allegato 1) al bando, in linea con le previsioni del decreto interministeriale del 10.3.1997, richiede il “ Diploma di scuola Magistrale o di Istituto Magistrale conseguiti entro l’anno accademico 1999-2000 al termine di un corso di studi ordinario”, per gli asili nido si limita a richiedere, alla lettera f), il diploma di scuola Magistrale o di Istituto Magistrale, senza alcuna limitazione temporale in ordine alla data del conseguimento.
Diversamente, però, da quanto ritenuto dal primo giudice, a prescindere dalle eventuali imprecisioni dell’allegato in parola, il bando del concorso per Istruttore dei Servizi educativi presso gli asili nido richiedeva il possesso (tra gli altri) di diploma di Scuola Magistrale o di Istituto Magistrale, così come anticipato in via cautelare da questa Sezione che con ordinanza n. 5676/2006 ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, ritenendo che “avuto riguardo alla letterale formulazione del bando di concorso il ricorso in appello appare assistito dal prescritto fumus”.
Non rileva in questa sede intrattenersi sul fatto che per svolgere l’attività educativa negli asili nido, non sarebbe necessario essere abilitati all’insegnamento, ma è fondamentale considerare che non è legittimo partecipare ad una procedura concorsuale per l’assunzione presso una Pubblica Amministrazione senza essere in possesso del titolo di studio avente valore legale e che in quanto tale previsto nel bando di concorso.
Nel caso di specie, pertanto, il bando non poteva che riferirsi al diploma di scuola Magistrale o Istituto Magistrale avente valore legale e quindi conseguito prima dell’anno scolastico 2001-2002.
L’asilo nido è peraltro una istituzione educativa non diversa dalla scuola materna e ad essi, come alle altre istituzioni scolastiche dallo stesso disciplinate, si applicano le disposizioni del citato D.M. 10.3.1997, che ha stabilito che gli istitutori degli asili nido siano dotati di una accresciuta preparazione culturale e professionale.
Né le Regioni possono discostarsi da tale previsione, attesa la riserva statale in tema di formazione scolastica e universitaria e che anche il valore legale attribuito ai titoli di studio rilasciati dagli enti di istruzione è fissato dalla legge.
Conclusivamente l’appello è fondato e va accolto.
Attesa la natura della materia trattata e le sue implicazioni di carattere interpretativo, sussistono giusti motivi perché le spese dell’attuale grado di giudizio siano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie
e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. impugnata, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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