Amministrativa

Affidamento dell’appalto del servizio annuale di revisione motori per autobus Iveco e Iribus – consiglio di Stato sentenza 6046/2012

sul ricorso numero di registro generale 9697 del 2009, proposto da:
Officine Meccaniche Amati Carlo & C. Snc, Officina 2000 Srl, Corvi Cesare e Figli di Aldo e Kety Corvi Snc, rappresentati e difesi dagli avv. Laura Giordani e Federico Mannucci, con domicilio eletto presso l’avv. Laura Giordani in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 55;
contro
Compagnia Trasporti Laziali (Cotral) Spa, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, viale Parioli, 180;
nei confronti di
Gruppo Graziani Srl in proprio e quale Mandataria Capogruppo ATI, ATI – Valentini Bruno Officina, ATI – Valentini Carri Srl, ATI – Raggruppamento Officine Meccaniche Arma, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Contaldi La Grotteria, Paolo Pittori e Andrea De Petris, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Contaldi La Grotteria in Roma, Piazzale Medaglie D’Oro, 72;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II TER n. 10991/2009, resa tra le parti, concernente affidamento dell’appalto del servizio annuale di revisione motori per autobus Iveco e Iribus.

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 6046/2012 del 29.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Compagnia Trasporti Laziali (Cotral) Spa e di Gruppo Graziani Srl in proprio e quale Mandataria Capogruppo ATI, ATI – Valentini Bruno Officina, ATI – Valentini Carri Srl, ATI – Raggruppamento Officine Meccaniche Arma;
Viste le memorie difensive;
Vista l’atto di rinuncia regolarmente notificata, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2012 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti e uditi per le parti gli avvocati Laura Giordani e Federico Mannucci (entrambi nella fase preliminare);

Ritenuto che, per effetto dell’atto di rinuncia formale regolarmente notificata, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio;
Ritenuto, di conseguenza, che l’appello incidentale diventa improcedibile;
Ritenuto di dover compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del presente giudizio per rinuncia al ricorso.
Dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere, Estensore
Doris Durante, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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