Amministrativa

Nomina rappresentante nel consiglio direttivo della camera di commercio di Caserta – Consiglio di Stato Sentenza n. 5975/2012

sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2008, proposto da:
Martone Lino, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Sasso, Riccardo Soprano, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Lidia Buondonno dell’Avvocatura regionale, con la medesima elettivamente domiciliata in Roma, via Poli, 29;
Ciardiello Salvatore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Casertano, Luciano Di Donato, con domicilio eletto presso Emilio Iacobelli in Roma, via Panama, 13;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE I n. 13703/2007, resa tra le parti, concernente nomina rappresentante nel consiglio direttivo della camera di commercio di Caserta.

Consiglio di stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 5975/2012 del 27.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico, della Regione Campania e di Ciardiello Salvatore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2012 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti l’avvocato Follieri per delega dell’avvocato Sasso, l’avvocato dello Stato Fedeli, l’avvocato Imparato per delega dell’avvocato Buondonno e l’avvocato Valla per delega dell’avvocato Casertano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1 – Con il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto in primo grado, il signor Lino Martone ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, il decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania di data 13 giugno 2007, n. 260 con il quale, dato atto della circostanza che la Confederazione italiana agricoltori (CIA) di Caserta aveva designato, quale proprio rappresentante in seno al costituendo Consiglio della Camera di commercio di Caserta, il signor Salvatore Ciardiello, nominava quest’ultimo componente del predetto organo collegiale.
Il signor Martone, premesso che in data 27 marzo 2006, nella qualità di allora legale rappresentante della CIA, aveva presentato la propria candidatura, ha proposto censure di violazione della l. 29 dicembre 1993, n. 580 (recante “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”), del D.M. 24 luglio 1996, n. 501 ( “Regolamento di attuazione dell’art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580”), eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria, violazione del principio di conservazione degli atti amministrativi, violazione del principio del divieto di mandato imperativo, violazione degli artt. 2, 3, 7 e 10 bis l. 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia. Egli lamenta, in estrema sintesi, che il Presidente della Giunta regionale abbia inspiegabilmente ed immotivatamente trascurato, in violazione della normativa e dei principi richiamati, la propria candidatura, considerandone una successiva e irrituale.
Il Tribunale amministrativo regionale adito, con la sentenza resa in forma semplificata n. 13703 del 2007, oggetto del presente appello, ha ritenuto infondate le contestazioni in quanto “prima dell’emanazione del provvedimento di nomina, l’originaria designazione del ricorrente risulta superata dalla designazione di altro soggetto e, peraltro, dalla sua espulsione dalla CIA, per cui è da escludere che il ricorrente possa pretendere di essere ora nominato come esponente della CIA”.
2 – Con il presente appello, il signor Martone contesta l’erroneità della sentenza e ripropone le censure dedotte.
Le premesse fattuali riferite dall’appellante possono sintetizzarsi come segue: con decreto dirigenziale n. 108 del 18 maggio 2005, in attuazione delle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la Regione Campania ha provveduto alla determinazione del numero di rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali o gruppi di organizzazioni, nonché delle organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori o loro raggruppamenti cui spetta designare i componenti del Consiglio della Camera di commercio di Caserta, nonché il numero che ciascuna di esse è chiamata a designare; tale decreto è stato modificato con decreto dirigenziale n. 13 del 13 gennaio 2006, rideterminando il numero dei consiglieri da nominare per i settori “Agricoltura”, “Trasporti e Spedizioni”, “Servizi alle Imprese” e “Prodotti Tipici”, indi con decreto dirigenziale n. 453 del 21 novembre 2006, rideterminando i criteri di designazione per il settore “Servizi alle Imprese”.
La tesi sostenuta dall’appellante con il primo motivo di appello è, in sintesi, nel senso che la propria designazione effettuata in data 27 marzo 2006, dopo che con il decreto dirigenziale n. 13 del 13 gennaio 2006 era stata stabilita la ripartizione dei posti per il settore agricoltura, assegnando alla CIA un posto, sia l’unica candidatura valida e legittimamente avanzata, in quanto non avrebbero potuto esserne richieste o presentate altre in seguito al decreto dirigenziale n. 453 del 21 novembre 2006, modificativo solo quanto al settore dei servizi alle imprese, mentre per il resto disponeva di confermare il decreto dirigenziale n. 13; non avrebbe, quindi, potuto essere considerata la nota di data 7 dicembre 2006 con la quale il neoeletto presidente della CIA signor Ciardiello Salvatore indicava il proprio nominativo quale componente della CCIAA di Caserta né, in virtù del principio del divieto di mandato imperativo, assumerebbe alcuna incidenza l’espulsione del signor Martone dalla CIA, considerato anche che tale episodio avrebbe potuto acquisire rilievo solo ove fosse stato ripercorso l’intero iter di designazione, con verifica anche dell’attuale sussistenza delle condizioni che avevano condotto all’individuazione nella CIA di un ente effettivamente esponenziale degli interessi degli operatori del settore agricoltura, verifica, del resto, sollecitata dallo stesso signor Martone con nota di data 6 marzo 2007, nella quale riferiva che la CIA era stata posta in liquidazione a seguito di assemblea svoltasi il 9 novembre 2006; nota in seguito alla quale l’amministrazione regionale chiedeva alla CIA chiarimenti su quale fosse il soggetto legittimato a rappresentarla, ottenendo conferma della designazione del signor Ciardiello.
Con il secondo motivo, l’appellante lamenta che il giudice di primo grado non abbia preso in considerazione le censure di violazione della legge n. 241 del 1990 esposte in ricorso ed il suo mancato coinvolgimento nel procedimento.
Resistono, replicando nelle rispettive memorie, la Regione Campania, il Ministero dello sviluppo economico e il signor Salvatore Ciardiello.
La causa è stata chiamata e posta in decisione all’udienza del 5 giugno 2012.
3 – Il quadro normativo di riferimento è costituito dal disposto dell’art. 12 l. 29 dicembre 1993, n. 580, e degli artt. 5 e 7 d.m. 24 luglio 1996, n. 501. L’art. 12 citato prevede, relativamente al Consiglio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che “I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all’articolo 10, comma 2, …” (primo comma), che “Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all’articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale” (comma secondo) e demanda ad un decreto ministeriale, da emanarsi ai sensi dell’art. 17 l. 23 agosto 1988, n. 400, “l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2”, con particolare riferimento “ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio”.
Il decreto attuativo 24 luglio 1996, n. 501 stabilisce, all’art. 5, che il Presidente della Regione, ricevuti dal Presidente della CCIAA i dati e documenti acquisiti da parte delle singole organizzazioni interessate, rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell’ambito del relativo settore, individua le organizzazioni imprenditoriali che designano i componenti del Consiglio camerale nonché il numero dei componenti che a ciascuna spetta designare e notifica tali determinazioni a tutte le organizzazioni imprenditoriali. Il successivo art. 7 dispone che “Trascorsi trenta giorni dalle comunicazioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. d), senza che siano stati presentati ricorsi, le organizzazioni …, entro dieci giorni, indicano i nominativi dei componenti del consiglio, limitatamente al numero di seggi a ciascuna di esse assegnati, e comunicano tale designazione al presidente della giunta regionale insieme alla documentazione necessaria per l’accertamento del possesso dei requisiti personali di cui al comma 1 dell’art. 13 della legge …. Il presidente della giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 13 della legge, provvede alla nomina …”.
Dalle riferite disposizioni emerge che il Presidente della Giunta regionale è vincolato, salvo verifica dei requisiti personali, alle indicazioni dei nominativi provenienti dalle organizzazioni, e che le designazioni vengono effettuate dopo la notificazione prevista dall’art. 5 d.m. citato delle determinazioni assunte ai sensi del medesimo art. 5; la notificazione è previsto dall’art. 5 sia rivolta a “tutte” le organizzazioni interessate, senza distinzioni in relazione allo specifico contenuto del singolo provvedimento assunto e tanto significa, con riferimento al caso concreto, che il decreto dirigenziale n. 453 del 21 novembre 2006, assunto all’esito di ricorsi, modificativo dell’assegnazione dei seggi quanto al settore dei servizi alle imprese e confermativo quanto a tutti gli altri settori, doveva essere notificato a tutte le organizzazioni, non soltanto a quelle del settore dei servizi alle imprese.
L’assunto dell’appellante che la CIA, appartenente al settore agricoltura, non fosse legittimata, dopo il decreto dirigenziale n. 453/2006, a presentare una nuova designazione e l’amministrazione non potesse tenerne conto, perché irrituale, non trova, pertanto, supporto nella normativa di settore.
Non pertinente, nella specie, risulta il richiamo fatto dall’appellante al principio del divieto di mandato imperativo, onde argomentare una sorta di intangibilità ed ultrattività della designazione del 27 marzo 2006 del signor Martone, malgrado l’espulsione del medesimo dalla CIA e la designazione da parte di tale organizzazione imprenditoriale di un nuovo proprio rappresentante. Solo la nomina in seno ad un collegio amministrativo, e così l’appartenenza a tale consesso, determina l’indifferenza delle successive vicende associative eventualmente intervenute tra il rappresentante e l’organizzazione che lo aveva designato, mentre nella specie la designazione non si era tradotta in una nomina e prima del completamento del complesso iter procedimentale con il decreto del Presidente della Giunta regionale del 13 giugno 2007, n. 260 il rapporto tra l’appellante e la CIA era stato dissolto.
Infondate sono anche le contestazioni di violazione degli artt. 2, 3, 7 e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, considerato che il procedimento per la nomina dei componenti della Camera di commercio, quale delineato dalle norme sopra richiamate, si svolge nei confronti delle organizzazioni di categoria, cui spetta formulare le designazioni, non nei confronti di singole persone fisiche presentatrici di proprie candidature; l’amministrazione regionale non era pertanto tenuta ad attivare nei confronti del signor Martone alcuna delle forme partecipative previste dalla legge n. 241 del 1990 né a dar conto della valutazione della relativa candidatura, essendo, viceversa, vincolata alla finale designazione presentata dall’organizzazione legittimata a esprimere un proprio rappresentante. Può, comunque, soggiungersi che, nella specie, dallo stesso atto di appello risulta essere in concreto ugualmente intervenuta, anteriormente all’emanazione del provvedimento di nomina gravato, una forma di contraddittorio con l’odierno appellante, che riferisce di aver presentato una diffida in data 6 marzo 2007, peraltro volta prioritariamente a porre in dubbio la permanenza di una sufficiente rappresentatività della CIA; profilo, quest’ultimo, che tuttavia non riveste in questa sede alcun interesse, trattandosi di giudizio relativo a pretesa del signor Martone di nomina “in quota” della stessa CIA.
L’appello risulta, pertanto, infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 1156 del 2008, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere alla Regione Campania, al Ministero dello sviluppo economico ed a Ciardiello Salvatore le spese del giudizio che liquida in complessivi € 4.500,00 (quattromilacinquecento), di cui 1.500,00 (millecinquecento) per ciascuna parte, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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